DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
N° 76 di data 26.02.2008
La Provincia Autonoma di Trento, approvando la Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4, si è data l’obiettivo di promuovere, nel rispetto del principio di sussidarietà, la realizzazione di un sistema di servizi per la prima infanzia (fino ai tre anni di età) che garantiscano una pluralità di opportunità socio-educative, la diffusione di una cultura di rispetto e di cura verso l’infanzia, il sostegno alla famiglia nell’educazione dei figli e la prevenzione di ogni forma di difficoltà o emarginazione derivante da svantaggio psico-sociale, sociale e culturale.
Superando e integrando le disposizioni della precedente L.P. 13.03.1978, n. 13. sugli asili nido comunali, la nuova legge provinciale ha previsto un sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia, che comprende i nidi d’infanzia, i nidi familiari-servizio Tagesmutter e i servizi integrativi al nido, gestiti dai comuni o da essi sostenuti.
L’art. 7 della L.P. n. 4/2002, inoltre, per i diversi servizi educativi per la prima infanzia, ha individuato anche modalità diversificate di gestione degli stessi e precisamente:
a) dal Comune, in economia o a mezzo istituzione o con affidamento a organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
b) da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio.
In ogni caso, gli organismi chiamati a gestire i servizi educativi della prima infanzia in forma diretta o su affidamento dei comuni devono risultare in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti dalla Provincia ai sensi dell’art. 8 della L.P. n. 4/2002 con specifiche deliberazioni.
Ai comuni spetta innanzitutto il compito di programmare lo sviluppo in sede locale del sistema dei servizi per la prima infanzia, di predisporre i progetti per la sua realizzazione e di individuare le modalità di erogazione dei servizi.
La Provincia finanzia gli oneri derivanti dall’attuazione dei servizi educativi per la prima infanzia in sede di ripartizione dei trasferimenti ai comuni previsti dalla legge in materia di finanza locale.
L’Amministrazione comunale, avvalendosi delle possibilità offerte dalla L.P. n. 4/2002 e nell’intento di creare servizi per la prima infanzia più diversificati, che tengano cioè conto dei bisogni fondamentali dei bambini e che rispondano contemporaneamente alle esigenze dei genitori, nell’ottobre 2005 ha deciso di attivare, accanto al tradizionale asilo nido, un micronido a Madonna di Campiglio.
Il servizio è stato affidato ad una cooperativa specializzata nei servizi alla prima infanzia, per un periodo di tempo contenuto, al fine di sperimentare le diverse e innovative tipologie di servizio, accertarne la validità e soprattutto verificarne il gradimento da parte delle famiglie.
In particolare:
Ø con deliberazione consiliare n. 85 di data 09.12.2004 era stato approvato il regolamento di gestione del micro- nido sovraccomunale in Madonna di Campiglio;
Ø con deliberazione consiliare n. 86 di data 09.12.2004 era stata approvata la convenzione ai sensi dell'art. 40, L.R. 1/93 per la gestione del micro nido sovraccomunale in Madonna di Campiglio fra i Comuni di Pinzolo – Ragoli e Dimaro.
Ø con delibera nr. 45 dd. 26.04.2005 del Commissario Straordinario veniva specificata la localizzazione del succitato Micro Nido presso la sede provvisoria individuata nell’edificio Chalet del Laghetto a Madonna di Campiglio di proprietà del Comune di Pinzolo;
Ø con deliberazione n. 55 di data 06.05.2005 esecutiva nelle forme di legge, il Commissario Straordinario del Comune di Pinzolo, decideva di indire il confronto concorrenziale per la gestione del micro nido sovraccomunale per il periodo 01.06.2005 – 31.12.2005, approvandone il relativo disciplinare nonché la lettera d’invito e l’elenco delle Cooperative/Associazioni invitate al confronto medesimo;
Ø con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 dd. 26.05.2005 esecutiva nelle forme di legge, si approvava l’atto di indirizzo in merito all’affidamento delle gestione del servizio micro nido di Madonna di Campiglio alla Cooperativa Sociale “La Coccinella” S.c.a.r.l. con sede in Cles;
Ø con delibera consiliare n. 75 dd. 09.12.2005 esecutiva nelle forme di legge., si prorogava la convenzione con i Comuni di Ragoli e Dimaro per il servizio micro nido a Madonna di Campiglio fino al 30.04.2006;
Ø con delibera della Giunta comunale n. 252 dd. 28.12.2005 si prorogava al 30.04.2006 la convenzione con la Cooperativa “La Coccinella Scarl” per l’affidamento del servizio micro nido sovraccomunale a Madonna di Campiglio di cui al rep. n. 1625 dd. 30.09.2005, Atti Privati, in quanto l’apertura dello stesso era slittata dal 01.06.2005 al 01.10.2005;
