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IL CONSIGLIO COMUNALE
Dopo una articolata discussione il Presidente chiede ed ottiene una sospensione delle seduta. Alla ripresa dei lavori non è presente il Consigliere dott. Bonapace Gianfranco. Il Sindaco propone la soppressione del seguente inciso a pag. 24 delle premesse dello schema di delibera in atti depositato “senza modifica alcuna relativamente alla zonizzazione impressa al lotto di proprietà di s.r.l. Centrovacanze”.
premesso che:
- in data 27.5.2002 Centrovacanze Srl, proprietaria dell’edificio alberghiero denominato Hotel Rock, insistente sulla p.ed. 717 C.C. Pinzolo – Madonna di Campiglio, richiedeva il rilascio di una concessione edilizia in deroga per la esecuzione di un intervento di ampliamento e di riqualificazione del complesso alberghiero esistente, con relativa trasformazione di tale manufatto da un superato esercizio a tre stelle, in uno a quattro stelle super;
- previo parere della Commissione Edilizia Comunale ed esperimento, in termini positivi, della istruttoria tecnica di competenza del Responsabile dell’area tecnica comunale, il progetto predisposto veniva sottoposto all’esame del Consiglio Comunale di Pinzolo, il quale, con propria deliberazione n. 95 dd. 1.10.2002, esprimeva parere favorevole alla deroga, ex art. 104 l.p. n. 22/1991;
- analoga valutazione positiva in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti per la emissione del provvedimento concessorio in deroga interessante l’edificio di pubblico interesse insistente sulla p.ed. 717 C.C. Pinzolo, veniva espressa anche dalla Giunta provinciale, la quale emetteva il necessario nullaosta di relativa competenza, con provvedimento deliberativo n. 2550/2002;
- a seguito dell’acquisizione di tale atto il Responsabile dell’area tecnica emetteva il provvedimento concessorio in deroga richiesto sub n. 259110 dd. 24.10.2002;
- successivamente alla emissione di tale provvedimento, ed alla attivazione dei lavori assentiti, i quali prevedevano, tra l’altro, la demolizione della preesistente struttura edificiale, anche ai fini della costruzione delle rilevanti nuove volumetrie interrate, il provvedimento concessorio in deroga emesso è stato impugnato dal Condominio Lilliput, e dai proprietari di talune unità immobiliari ubicate nel Condominio stesso, insistente su una particella edificiale retrostante la p.ed. 717 C.C. Pinzolo;
- con il ricorso anzidetto, già pendente avanti al T.R.G.A. di Trento sub n. 369/2002 R.R., al quale ha fatto seguito un ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto la richiesta di annullamento del P.R.G. comunale, medio tempore approvato, nella parte in cui disciplinava il potere previsto dall’art. 104 della l.p. n. 22/1991 di emettere concessioni edilizie in deroga, venivano prospettati numerosi pretesi vizi di legittimità che asseritamente infirmavano il provvedimento concessorio e gli atti deliberativi al medesimo presupposti;
- in particolare i co-ricorrenti asserivano:
- la insussistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento concessorio in deroga, individuati in ragioni di carattere eccezionale tali da giustificare l’omesso rispetto delle previsioni pianificatorie vigenti;
- la impossibilità di rilascio di un ulteriore provvedimento di deroga urbanistica per l’Hotel Rock, avendo tale manufatto già precedentemente fruito di analogo provvedimento concessorio in deroga, che aveva legittimato opere di relativo ampliamento;
- l’asserito contrasto del provvedimento di deroga con le previsioni di P.R.G., il quale prevede il potenziamento dell’asse viario latistante all’Hotel Rock; secondo i ricorrenti tale previsione pianificatoria era pretesemente ostativa alla emissione del provvedimento di deroga richiesto da Srl Centrovacanze;
- la carenza di motivazione degli atti che avevano legittimato la emissione del provvedimento di deroga, non avendo i medesimi esplicitato le ragioni di carattere eccezionale prevalenti su quelle all’attuazione dello strumento urbanistico, che giustificano la emissione di un provvedimento di tal sorta;
- il T.R.G.A. di Trento, in ordine alla pregiudiziale istanza di sospensione della esecutorietà del provvedimento concessorio in deroga impugnato, non accoglieva integralmente la stessa, (alla quale sarebbe conseguita la impossibilità di prosecuzione dei lavori in corso), bensì subordinava la relativa attuazione alla costituzione di una garanzia fideiussoria da parte di Srl Centrovacanze a favore dei co-ricorrenti, di importo pari a € 50.000,00;
