|
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
nr. 222 di data 19 aprile 2006
OGGETTO: liquidazione dell’indennità di rischio e attività disagiate di cui all’art. 123 del vigente CCPL 20.10.2003 e all’art. 17 dell’Accordo 21.12.2001 spettante per l’anno 2005.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il CCPL del Comparto Autonomie Locali per l'Area Non Dirigenziale sottoscritto in data 20.10.2003 dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali valevole per il quadriennio 2002-2005 - comprendente anche le modifiche al Nuovo Ordinamento Professionale del 08.03.2000 - del quale questa Amministrazione ne ha preso atto con delibera di Giunta n. 244 dd 27.11.2003.
Atteso che il succitato CCPL è scaduto ma non ancora rinnovato pertanto trova ancora applicazione.
Visto l’”Accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale” sottoscritto in via definitiva in data 09.08.2005, del quale questa Amministrazione ne ha preso atto con delibera di Giunta n. 111 dd 13.09.2005.
Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune di Pinzolo adeguato alle disposizioni previste dal sopra citato CCPL 20.10.2003 e completato dalle allegate tabelle A e B sulla base di quanto predisposto dalla PAT Servizio Autonomie Locali in collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini approvato e recepito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 dd 23.03.2005.
Atteso che il vigente CCPL 20.10.2003 stabilisce, tra l’altro, i presupposti e le modalità di attribuzione di alcune voci stipendiali variabili quali l’indennità per attività disagiate di cui all’art. 123.
Visto pertanto l’art. 123 del CCPL 20.10.2003 secondo il quale “Ai lavoratori destinati a prestazioni lavorative comportanti attività a rischio o disagiate compete un’indennità da determinarsi in sede di accordo di settore fra un minimo di Euro 660,00 fino ad un massimo di Euro 1.500,00, in sostituzione delle indennità previste nei previgenti accordi che restano nell’attuale misura e secondo l’attuale disciplina fino alla stipula dell’accordo di settore”.
Atteso che per quanto non disposto in materia di indennità, continua ad avere efficacia quanto contemplato dall’attuale disciplina e pertanto anche dal precedente Accordo di Settore 21.12.2001.
Visto pertanto il precedente Accordo di Settore sottoscritto in via definitiva in data 21.12.2001 relativo al Comparto Autonomie Locali – Area non dirigenziale del CCPL 1998-2002, del quale questa Amministrazione ne ha preso atto con delibera di Giunta n. 13 dd 05.02.2002 e visto in particolare quanto disposto dall’art. 17 che specifica attività, importi e modalità per la corresponsione delle indennità di rischio e attività disagiate e nel dettaglio:
il comma 1 specifica le funzioni e gli importi dell’indennità da corrispondere “ai dipendenti destinati in via continuativa a prestazioni lavorative comportanti effettiva esposizione a rischio o effettiva prestazione di lavoro disagiato…”
il comma 2 specifica le funzioni e gli importi dell’indennità da corrispondere “ai dipendenti tempora-neamente adibiti alle attività di cui al comma 1” aggiungendo un elenco di “servizi nonché a servizi ad essi rapportabili per fattore di rischio” evidenziando che si tratta di un’indennità “non cumulabile con altre indennità”
il comma 3dispone che l’indennità di cui al comma 2 viene corrisposta “in relazione ai periodi di effettiva esposizione al rischio o di effettiva prestazione di lavoro disagiato”
il comma 4 stabilisce che “ai dipendenti inquadrati nella categoria A e nella categoria B livello base addetti in via continuativa ed esclusiva alle funzioni di netturbino, fognaiuolo …..spetta, per le disagiate funzioni, un’indennità annua per dodici mensilità cumulabile con le precedenti, pari a lire 700.000”.
Vista la nota prot. n. 2652 dd 15.03.2006 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Bonenti ing. Massimo indicante i dipendenti destinatari delle diverse indennità di cui al sopra richiamato art. 17, i periodi per i quali spettano le stesse nonché i relativi importi da corrispondere per l’anno 2005.
Ritenuto che per la corresponsione delle indennità ai dipendenti temporaneamente adibiti alle attività disagiate indicate dal comma 2 dell’art. 17, si debba procedere forfetariamente in base alla percentuale di lavoro svolto in termini di attività disagiate così come evidenziato e motivato dal Responsabile dell’Area Tecnica.