Ø con delibera consiliare n. 30 dd. 29.05.2006 si approvava la convenzione ai sensi dell’art. 40 della L.R. 1/93 per la gestione dell’asilo micro nido sovraccomunale di Madonna di Campiglio fra i Comuni di Pinzolo e Ragoli;
Ø con delibera della Giunta Comunale n. 122 dd. 23.05.2006 veniva indetta la licitazione privata per la gestione del servizio Micro Nido sovraccomunale per il periodo 01.07.2006 – 31.05.2008 approvandone il relativo disciplinare nonché la lettera d’invito alla gara;
Ø con delibera della Giunta Comunale n. 161 dd. 29.06.2006 veniva affidata la gestione del servizio micro nido di Madonna di Campiglio per il periodo 01.07.2006 – 31.05.2008 a “La Coccinella Società Cooperativa Sociale – Onlus” con sede in Cles (TN) Corso Dante n. 13;
Rilevato inoltre che, per quanto concerne i servizi pubblici locali, all'art. 68 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L si ribadisce che:
- i comuni, nell’esercizio delle funzioni di loro competenza, assumono i servizi pubblici locali al fine di soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali e di assicurarne la regolarità e continuità, nonché la fruizione in condizione di eguaglianza;
- i comuni organizzano le funzioni amministrative di governo dei servizi pubblici locali, distinguendole dai compiti di produzione e gestione dei servizi medesimi.
Preso atto che fra le modalità di gestione dei servizi pubblici descritte dall'art. 68 del sopra citato DPReg. è previsto l’affidamento a terzi, prevedendo adeguate procedure concorrenziali per la loro individuazione.
Considerato che l’Amministrazione comunale ha rilevato l’opportunità di operare la scelta della gestione del servizio micro nido di Madonna di Campiglio in affidamento a terzi.
Le valutazioni in merito a questa esperienza di “esternalizzazione” del servizio di gestione del micronido sono senza dubbio positive per varie motivazioni e in particolare:
- la gestione esterna permette una maggiore capacità di adeguare l’offerta alla domanda effettiva in relazione alla maggiore flessibilità organizzativa e gestionale dei soggetti esterni; tale aspetto assume ancor più importanza se si considera che la domanda per il servizio di micronido può essere soggetta a significative fluttuazioni;
- sono stati riscontrati risultati positivi in termini di efficacia, di qualità del servizio erogato, di condizioni di eguaglianza nella fruizione;
- le famiglie hanno espresso forte soddisfazione per la qualità del servizio offerto.
In termini generali, l’affidamento del servizio ad organismi della cooperazione libera l’ente pubblico da compiti meramente gestionali, ma ne esalta nel contempo il ruolo di responsabile della realizzazione del servizio attraverso le attività di governo che definiscono la fruibilità, la determinazione delle tariffe, la vigilanza e il controllo a garanzia della qualità del servizio e della massima fruizione in condizioni di eguaglianza.
Queste motivazioni sostengono l’opportunità di continuare sulla strada già sperimentata attraverso la scelta di una gestione del micronido affidata a terzi, in particolare ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi ai sensi dell’art. 7 della L.P. 12.03.2002 n. 4, procedendo alla scelta del contraente tramite licitazione privata.
L’appalto del servizio riguarderà il periodo dal 01.07.2008 al 31.05.2010.
Premesso quanto sopra:
· ritenendo che sussistano i presupposti di interesse pubblico per l’indizione dell’adeguato confronto concorrenziale di cui all’art. 68 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, per l’affidamento del servizio di gestione del micro nido che riguarderà il periodo dal 01.07.2008 al 31.05.2010, nelle more dell’espletamento della gara di appalto;
· atteso che ai sensi della L.P. 12.03.2002 n. 4, ed in particolare dell’art. 7 e del regolamento per la gestione degli asilo nido comunali, la gestione del servizio può essere affidata a organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
· ritenuto quindi opportuno indire una licitazione privata scegliendo il soggetto gestore sulla base di un confronto concorrenziale tra vari soggetti con esperienza nel settore e rispondenti ai requisiti di legge – art. 7, lettera a), L.P. 4/2002 – tenendo presente solo le caratteristiche economiche delle offerte che perverranno all’Ente;
Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure e dei criteri delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici”, approvato con delibera consiliare n. 48 dd. 14.09.2001.
Vista la L.P. 23/90 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm.
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 dd. 23.03.2005 e ss.mm. ed in particolare l’art. 53 per quanto riguarda le norme relative alle procedure ristrette.