- nelle more del procedimento giudiziale Srl Centrovacanze, previa costituzione della cauzione prescritta, proseguiva nella attuazione dell’intervento assentito, demolendo il manufatto recuperando, e realizzando le volumetrie interrate e parte delle strutture murarie in elevazione;
- il Giudice adito dai ricorrenti, con sentenza n. 271 pubblicata in data 10.7.2003, ha parzialmente accolto il ricorso proposto, annullando la concessione edilizia in deroga impugnata, i presupposti nullaosta alla emissione del provvedimento concessorio anzidetto adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta provinciale, ed il certificato antincendi;
- l’annullamento di tali atti non è stato peraltro disposto sulla scorta di una integrale condivisione di tutti i motivi di doglianza prospettati. Il Collegio adito infatti, con un’articolata pronuncia, dava atto che la deroga urbanistica emessa aveva ad oggetto un intervento edilizio di notevole spessore e, dopo aver ritenuto legittime le disposizioni pianificatorie impugnate, affermava che la circostanza che l’Hotel Rock, venticinque anni prima, fosse stato interessato da un precedente procedimento di deroga urbanistica, non costituiva elemento autonomamente idoneo a precludere il rilascio di un ulteriore provvedimento di tal sorta. Il T.R.G.A. di Trento riteneva altresì privi di giuridico pregio i motivi di doglianza concernenti la sicurezza del manufatto assentito; dopo tale precisazione, il Giudice anzidetto riteneva incongruo ed insufficiente il costrutto motivazionale del provvedimento concessorio in deroga censurato, nella parte in cui il medesimo aveva omesso di evidenziare la situazione di eccezionalità che poteva giustificare la emanazione dell’atto richiesto. In particolare con la sentenza emessa è stato precisato che, ai fini del legittimo rilascio di un provvedimento concessorio in deroga, il dato della eccezionalità che giustifica la emanazione di un provvedimento di tal sorta, deve essere, non solo evidenziato, ma anche non ancorato alla mera affermazione di eccezionalità dell’intervento soggettivamente prospettata dal soggetto concessionario, la quale deve invece sussistere oggettivamente.
Inoltre il Collegio giudicante ha ribadito che il carattere della eccezionalità non è configurabile per il semplice fatto che l’opera assentita migliori la vocazione turistico-alberghiera di una stazione turistica rinomata quale Madonna di Campiglio;
- dopo aver riscontrato, sotto il profilo anzidetto, la illegittimità degli atti impugnati, aver annullato gli stessi, ed aver disposto la restituzione della cauzione costituita da Srl Centrovacanze, il T.R.G.A. di Trento ha precisato che i lavori già assentiti non potevano riprendere dopo la pubblicazione della sentenza, a meno della emissione di nuovi atti e provvedimenti comunali e provinciali di specie derogante;
- a seguito della pubblicazione della sentenza n. 271/2003 e del venir meno del titolo che legittimava la esecuzione delle opere assentite, la prosecuzione dell’intervento edificatorio di riedificazione ed ampliamento dell’Hotel Rock è stata sospesa;
- inoltre, successivamente al deposito della sentenza anzidetta, il Responsabile del procedimento ha attivato la procedura prevista e disciplinata dall’art. 122 comma X della l.p. n. 22/1991, la quale prevede che, nella ipotesi di annullamento di un provvedimento concessorio deve essere previamente verificata la sussistenza dei presupposti per la rimozione dei vizi della procedura amministrativa conclusa con la emanazione del provvedimento viziato e, nella sola ipotesi di accertamento della non rimuovibilità degli stessi, o della non demolibilità delle opere assentite, deve essere irrogata una sanzione pecuniaria corrispondente al valore venale dei manufatti realizzati;
- dell’attivazione del procedimento anzidetto sono stati resi edotti i ricorrenti e la società titolare del provvedimento concessorio annullato, evidenziando ai medesimi la possibilità di presentare eventuali osservazioni entro un termine fissato da tale atto;
- nel rispetto del termine precitato, in data 18.8.2003 è stata recapitata presso la sede municipale una osservazione a firma dell’avv. Ragazzini, patrono dei ricorrenti, con la quale il medesimo:
o ha asserito che il T.R.G.A. di Trento non avrebbe annullato la concessione edilizia in deroga emessa per vizi formali, come tali emendabili mediante la procedura di relativa eliminazione prevista dall’art. 122 comma X della l.p. n. 22/1991. Secondo il medesimo infatti l’organo giudiziale adito aveva annullato la concessione edilizia sulla scorta del rilievo della insussistenza dei presupposti sostanziali che possono consentire il legittimo esercizio del potere di deroga urbanistica.