Verificati i nominativi dei dipendenti indicati nella nota di cui sopra e le relative categorie di inquadramento; attese le funzioni svolte dagli stessi, accertata l’effettiva spettanza nonché le cumulabilità delle indennità di cui all’art. 17, è possibile redigere la seguente tabella riepilogante la situazione del personale avente diritto:
INDENNITA' RICONOSCIUTA AI SENSI DELL'ART. 17 ACCORDO 21.12.2001
comma di riferimento; matricola
dipendente ; attività svolta; periodo di svolgimento attività; periodo forfetizzato annuale
; ; ; ;
comma 1); 166; nettezza urbana (netturbino); in via continuativa; 100,00%
comma 1); 53; nettezza urbana (netturbino); in via continuativa; 100,00%
comma 2); 20; netturbino; 5 mesi all'anno; 41,67%
comma 2); 144; netturbino; 5 mesi all'anno; 41,67%
comma 2); 36; netturbino; 5 mesi all'anno; 41,67%
comma 2); 75; netturbino; 5 mesi all'anno; 41,67%
comma 2); 81; netturbino; 5 mesi all'anno; 41,67%
comma 2); 48; segnaletica orizzontale; 3 mesi all'anno; 25,00%
comma 2); 29; sgombero neve; 5 mesi all'anno; 41,67%
comma 2); 48; sgombero neve; 5 mesi all'anno; 41,67%
comma 2); 49; sgombero neve; 5 mesi all'anno; 41,67%
comma 2); 93; sgombero neve; 5 mesi all'anno; 41,67%
comma 2); 18; sgombero neve; 2 mesi all'anno; 16,67%
comma 2); 20; sgombero neve; 2 mesi all'anno; 16,67%
comma 2); 144; sgombero neve; 2 mesi all'anno; 16,67%
comma 2); 75; sgombero neve; 2 mesi all'anno; 16,67%
comma 2); 81; sgombero neve; 2 mesi all'anno; 16,67%
comma 2); 13; operazioni aeree con cella o scala; 2 mesi all'anno; 16,67%
comma 2); 67; operazioni aeree con cella o scala; 2 mesi all'anno; 16,67%
comma 2); 36; spazzatrice meccanica; 3 mesi all'anno; 25,00%
comma 4); 27; netturbino - categoria B base 2^; in via continuativa; 100,00%
comma 4); 166; netturbino - categoria A 1^; in via continuativa; 100,00%
comma 4); 53; netturbino - categoria B base 2^; in via continuativa; 100,00%
Ritenuto doveroso, per tutto quanto sopra esposto, corrispondere per l’anno 2005 ai dipendenti sopra individuati le rispettive indennità spettanti per lo svolgimento delle connesse attività di rischio o disagiate nella percentuale e negli importi indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento che firmato ne forma parte sostanziale ed integrante fatti salvi eventuali provvedimenti modificativi che si rendessero necessari qualora quanto disposto risultasse in contrasto con futuri accordi integrativi al vigente CCPL 20.10.2003.
Vista la disponibilità di bilancio.
Visto il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L..
Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 2/L.
Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, nr. 4/L così come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali approvato con deliberazione consigliare nr. 3 dd 30.01.2001 e ss.mm.
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consigliare n. 4 dd 30.01.2001 e ss.mm..
Visto il Regolamento delle Determinazioni dei Dirigenti e dei Responsabili di Area approvato con deliberazione consigliare n. 67 dd 10.11.2005.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 20 dd 06.02.2001 e ss.mm. avente per oggetto "Legge Regionale 23.10.1998, nr. 10, art. 18, comma 99 - Individuazione atti di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa.
DETERMINA
1. di corrispondere per l’anno 2005 ai dipendenti aventi diritto, le indennità di rischio e attività disagiate previste dall’art. 123 del vigente CCPL 20.10.2003 e dall’art. 17 dell’Accordo di Settore 21.12.2001 così come risultante da prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento che, firmato, ne forma parte sostanziale ed integrante.
2. di imputare la spesa complessiva di € 8.911,01 desumibile dal prospetto riepilogativo allegato, comprensiva degli oneri riflessi, ai seguenti capitoli RR.PP. del bilancio 2006 dell’Ente, sufficientemente disponibili:
Titolo I Uscita, Funzione 01, Servizio 06, Intervento 01, Ex Capitolo 610 (€ 3.287,45);
Titolo I Uscita, Funzione 09, Servizio 04, Intervento 01, Ex Capitolo 4300 (€ 1.593,12);
Titolo I Uscita, Funzione 09, Servizio 04, Intervento 01, Ex Capitolo 4500 (€ 623,39);
Titolo I Uscita, Funzione 09, Servizio 05, Intervento 01, Ex Capitolo 4600 (€ 2.557,48);
Titolo I Uscita, Funzione 08, Servizio 02, Intervento 01, Ex Capitolo 5800 (€ 277,06);
Titolo I Uscita, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 07, Ex Capitolo 1065 (€ 572,52).
3. di erogare le sopra elencate somme dando mandato all’Ufficio ragioneria di operare le ritenute di legge.
4. di dare atto che il presente provvedimento, avendo applicato previgenti normative, potrà essere oggetto di modifica qualora quanto determinato risultasse in contrasto con quanto disposto da eventuali successivi accordi integrativi al vigente CCPL 20.10.2003.
5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, nr. 13, al fatto che avverso la presente determinazione é ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, nr. 1199 entro 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale davanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b) della L. 06.12.1971, nr. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Forrer dott. Elio
|