Visto il disciplinare per l’affidamento del servizio suddetto, composto da n. 29 articoli allegato al presente provvedimento quale parte integrante ed essenziale, sotto la lettera A).
Visto lo schema di lettera d’invito per l’espletamento del confronto concorrenziale, allegato al presente atto quale parte integrante ed essenziale, sotto la lettera B).
Atteso che nel disciplinare sono indicate le modalità di svolgimento del servizio e nella lettera di invito sono contenute le modalità di svolgimento della gara, i criteri di aggiudicazione, la cauzione e tutte le specificazioni inerenti l’affidamento del servizio.
Ritenuto di approvare gli stessi.
Vista l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione dei tempi necessari per l’espletamento delle procedure concorrenziali.
Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale approvato con delibera consiliare n. 53 dd 04.09.2006, e in particolare il 1° comma che testualmente recita “Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, anche mediante forme di collaborazione intercomunali e nell’erogazione dei servizi e nello svolgimento di attività”;
Richiamato il DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.
Visto il P.E.G. approvato con delibera della Giunta Comunale n. 33 dd. 14.02.2008;
DETERMINA
1. Di attivare il confronto concorrenziale nella forma della licitazione privata come previsto dalla L.P. 23/90 all’art. 18), per la gestione del Micro Nido Sovraccomunale di Madonna di Campiglio per il periodo 01.07.2008 – 31.05.2010, approvandone il relativo disciplinare (allegato A) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale:
2. Di impegnare la spesa presunta di € 50.800,00.= Iva compresa al Titolo 1° Uscita, Funzione 10, Servizio 01, Intervento 03 ex capitolo 2200 del Bilancio di Previsione 2008 oggetto “Spese per servizio gestione asilo nido sovraccomunale in Madonna di Campiglio e Tagesmutter a Pinzolo” e di prevedere adeguata copertura finanziaria nei successivi documenti contabili dell’Ente (Bilancio di Previsione 2009 e 2010);
3. Di introitare:
· la somma presunta di € 13.700,00.= al Titolo 3 Entrata Categoria 05 – risorsa 1515 ex capitolo 1715 del Bilancio di Previsione 2008 oggetto “Rimborsi da famiglie per gestione asilo nido sovraccomunale in Madonna di Campiglio” e di prevedere adeguate risorse nei successivi documenti contabili dell’Ente (Bilancio di Previsione 2009 e 2010);
· la somma presunta di € 3.400,00.= al Titolo 2 Entrata Categoria 05 – risorsa 0535 ex capitolo 410 del Bilancio di Previsione 2008 oggetto “Rimborso dai comuni convenzionati per la gestione del Micro Nido di Madonna di Campiglio” e di prevedere adeguate risorse nei successivi documenti contabili dell’Ente (Bilancio di Previsione 2009 e 2010);
· la somma presunta di € 18.000,00.= al Titolo 2 Entrata Categoria 02 – risorse 0235 ex capitolo 406 del Bilancio di Previsione 2008 oggetto “Contributo provinciale sul fondo perequativo” e di prevedere adeguate risorse nei successivi documenti contabili dell’Ente (Bilancio di Previsione 2009 e 2010);
· la somma presunta di € 15.700,00.= su varie risorse di entrate ordinarie del Comune di Pinzolo” e di prevedere adeguate risorse nei successivi documenti contabili dell’Ente (Bilancio di Previsione 2009 e 2010);
4. Di approvare la lettera d’invito allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
5. Di provvedere alla pubblicazione – ai tre albi comunali (Pinzolo capoluogo e frazioni), su almeno un quotidiano locale e sul sito internet del Comune di Pinzolo – di un avviso per l’indizione della licitazione privata ai sensi dell’art. 53 del Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale;
6. Di impegnare la spesa presunta di € 1.500,00.= Iva compresa per la pubblicazione dell’avviso di indizione della licitazione privata su un quotidiano locale al Titolo 1° Uscita, Funzione 10, Servizio 01, Intervento 03 ex capitolo 2200 oggetto “Spese per servizio gestione asilo nido sovraccomunale in Madonna di Campiglio e Tagesmutter a Pinzolo” del Bilancio di Previsione 2008;
7. Di dare evidenza, che ai sensi del combinato disposto dall’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione (art. 21, 1° comma L 1034/1971 come modificato dalla L. 205/00) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dai medesimi termini (art. 8 D.P.R. 1199/1971) nonché, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi, ricorso gerarchico al Segretario generale.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gallingani rag. Paolo
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Si esprime parere favorevole ex art. 29 Regolamento di Contabilità in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gallingani rag. Paolo
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In pubblicazione all’Albo Comunale dal 26.02.2008
e per 10 giorni consecutivi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gallingani rag. Paolo
pe
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