o Non sussisterebbero, nel caso di specie, i presupposti previsti dall’art. 122 comma X, (subordinatamente al riscontro della omessa rimuovibilità dei vizi dell’atto annullato), per la irrogazione di sanzioni pecuniarie, non essendo configurabili elementi preclusivi alla emissione di un’ingiunzione ripristinatoria delle opere realizzate da Srl Centrovacanze.
Sulla scorta di tali rilievi il difensore dei ricorrenti perveniva pertanto alla conclusione che, nel caso di specie, l’unico rimedio esperibile era quello della emissione di una ingiunzione ripristinatoria avente ad oggetto le opere eseguite in virtù della concessione edilizia in deroga annullata;
- entro il termine fissato anche Srl Centrovacanze ha trasmesso presso la sede municipale un’articolata nota esplicativa delle caratteristiche dell’intervento progettato e parzialmente attuato, delle finalità dal medesimo perseguite e degli effetti dallo stesso esplicati, al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la rimozione dei vizi di carattere formale (carenza di motivazione), che, secondo il T.R.G.A. di Trento avevano infirmato la legittimità del provvedimento concessorio precedentemente emesso;
- a seguito della acquisizione di tale osservazione il Responsabile del procedimento con nota prot. n. 11258 dd. 16.09.2003 è pervenuto alla conclusione della inesistenza, anche alla luce dei contenuti della sentenza emessa dal T.R.G.A. di Trento, e diversamente da quanto asserito dai ricorrenti, dei presupposti per la alternativa automatica emissione da parte del Responsabile stesso della ingiunzione ripristinatoria, o della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 122 comma X della l.p. n. 22/1991. A giustificazione di tale assunto il Responsabile del procedimento ha infatti rilevato che il T.R.G.A. di Trento ha annullato il provvedimento concessorio in deroga emesso in quanto, alla luce del costrutto motivazionale che lo supporta, non è stata, al momento, evidenziata la essenziale sussistenza del requisito che giustifica l’eccezionale e positivo esercizio del potere di deroga urbanistica;
- in presenza di una situazione di tal sorta il riscontro della presenza dei presupposti per la rimozione dei vizi che hanno caratterizzato il provvedimento concessorio in deroga annullato, può essere pertanto effettuata esclusivamente mediante il riesame della istanza di deroga urbanistica da parte degli organi (Consiglio Comunale e Giunta provinciale), unici titolari del potere discrezionale di assentire o meno il rilascio di un provvedimento di deroga, ed alle cui valutazioni il Responsabile del procedimento deve adeguarsi, al fine di accertare se, sulla scorta delle indicazioni contenute nella sentenza n. 271/03 del T.R.G.A. di Trento sia configurabile quella ragione eccezionale che può consentire il legittimo esercizio del potere di deroga, da evidenziare nella parte motivazionale degli emanandi provvedimenti;
- il Consiglio Comunale di Pinzolo deve essere pertanto nuovamente investito dell’esame dell’istanza di deroga urbanistica presentata da Srl Centrovacanze, al fine di verificare se, alla luce di quanto precisato dal T.R.G.A. di Trento, sussistano le ragioni eccezionali di pubblico interesse che possono consentire il legittimo esercizio del potere di deroga urbanistica, con conseguente emissione del nullaosta al rilascio del provvedimento concessorio in deroga richiesto;
tutto ciò premesso
- esaminata la istanza di rilascio di concessione edilizia in deroga presentata da Srl Centrovacanze, e segnatamente la documentazione progettuale e la relazione tecnico illustrativa alla stessa allegata;
