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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare nr. 152 dd. 15.12.1998 nonché le successive modificazioni;
Visto l’art. 3 del citato Regolamento che, ai sensi del comma 1 lett. g) dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97 propone la determinazione dei valori delle aree fabbricabili da utilizzare ai fini del potere di accertamento onde ridurre l’insorgenza di contenzioso ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili che resta comunque quello in comune commercio;
Preso atto che l’ultimo comma del citato articolo 3 prevede che i valori delle aree fabbricabili possano essere periodicamente aggiornati;
Visti i valori praticati in alcuni accertamenti proposti dall’Ufficio delle Entrate competente in merito alla definizione di compravendite di aree dichiarate ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, i valori delle aree praticati negli accertamenti fin qui eseguiti dal Funzionario I.C.I. nonché i prezzi denunciati in alcuni rogiti per compravendite di aree fabbricabili effettuate da Amministrazioni comunali e privati sul territorio di nostra competenza;
Accertato che sul territorio comunale sono vigenti le previsioni urbanistiche del nuovo P.R.G. decorrenti dal gennaio 2003;
Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento ha adottato la L.P. 11/11/2005 nr. 16 denominata “Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia urbanistica”.
Rilevato che, in base alla formulazione prevista nella succitata L.P. “non possono essere rilasciate concessioni edilizie o presentate denunce di inizio attività per la costruzione di nuovi edifici da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanze”;
Ritenuto, a seguito di attenta valutazione e consultazione con i Funzionari degli uffici competenti, che la L.P. succitata incide particolarmente sui valori delle aree edificabili specialmente per la natura economico-turistica che vige nel comparto edilizio del Comune di Pinzolo;
Rilevato infatti che, il mercato delle aree assoggettate al dettato della L.P., a seguito delle limitazioni imposte dalla normativa, subisce una ridotta commercializzazione e quindi un effettivo decremento, mentre, al contrario, l’utilizzo dell’area con le previgenti normative porta un notevole apprezzamento del valore dovuto alla possibilità effettiva di commercializzazione degli immobili edificati, mantenendo i benefici propri della destinazione turistica;
Preso atto quindi che quest’Amministrazione nell’ambito della politica tributaria per l’anno 2006 ed in conformità a principi di equità fiscale ritiene corretto prevedere un alleggerimento del carico impositivo per i possessori delle aree rientranti nei dettami della L.P. nr. 16 dd. 11/11/2005 e rivalutare nel contempo i valori delle aree in possesso di concessione edilizia e/o inizio lavori, in quanto fruenti dei vantaggi di commercializzazione essendo liberi dalle prescrizioni legislative;
Rilevato che le destinazioni edificatorie previste dal P.R.G. sono molteplici e permettono vari indici di edificabilità nonché rapporti di copertura, entità minime di superficie dei lotti e/o zone in lottizzazione ecc.;
Dato atto che nella determinazione dei valori è stato sentito il Tecnico comunale addetto alle stime ed alle valutazioni espropriative e che per alcuni anni non si è provveduto all’aggiornamento dei valori a suo tempo deliberati;
Preso atto che anche i valori stabiliti per le zone artigianali ed alberghiere necessitano essere aggiornati non risultando più congrui con i valori di mercato;
Ritenuto opportuno adottare gli stessi criteri e le stesse percentuali di incremento/decremento per le tre frazioni comunali;
Considerato che il valore delle aree in lottizzazione, in assenza di piani attuativi e/o particolareggiati, è rapportato al 55% del valore delle aree fabbricabili libere a parità di destinazione nonché al del relativo indice di cubatura.
