|
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 78 di data 12 luglio 2005 con la quale venivano approvati l’atto programmatico d’indirizzo, lo schema di Capitolato Speciale d’Appalto e le planimetrie, riferiti al servizio di sgombero neve delle frazioni di Madonna di Campiglio e Campo Carlo Magno in C.C. Pinzolo, per il periodo dall’01 ottobre 2005 al 31 maggio 2006;
Accertato che l’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, così come approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 78 di data 12 luglio 2005, dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ed alla stessa allegato quale parte sostanziale ed integrante, prevede testualmente: “E’ vietato all’appaltatore di cedere il servizio assunto sotto la comminatoria dell’immediata rescissione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione comunale; è comunque consentito il subappalto di una quota del servizio pari al 25% dell’importo del contratto e il subappalto totale del servizio di rimozione dei mezzi”;
Che, in considerazione delle difficoltà oggettive, riscontrare nelle passate stagioni invernali, a reperire una ditta operante direttamente in loco e tecnicamente idonea a svolgere con prontezza e capacità il servizio di cui trattasi, l’Amministrazione ritiene opportuno, al fine di incentivare la partecipazione alla gara d’appalto per il servizio dello sgombero neve nelle frazioni di Madonna di Campiglio e Campo Carlo Magno, incrementare la quota subappaltabile del servizio dall’attuale 25% previsto dal precitato art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto al 50% dell’importo di contratto;
Precisato che ogni altra determinazione indicata nel già citato provvedimento della Giunta Comunale n° 78 di data 12 luglio 2005, rimane invariata;
Vista la L.P. 19 luglio 1990, n° 23 e s.m. e relativo Regolamento d’Attuazione;
Visto il D.P.Reg. n° 2/L di data 01 febbraio 2005;
Visto il D.P.Reg. n° 3/L di data 01 febbraio 2005;
Visto il D.P.Reg. n° 4/L di data 01 febbraio 2005;
Richiamato il “Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale” approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 12 di data 23 marzo 2005, esecutiva;
Tutto ciò premesso;
Presa visione dei pareri espressi con nota prot. n° 7775 di data 02 agosto 2005, rilasciati ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n° 3/L dal responsabile dell’ufficio addetto per la regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, in cui si da atto che non necessita l’attestazione di copertura finanziaria essendo che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
Con duplice votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, sia in ordine al contenuto del presente provvedimento che alla sua immediata eseguibilità, stante l’urgenza di procedere all’appalto del servizio di sgombero neve,
DELIBERA
1. Per le motivazioni indicate in premessa, di modificare l’art. 7 (sette) del Capitolato Speciale d’Appalto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 78 di data 12 luglio 2005, immediatamente eseguibile ed alla stessa allegato quale parte sostanziale ed integrante, incrementando al 50% (cinquantapercento) dell’importo di contratto la quota subappaltabile del servizio di sgombero neve delle frazioni di Madonna di Campiglio e Campo Carlo Magno per la stagione invernale dal 01 ottobre 2005 al 31 maggio 2006.
2. Di approvare lo schema di Capitolato Speciale d’Appalto per il servizio di sgombero neve nelle frazioni di Madonna di Campiglio e Campo Carlo Magno per il periodo invernale dal 1° ottobre 2005 al 31 maggio 2006, composto da n° 9 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante, predisposto secondo le indicazioni del precedente punto 1).
3. Di dare atto che rimane invariata ogni altra determinazione assunta dalla Giunta Comunale nella deliberazione n° 78 di data 12 luglio 2005, immediatamente eseguibile.
4. Di dare atto che il presente provvedimento, stante la sua natura, non comporta alcun impegno di spesa.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n° 3/L.
6. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n° 13, al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta Comunale ex art. 97, comma 5 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n° 3/L durante il periodo di pubblicazione nonchè ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199, entro 120 giorni e giurisdizionale ex art. 2, lett.b) della L. 6.12.1971, n° 1034 nel termine di 60 giorni.
MR/bd
Tecnico/Sgombero neve/Sgombero neve M. Campiglio/modif. art. 7 Capit. sgombero neve 2005 2006.
|