- accertato che, da un esame complessivo della natura e della tipologia degli interventi previsti, l’opera progettata rientra tra quelle per le quali il testo unico delle disposizioni attuative dei poteri di deroga previsti dall’art. 104 della l.p. n. 22/1991 consente la possibilità di esercizio del potere di deroga, essendo l’intervento proposto eminentemente finalizzato a garantire una complessiva e rilevante riqualificazione della struttura alberghiera esistente, con trasformazione della stessa da esercizio a tre stelle in esercizio a quattro stelle super, dotato di tutti i servizi ed i confort prescritti per tale tipologia alberghiera, e con una sostanziale conservazione della capacità ricettiva attuale, la quale passa da 56 a 59 posti letto;
- considerato in particolare che, al fine di garantire il conseguimento di tale risultato, è stata predisposta una progettazione la quale prevede:
a) la creazione di un secondo piano interrato, nella cui volumetria, completamente sottostante il livello del terreno, vengono realizzati 14 posti auto, nonché una zona benessere a servizio del nuovo esercizio alberghiero, dotata di vasche di dimensioni diverse, sauna, bagno turco, locali per relax ed una piccola palestra;
b) la realizzazione di un primo piano interrato, con ubicazione, all’interno del medesimo, di 14 ulteriori posti auto e dei locali per il deposito di sci e di biciclette; in particolare in tale primo piano interrato, con una felice scelta progettuale, è stato ricavato uno spazio per la fermata degli autoveicoli dei clienti che accedono all’albergo, i quali, senza occupare strade pubbliche, arrivando nell’hotel, possono lasciare l’auto in uno spazio all’uopo appositamente creato nelle fasi di carico e scarico dei bagagli, e esaurite le stesse, parcheggiare l’autovettura negli appositi spazi di parcheggio. A tale piano è stata inoltre prevista la realizzazione di una sala giochi, di un locale deposito e custodia dei bagagli, e di una serie di locali utilizzati per l’installazione degli impianti tecnologici e di servizi vari quali la centrale termica, il locale lavanderia, la stireria, ecc..
c) A piano terra è stata prevista la realizzazione di una estesa, funzionale e pregevole hall, avente caratteristiche proprie di un esercizio alberghiero di elevato standard qualitativo analogo a quello previsto.
Inoltre è stata prevista, a tale piano, la realizzazione di un’ampia sala da pranzo, di una sala ad hoc per le prime colazioni, di un’articolata sala bar, di una sala nel quale è localizzato un apparecchio televisivo, nonché della zona guardaroba e dei servizi igienici destinati al pubblico e distinti per il sesso, con realizzazione di idoneo servizio igienico fruibile da persone affette da handicap motori, nel rispetto nella legislazione vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
La progettazione di tali qualificanti spazi a piano terra è stata effettuata in modo tale da garantire una notevole luminosità degli stessi attraverso la realizzazione di ampie finestre e fori, fruibili anche quali uscite di sicurezza, nel rispetto dei più innovativi standards in materia.
Sempre a piano terra sono stati localizzati degli spazi fruibili in via esclusiva dal personale dipendente dell’hotel, quali l’ufficio nell’area reception, un’attrezzata e moderna cucina, e gli spogliatoi con i servizi igienici riservati al personale.
d) A primo piano è stata prevista la realizzazione di 9 camere munite tutte di servizi igienici e di zona ingresso nelle quali sono stati individuati gli armadi contenitori. Di tali stanze, 8 sono doppie ed una singola, mentre 2 stanze, (le nn. 2 e 20), sono state progettate secondo caratteristiche tali da essere agevolmente fruibili da parte di soggetti portatori di handicap. Nella progettazione di tali stanze, aventi dimensioni inferiori a quelle delle suites situate ai piani superiori, sono state individuate modalità di arredo di particolare prestigio che rendono le stesse oltremodo qualificanti per la offerta turistica del realizzando esercizio alberghiero.
