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IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che il Consiglio comunale, con delibera nr. 152 dd. 15.12.1998 ha adottato il Regolamento I.C.I. entrato in vigore il 01.01.1999 e che successivamente ha modificato ed integrato lo stesso a norma delle prescrizioni dettate in fase di omologazione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 53 dell’art.3 della L. 662/96, ed in base all’art. 2 del suddetto Regolamento, le aliquote e le detrazioni d’imposta devono essere adottate nei termini dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento;
Ritenuto che in base alle vigenti disposizioni legislative il Bilancio di Previsione 2006 deve essere adottato entro il 31/12/2005 e che quindi anche l’adozione dell’aliquota e detrazione ICI debbano essere assunte entro tale data ;
Accertato che la Giunta Comunale nella seduta del 30.11.2005 con delibera nr. 220 ha approvato la proposta del Bilancio Preventivo 2006 che può essere approvato dal Consiglio Comunale entro un mese dalla data di adozione da parte della Giunta Comunale;
Ritenuto quindi di dover assumere la deliberazione che fissa le aliquote e la detrazione ICI per l’anno 2006 entro il termine del 31/12/2005 onde non incorrere nella previsione legislativa che fissa i termini minimi legislativi in caso di mancata o tardiva adozione del provvedimento;
Viste le disposizioni della Legge 23.12.1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” collegata alla legge finanziaria 1997 che modificano in modo sostanziale parte della normativa relativa all’I.C.I. ed in particolare consentono di determinare discrezionalmente differenziate aliquote, comprese tra il 4 ed il 7 per mille, stabilendo in particolare misure diverse per gli immobili diversi dall’abitazione principale, seconde case, aree fabbricabili, ecc.;
Richiamate le disposizioni contenute nel c. 3 dell’art. 58 del D.Lgs. 446/97 con il quale è data la facoltà ai Comuni di aumentare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504 dd. 30.12.1992 come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, in misura superiore a € 258,00 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta;
Atteso che l’art. 5 del Regolamento comunale in materia estende l’agevolazione alle pertinenze delle abitazioni principali se esistenti sullo stesso fabbricato e destinate a cantine e/o appartenenti alle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 limitatamente ad una sola pertinenza numerica;
Preso atto che con delibera nr. 137 dd. 21.12.99 si è provveduto a modificare l’art. 6 del Regolamento I.C.I. estendendo la detrazione per l’abitazione principale ai parenti in linea retta entro il I° grado (genitori o figli) purchè diano dimostrazione della residenza anagrafica;
Richiamate le disposizioni dell’art. 6 dello stesso Regolamento che assimilano alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate;
Rilevato che, per motivi di bilancio è necessario garantire un introito per l’anno 2006 maggiore sensibilmente rispetto a quello precedente,
Atteso che per motivi di equa ripartizione del peso fiscale si ritiene opportuno non gravare indistintamente su tutti i soggetti passivi dell’imposta, ma incidere in modo differenziato in relazione all’effettivo uso degli immobili;
Visto che l’Amministrazione, nell’ambito della politica tributaria per il 2006 intende mantenere un alleggerimento del carico tributario relativamente all’immobile destinato ad abitazione principale così come effettuato nell’anno 2005 nonché per le aree fabbricabili vista la decorrenza del nuovo riassetto urbanistico;
Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento ha adottato la legge nr. 16 denominata “Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia urbanistica”.
Rilevato che, in base alla formulazione prevista nella succitata L.P., i valori delle aree hanno subito variazioni di entità in relazione alla decorrenza delle previsioni legislative nel contesto del comparto economico-turistico del Comune di Pinzolo;
Rilevato che quest’Amministrazione con delibera odierna prevede un aggiornamento valutativo dei valori delle aree fabbricabili;
Considerato che il gettito d’imposta per l’anno 2006, in base alle previsioni dettate dalla proiezione del versamento d’acconto, a seguito della formulazione di seguito specificata, ammonta a € 4.700.000,00;
Ritenuto di dover ottenere tale introito minimo per l’anno 2006 in relazione ai programmi amministrativi, alla qualità dei servizi da garantire nonché alla necessità evidenziata nella proposta di bilancio citata;
Rilevato che rimangono comunque garantiti gli equilibri di bilancio atteso che, è intenzione di quest’Amministrazione al fine di perseguire l’equità fiscale, agire con l’accertamento di tutte le possibili evasioni
Fatta propria la quantificazione espressa dalla Giunta Comunale, proposta dal Sindaco a seguito delle relazioni espresse dall’Ufficio Tributi;
Presa visione dei pareri favorevoli espressi con nota prot. n° 13484 di data 23.12.2005 ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n° 3/L, dal responsabile dell’ufficio addetto per la regolarità tecnico – amministrativa e dal responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, dando atto che non necessita l'attestazione della copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
Dopo discussione, con voti favorevoli nr. 12, contrari nr. 07 (Mancina Mauro, Caola Massimo, Stedile Giuliano, Cominotti Cesare, Failoni Roberto, Binelli Diego e Corradini Giuseppe), astenuti nr. 0, espressi in forma palese per alzata di mano e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, in ordine al contenuto del presente provvedimento;
D E L I B E R A
1. Di stabilire le aliquote ICI per l’anno 2006 nel seguente modo: a)un’aliquota ordinaria del 7 per mille da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione di quelli di cui ai successivi punti b) e c); b)un’aliquota ridotta del 5 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 1. dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune; 2. dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, purchè non locata; 3. dai parenti in linea retta entro il I° grado tenendo infine conto di quanto previsto dall’art. 5 del suddetto regolamento in merito alle pertinenze dell’abitazione principale; c)un’aliquota del 5 per mille per le aree fabbricabili;
2. Di determinare la detrazione per l’abitazione principale, ai fini dell’applicazione I.C.I., così come prevista dal Regolamento in vigore, nella misura di Euro 258,00 annui.
3. Di dare atto che le aliquote e detrazioni oggetto della presente avranno decorrenza dall’annualità d’imposta 2006;
4. Di incaricare il Funzionario Responsabile del tributo a provvedere secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16.04.2003 n. 3 alla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale;
5. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, nr. 13 che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso ex art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 3/L/2005, durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale ex art. 2, lett. b) della L. 06.12.1971 n. 1034 nel termine di 60 giorni
CE/pd
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