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Atteso che con propria deliberazione n.72 dd. 10.11.2005, esecutiva a norma di legge, è stata costituita , ai sensi dell’art. 68 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – la Società a responsabilità limitata “Madonna di Campiglio Servizi”, con sede a Pinzolo, società a totale partecipazione pubblica con capitale detenuto all’80% dal Comune di Pinzolo e al 20% dal Comune di Ragoli.
Che il vigente Statuto della società prevede al suo art. 3 che “la società ha per oggetto: “lo sviluppo economico e sociale di Madonna di Campiglio Pinzolo e Ragoli in particolare del settore turistico – culturale e sportivo, da attuarsi attraverso l’amministrazione, l’organizzazione e la gestione di impianti e strutture a valenza turistica, sportiva, culturale, associative e ricreativa.
La società potrà altresì organizzare, promuovere e gestire congressi, seminari, convegni, manifestazioni, iniziative sociali, ricreative, sportive, di intrattenimento e simili.
La società potrà svolgere anche l’attività di intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici previa l’ottenimento delle autorizzazioni di legge necessarie.
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico o in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
Potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Salvi i limiti di legge, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa”;
Precisato che la società “de quo” recentemente costituita aderisce al modello gestionale trasposto nell’art. 113 comma 4 lett. a) e comma 5 lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e nella L.P. 17.06.2004 n. 6 e qualificato con terminologia anglosassone affidamento “in house” che trova la propria origine nella giurisprudenza comunitaria in particolare con la sentenza “Teckal” (18.11.1999, in causa C-107/1998), con la quale la corte di giustizia ha individuato tre criteri cumulativi che possono sottrarre l’affidamento di un servizio dall’ambito di operatività delle regole dell’evidenza pubblica, e cioè:
a) la circostanza che l’affidamento abbia luogo in favore di soggetti che , sebbene giuridicamente distinti dall’amministrazione aggiudicatrice , costituiscano elementi del sistema che a tale amministrazione fanno capo essendo soggetti a “controllo analogo” a quel controllo cioè che gli enti esercitano sui propri servizi.
b) Il fatto che il destinatario dell’appalto svolga la parte più importante della propria attività in favore della o delle amministrazioni che la controllano;
c) Totale partecipazione pubblica;
Rilevato che, dall’esame delle norme statutarie della società a responsabilità limitata “Madonna di Campiglio servizi s.r.l.”, i sopradescritti requisiti vengono ampiamente dimostrati, sia per quanto riguarda l’operatività sia per lo stringente controllo sugli atti fondamentali da parte dei soci pubblici, che per la totale partecipazione pubblica;
Visto che la società risponde alle caratteristiche richieste allo stato dal più recente filone giurisprudenziale comunitario che dalla sentenza “Teckal” si è sviluppato con la sentenza “Stadt Halle” e con la “Parking Brixen”;
Visto l’art. 68 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L ed in particolare il primo comma che recita : “I comuni, nell’esercizio delle funzioni di loro competenza, assumono i servizi pubblici locali al fine di soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali e di assicurarne la regolarità e continuità, nonché la funzione in condizione di eguaglianza.”
Ritenuto di affidare la gestione e promozione della sala congressi direttamente alla società in oggetto ai sensi della lett. b) dell’art. 10 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle procedure e dei criteri di scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi approvato con delibera consiliare n. 48 dd. 14.09.2001;
Visto lo schema di contratto di servizio da stipulare con la società più volte citata;
Sentito il Sindaco che propone due emendamenti al succitato schema relativamente alla decorrenza dal 01 febbraio 2006 anziché dal 01 gennaio 2006 ed all’art. 5 ove sia aggiunto :”compatibilmente con il programma medesimo”.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, nonché il parere favorevole di regolarità contabile, dando atto che non necessita l’attestazione della copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, ai sensi dell’art. 81 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri di scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi ed in particolare l’art. 8, e ritenendo, per ovvi motivi di snellezza procedurale che deve caratterizzare l’operatività della società, di affidare all’organo esecutivo giuntale tutti i compiti di controllo, vigilanza ed indirizzo spettanti all’ente sulla società;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L dd. 01.02.2005;
Il Sindaco pone in votazione il testo emendato;
In considerazione dell’urgenza di provvedere all’affidamento della gestione al fine di rendere operativa la struttura, si procede con separata votazione, a dichiararne l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, in ordine al contenuto del presente provvedimento;
con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, in ordine alla immediata eseguibilità dello stesso;
D E L I B E R A
1. Di individuare la Srl “Madonna di Campiglio servizi”, con sede in Pinzolo fz. Madonna di Campiglio, Via Monte Spinale n. 14/bis, quale affidataria del servizio di gestione e promozione del Centro Congressi sito a Madonna di Campiglio in Via Monte Spinale al medesimo numero civico, stipulando apposito contratto di servizio che si approva come allegato alla presente, composto di n. 16 articoli , concedendo in comodato di uso gratuito l’immobile e relative pertinenze, come distinto in catasto p.ed. 1875, per la durata di anni tre ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile;
2. di autorizzare il Segretario Generale a sottoscrivere il contratto di servizio, come da allegato alla presente deliberazione, apportando eventuali modifiche non sostanziali;.
3. di porre tutte le spese inerenti e conseguenti il perfezionamento del contratto di servizio, nessuna esclusa, a carico della società concessionaria;
4. di dichiarare la presente deliberazione, data l'urgenza, immediatamente eseguibile, a sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
5. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, nr. 13, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso in opposizione ex art. 12 comma 13 L.R. 23.10.1998 n. 10, durante il periodo di pubblicazione nonché ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale ex art. 2, lett. b) della L. 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni
FE/bmp
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