e) Al piano secondo, terzo e nel piano mansarda, è stata prevista la realizzazione di 21 suite suddivise nel numero di 7 per piano, che, per le relative caratteristiche distributive e dimensionali, rappresentano una delle soluzioni qualitativamente più elevate, tenendo conto degli standards alberghieri attuali. Corrispondendo alle esigenze della qualificata clientela che frequenta la stazione di Madonna di Campiglio, infatti, all’interno della suite è stato previsto un arredo tale da consentire al cliente di rilassarsi, riposare, leggere e conversare in spazi diversi dalla zona letto, e guardare la TV; per completare l’offerta, è stata prevista anche la possibilità per il medesimo di essere collegato tramite nodi internet, spazi per l’appoggio e l’utilizzo di PC portatili, con i relativi luoghi di lavoro;
- accertato che l’area interessata al previsto intervento edificatorio, secondo le previsioni del P.R.G. comunale attualmente vigente, il quale era in salvaguardia al momento della emanazione della deliberazione annullata, è ricompresa in zona per attrezzature ricettive alberghiere nelle quali, a sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione del P.R.G. è consentito un incremento della volumetria pari al 25% dell’esistente (con un limite massimo di 900 mc.), è prescritta un’altezza massima di 14,80 m., e consentito un rapporto di utilizzo dell’interrato pari al 90% ed è imposta la creazione di una percentuale di area a verde alberato pari al 20% della superficie del lotto. L’area in questione è inoltre situata in fregio ad un asse viario rispetto al quale è prescritta una distanza pari a ml. 8;
- rilevato che la attuazione dell’intervento edilizio progettato comporta la realizzazione di una nuova volumetria complessiva pari a mc. 7300 circa, della quale la parte preponderante è costituita da volumetria completamente interrata (mc. 5541), e da un ampliamento fuori terra pari a 2472 mc.;
- considerato che l’intervento edificatorio proposto non risulta compatibile, come già rilevato nella fase istruttoria che ha preceduto la emanazione del provvedimento impugnato, con i seguenti parametri del P.R.G. all’epoca in itinere ed attualmente approvato:
- limite percentuale di incremento volumetrico, essendo previsto un ampliamento fuori terra che eccede di mc. 1572 quello ammesso, a regime, dalle norme di zona (900 mc);
- limite massimo di altezza del fabbricato, pari a m. 14,80. La sola parte sommitale del bovindo, previsto sul lato est dell’edificio, (struttura di copertura), e la cui realizzazione è imposta da esigenze di carattere estetico –architettonico, eccede infatti ancorchè di soli 38 cm, rispetto al limite di altezza massima previsto, mentre tutta la parte residua dell’edificio è rispettosa di tale limite di altezza;
- il limite massimo di utilizzo degli interrati, fissato dalla norma pianificatoria vigente nel 90%, mentre, nel caso di specie, proprio per consentire un’efficace fruizione dei garage, gli stessi interessano la intera superficie interrata del lotto edificando;
- il rapporto percentuale di verde alberato, fissato dalla norma in misura pari al 20% della superficie per lotto;
- il limite di distanza dall’asse viario; il progetto proposto, senza operare alcun avvicinamento della costruzione attuale, già situata ad una distanza di m. 6,15 dall’asse viario, prevede semplicemente la realizzazione di ulteriori piani interrati ad una distanza pari a m. 6,15 dalla strada;
- riscontrate le caratteristiche delle opere da assoggettare al procedimento di deroga urbanistica, a fronte dell’annullamento, in sede giurisdizionale, del provvedimento deliberativo n. 95/2002, e degli atti allo stesso consequenziali, va accertato se siano individuabili, alla luce del parametri valutativi evidenziati con la sentenza n. 271/03 del T.R.G.A. di Trento i presupposti per la emissione di un nuovo nullaosta alla deroga, che evidenzi l’iter logico seguito dal Consiglio Comunale nella preventiva valutazione positiva della istanza presentata dal Srl Centrovacanze e che elimini i vizi di carattere motivazionale che avevano caratterizzato il precedente nullaosta e legittimi, nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 122 comma X della l.p. n. 22/1991 la corretta emissione di un nuovo provvedimento concessorio in deroga, sostitutivo di quello annullato;
