|
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dopo ampia ed esauriente esposizione da parte del Presidente del Consiglio delle ipotesi in itinere relativamente alla c.d. riforma istituzionale per la Provincia di Trento e preso atto dei documenti elaborati dal competente Assessore provinciale nonché del progetto di disegno di legge dallo stesso Assessore proposto.
Sentita la proposta del consigliere sig. Daniela Casoni di sospendere l’approvazione del punto in attesa di una riunione dei responsabili della Provincia Autonoma di Trento;
Sentite le perplessità manifestate anche dal consigliere sig. Mauro Mancina, che si dichiara d’accordo sulla proposta della sospensione del punto;
Accertato che in merito al presente provvedimento non necessitano pareri amministrativi da parte sei servizi comunali, trattandosi di un documento dal contenuto prettamente politico.
Visto lo Statuto comunale vigente;
Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss. mm.
visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
con voti favorevoli unanimi, espressi dai consiglieri per alzata di mano proclamati dal Presidente, assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, in ordine alla sospensione della deliberazione;
DELIBERA
1. Di sospendere, per le motivazione in premessa la deliberazione in merito al parere relativo alla costituzione della Comunità della Val Rendena tra i Comuni di Bocenago, Caderzone, Carisolo, Darè, Giustino, Massimeno, Pelugo, Pinzolo, Spiazzo, Strembo, Vigo Rendena, Villa Rendena e Ragoli (avendo quest’ultimo l’amministrazione di una parte del territorio dell’abitato di Madonna di Campiglio);
2. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, nr. 13, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso in opposizione ex art. 12 comma 13 L.R. 23.10.1998 n. 10, durante il periodo di pubblicazione nonché ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale ex art. 2, lett. b) della L. 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni.
|