Accertata la propria competenza deliberativa poiché comporta una rideterminazione del sistema valutativo e non solo un mero aggiornamento valori possibile per delega alla Giunta;
Constatato che nella determinazione sono stati ricercati massimamente i valori medi di mercato;
Ritenuto di non dover procedere all’accertamento del valore venale effettivo qualora il contribuente versi l’imposta ICI sulla base dei valori predeterminati con la presente deliberazione onde semplificare e ridurre l’entità del possibile contenzioso;
Ritenuto di demandare al Funzionario Responsabile ai fini dell’applicazione dell’ICI, il rapporto percentuale di deprezzamento delle aree fabbricabili in merito alla loro dislocazione ed alle anomalie dovute per l’assenza o disagio di accesso, adattamento di livellazione del suolo ed ai lavori preventivi necessari per la decorrenza dell’edificabilità dell’area e comunque per riscontrate e/o denunciate anomalie;
Presa visione dei pareri favorevoli espressi con nota prot. n° 13485 di data 23.12.2005 ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n° 3/L, dal responsabile dell’ufficio addetto per la regolarità tecnico – amministrativa e dal responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, dando atto che non necessita l'attestazione della copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
Dopo discussione, con voti favorevoli nr. 12, contrari nr. 07 (Mancina Mauro, Caola Massimo, Stedile Giuliano, Cominotti Cesare, Failoni Roberto, Binelli Diego e Corradini Giuseppe), astenuti nr. 0, espressi in forma palese per alzata di mano e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, in ordine al contenuto del presente provvedimento;
DELIBERA
1. Di determinare il valore medio ai fini I.C.I. per le aree fabbricabili site in Pinzolo e S.A. di Mavignola e Madonna di Campiglio per l’anno 2006 e seguenti in conformità alla destinazione edificatoria come sotto riportato considerando che il valore stabilito è stato quantificato per la cubatura ammessa di mc. 1,5 per metro quadrato e deve necessariamente essere rapportato all’effettivo indice di cubatura espresso dal regolamento edilizio, per tutte le zone espresse eccetto quelle alberghiere.
PINZOLO Zona Residenziale rientrante € 300,00
nelle casistiche previste dalla
L.P. 11/11/2005 nr. 16
PINZOLO Zona Residenziale NON € 500,00
rientrante nelle casistiche
previste dalla L.P. 11/11/2005
nr. 16
PINZOLO Zona Artigianale € 250,00
PINZOLO Zona Alberghiera € 380,00
S.A. MAVIGNOLA Zona Residenziale/Alberghiera € 300,00
rientrante nelle casistiche
previste dalla L.P. 11/11/2005 nr. 16
S.A. MAVIGNOLA Zona Residenziale/Alberghiera € 500,00
NON rientrante nelle casistiche
previste dalla L.P. 11/11/2005
nr. 16
M. di CAMPIGLIO Zona Residenziale € 750,00
rientrante nelle casistiche
previste dalla L.P. 11/11/2005
nr. 16
M. di CAMPIGLIO Zona Residenziale € 1.300,00
NON rientrante nelle casistiche
previste dalla L.P. 11/11/2005
nr. 16
M. di CAMPIGLIO Zona Alberghiera e varia € 1.000,00
2. Di scontare il valore delle aree incluse nei piani di lottizzazione fino alla loro decorrenza edificatoria del 45% rispetto alle valutazioni sopra esposte su tutto il territorio comunale tenendo altresì conto del relativo indice di edificabilità;
3. Di delegare il Funzionario Responsabile della gestione dell’ICI alla determinazione dei deprezzamenti oggettivi dei valori sopra determinati nel caso venissero evidenziate carenze specifiche quali accesso, livellamento e perifericità dell’area, rapportando i valori espressi per tipologia, all’indice di edificabilità ammesso;
4. Di considerare i valori determinati quali entità minime a cui rapportare l’imposta onde evitare la possibilità di accertamento valore, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio;
5. Di incaricare il Funzionario Responsabile del tributo allo svolgimento delle procedure di pubblicazione e trasmissione della presente deliberazione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.
6. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, nr. 13 che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso ex art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 3/L/2005, durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale ex art. 2, lett. b) della L. 06.12.1971 n. 1034 nel termine di 60 giorni.
CE/pd
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