- accertata la sussistenza dei presupposti per operare una verifica di tal sorta, ove si consideri che, diversamente da quanto asserito dai ricorrenti con la nota protocollata in data 18.8.2003, non corrisponde al vero la asserzione per la quale con la sentenza n. 271/03 il T.R.G.A. di Trento avrebbe affermato la inconfigurabilità delle condizioni per la emissione di un nuovo provvedimento di deroga urbanistica, avendo il medesimo semplicemente rilevato, sulla scorta di un esame della non articolata motivazione dei provvedimenti precedentemente assunti, la omessa dimostrazione, allo stato, da parte del Consiglio Comunale e della Giunta provinciale della esistenza delle ragioni eccezionali il cui solo riscontro può giustificare il positivo esercizio del potere di deroga, ed avendo espressamente riconosciuto la possibilità di emissione di nuovi atti e provvedimenti comunali e provinciali di specie derogante, in presenza dei presupposti anzidetti;
- rilevato, sulla scorta di un’attenta ed approfondita disamina della peculiare configurazione urbanistica dell’area interessata all’intervento edificatorio progettato, della natura e della funzione urbanistica della medesima, degli effetti esplicati, a livello urbanistico, dalla creazione di un nuovo esercizio alberghiero a quattro stelle a Madonna di Campiglio, la presenza dei presupposti per la emissione di un parere positivo alla deroga, nel rispetto dei principi fissati dalla sentenza n. 271/2003 del T.R.G.A. di Trento;
- considerato che tale valutazione di carattere positivo risulta fondata sui seguenti rilievi:
- annoverabilità dell’intero edificio progettato, avente le oggettive caratteristiche previste dal testo unico delle disposizioni attuative degli artt. 104 e 105 della l.p. n. 22/1991, tra gli interventi assoggettabili a deroga urbanistica. Il medesimo rientra infatti tra gli interventi interessanti edifici di pubblico interesse quali gli alberghi, eminentemente finalizzati a garantire una complessiva riqualificazione degli stessi, (e non mero incremento di ricettività alberghiera, da sconsigliare), e per i quali è emissibile, in presenza di tutti i presupposti prescritti dalla sentenza sovra richiamata, la deroga alle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale vigente. Nel caso in questione infatti un modesto ed obsoleto esercizio a due stelle, (insistente su un lotto già definito e non modificabile, in quanto inserito in un contesto urbanistico consolidato), non più rispondente alle esigenze del mercato turistico, viene trasformato, con ingenti investimenti da parte di Srl Centrovacanze, in una qualificata struttura alberghiera a quattro stelle, con creazione di nuove volumetrie precipuamente finalizzate ad un rilevante incremento della qualità dell’esercizio alberghiero, e con una sostanziale conservazione della capacità ricettiva, la quale passa da 56 a 59 posti letto. Tale intervento, necessario per soddisfare le improcrastinabili migliorie progettate, le quali appaiono indispensabili per la prosecuzione dell’attività alberghiera, non potrebbe essere realizzato senza ricorrere alla deroga;
- sussistenza nel regolamento edilizio comunale e nello strumento urbanistico comunale, di specifiche norme che espressamente consentono, per tipologie di interventi aventi le caratteristiche analoghe a quello progettato nel caso di specie, la deroga alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente;
- impossibilità di legittimare la attuazione dell’intervento edilizio proposto, mediante una concessione edilizia a regime, previa variazione dello strumento urbanistico comunale vigente. All’epoca dell’attivazione del procedimento di deroga urbanistica, a seguito di un iter particolarmente articolato e complesso, risultava infatti in fase di conclusione il procedimento di revisione generale del P.R.G. comunale di Pinzolo, già definitivamente adottato ed il quale è stato approvato dalla Giunta provinciale nel mese di dicembre dell’anno 2002. In presenza di una situazione di tal sorta non era pertanto possibile introdurre varianti di sorta ad uno strumento urbanistico non ancora approvato. Anche attualmente, a fronte della recente approvazione del P.R.G. comunale non sussistono condizioni tali da legittimare, sotto un profilo pianificatorio, una variante ad hoc dello strumento urbanistico anche in considerazione dei limiti temporali alla introduzione, da parte del Comune, di ulteriori varianti allo strumento urbanistico comunale derivanti dalla approvazione di una variante limitata al lotto di proprietà di Srl Centrovacanze e previste dall’art. 42 comma II della l.p. n. 22/1991. Nell’ipotesi di approvazione di una variante ad (hoc, in presenza di una situazione di tal sorta), deriverebbe per il Comune di Pinzolo la impossibilità di introduzione di nuove varianti per il lasso temporale predetto allo strumento urbanistico comunale, eccezion fatta per quelle attinenti a opere pubbliche.
In ogni caso una variante puntuale relativa al solo lotto di proprietà di Srl Centrovacanze non sarebbe adottabile tempestivamente sotto due distinti profili:
a) innanzitutto in quanto un provvedimento di variante urbanistica, che comporta rilevanti oneri, anche a livello amministrativo per l’ente pianificatore, non è opportuno venga adottato per la modificazione delle previsioni pianificatorie di un singolo lotto, bensì per la modifica di zonizzazioni o di indici edificatori riguardanti più aree, per le quali le stesse siano divenute obsolete, o, in ogni caso, non più attuabili.
b) Inoltre in quanto, attraverso lo strumento della variante urbanistica appare problematica la introduzione a livello generale di parametri edificatori analoghi a quelli dell’intervento proposto, posto e considerato che, a livello pianificatorio, non risulta possibile il conferimento di un vincolo permanente di destinazione alberghiera consentito invece, a sensi della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1927/2001, per le volumetrie assentite in deroga.
Alla luce delle considerazioni suesposte, del peculiare momento di presentazione della istanza di rilascio di concessione edilizia in deroga, avvenuta nella fase di approvazione definitiva della revisione generale del P.R.G., della imprevedibilità nella fase di formazione di tale strumento pianificatorio generale della possibilità di una complessiva riqualificazione dell’Hotel Rock, anche a fronte della acquisizione, solo recentemente effettuata, da parte di Srl Centrovacanze dell’intero compendio immobiliare, in precedenza parzialmente fruito per finalità commerciali e non di proprietà di tale società, della insussistenza dei presupposti per la attivazione di un procedimento di variante urbanistica per le ragioni sopra evidenziate, della improcrastinabilità ed indifferibilità dei lavori di riqualificazione complessiva dell’obsoleto manufatto alberghiero esistente e di adeguamento del medesimo con la normativa sopravvenuta in materia di sicurezza, sussistono i presupposti nel caso di specie affinché l’opera progettata possa essere assentita mediante l’eccezionale ricorso allo strumento della deroga urbanistica;
- sussistenza di ragioni di pubblico interesse prevalenti su quelle alla attuazione del P.R.G. comunale vigente che giustificano la emissione del provvedimento concessorio in deroga richiesto. Attraverso il medesimo, nel rispetto della destinazione funzionale di zona viene infatti effettuato un oneroso intervento di ampliamento della struttura alberghiera esistente, (rectius di un edificio di pubblico interesse) non rivolto a produrre un cospicuo incremento di legittimità, bensì, in via esclusiva, a migliorare le caratteristiche dell’albergo stesso con sostanziale conservazione della capacità ricettiva attuale. Per la relativa connotazione l’intervento previsto, anche in un’ottica di corretta gestione dell’assetto urbanistico-territoriale del Comune di Pinzolo, e segnatamente del territorio ubicato a Madonna di Campiglio, presenta i requisiti della eccezionalità; infatti in un quadro di progressivo abbandono dell’attività alberghiera, a fronte della trasformazione dei compendi alberghieri in più proficue strutture residenziali, il medesimo rappresenta uno dei rarissimi ed eccezionali casi nei quali viene previsto un ampliamento di una struttura alberghiera, non per finalità di incremento della ricettività e conseguentemente della redditività della stessa, (che lo strumento pianificatorio ha inteso evitare), ma esclusivamente per esigenze di miglioramento della offerta turistica di un determinato esercizio. In considerazione di tale fatto, le opere da realizzare, ancorché non compatibili con taluni parametri edificatori di zona, debbono ritenersi rispettose della filosofia che permea il P.R.G. e segnatamente della destinazione funzionale di zona impressa al lotto di proprietà di Srl Centrovacanze, garantendo tra l’altro la imposizione di un vincolo di destinazione alberghiera sull’intero manufatto realizzato in virtù dell’emanando provvedimento concessorio in deroga;
- prevalenza dell’interesse pubblico alla emanazione di un provvedimento di deroga urbanistica che riqualifichi una obsoleta struttura alberghiera con realizzazione di un esercizio a quattro stelle super rispetto all’automatica attuazione degli indici edificatori di zona ove si consideri che:
· il maggiore e più rilevante incremento volumetrico, pari a 5.541 mc., effettuato in deroga al parametro del rapporto di utilizzo degli interrati, è rappresentato da volumetria interrata, la cui realizzazione garantisce un miglioramento della situazione viabilistica e dei parcheggi della zona, ove si consideri che, a fronte di una sostanziale conservazione della capacità ricettiva del preesistente Hotel Rock, è prevista la creazione di numerosi posti macchina interrati e di un’area interrata per la sosta degli autoveicoli dei clienti che accedano all’albergo. La realizzazione di un’opera di tal sorta esplica positivi effetti anche per gli edifici circostanti al lotto edificando, (tra i quali anche il Condominio Lilliput) consentendo la collocazione nei volumi interrati degli autoveicoli dei clienti dell’albergo, i quali attualmente localizzavano le autovetture in superficie, a fronte della mancanza di una dotazione di posti auto analoga a quella prevista;
· il superamento del limite massimo di altezza interessa una limitatissima parte del compendio edificiale, ossia la struttura sommitale del bovindo situato sul lato est dell’edificio, per un’altezza di soli 38 cm., la quale appare, per le relative caratteristiche, inidoneo a stravolgere o ad incidere negativamente sulla ratio pianificatoria sottesa alla previsione di un limite massimo di sviluppo verticale degli edifici previsto per la specifica zona.
· L’incremento di volumetria fuori terra, eseguito in deroga, e pari a 1.572 mc., (in quanto i residui 900 mc. di incremento volumetrico sono realizzabili a regime), viene effettuato nel rispetto dei residui parametri edificatori del lotto, addirittura con arretramento del corpo edificiale preesistente rispetto ai confini di proprietà (da m. 5,20 a m. 5,40);
· la creazione di un corpo interrato ad una distanza di m. 6,15 dalla strada esistente non crea alcuna compromissione degli interessi viabilistici sottesi alla creazione di una fascia di rispetto pari ad 8 m., anche in considerazione della preesistenza dell’originario corpo edificiale costituente l’Hotel Rock ad una distanza di m. 6,15 dalla strada esistente;
- ritenuto che, alla luce delle considerazioni suesposte, anche tenendo conto dei criteri evidenziati dalla sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 271/03, può ritenersi sussistente un interesse pubblico prevalente, tale da giustificare l’eccezionale esercizio del potere di deroga urbanistica per la realizzazione delle opere previste dal progetto allegato alla istanza di rilascio di concessione edilizia in deroga presentata da Srl Centrovacanze;
- considerato inoltre che la realizzazione delle opere progettate, è subordinata all’assoggettamento dell’intera struttura alberghiera a vincolo alberghiero volontario perenne, da annotare tavolarmente, in relazione al quale la società richiedente il provvedimento di deroga ha dichiarato di accettare la relativa costituzione il quale garantisce la duratura conservazione dell’edificio di pubblico interesse realizzando;
- visto l’art. 3 elenco allegato sub A) al P.R.G. comunale di Pinzolo;
- richiamato l’art. 104 della l.p. n. 22/1991, disciplinante i poteri di deroga urbanistici e le disposizioni contenute nel testo unico delle norme attuative degli artt. 104 e 105 della l.p. n. 22/1991, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1927 dd. 27.7.2001, successivamente modificata;
- richiamato il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale;
- visto il P.R.G. comunale vigente, in fase di salvaguardia al momento della emissione del precedente provvedimento concessorio in deroga, ed approvato.
- visto che la emananda deliberazione non comporta impegni finanziari per il Comune di Pinzolo;
- presa visione dei pareri espressi con nota n. 961/i dd. 19/09/2003 a sensi dell’art. 16 della l.r. 23.10.1998 n. 10 dal Responsabile dell’area tecnica, per la regolarità tecnico amministrativa, e da quello del servizio finanziario per la regolarità contabile;
Il Presidente pone in votazione il documento con le modifiche di cui in premessa.
- con voti unanime espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta
D E L I B E R A
1) di esprimere per quanto di propria competenza parere favorevole al rilascio di una concessione edilizia a Srl Centrovacanze in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente evidenziate nella parte motivazionale del presente provvedimento deliberativo, e per le ragioni nello stesso esplicitate, relativamente all’intervento di ampliamento, ai fini della relativa completa riqualificazione, dell’Hotel Rock risultante dalle tavole progettuali allegate alla istanza di concessione edilizia in deroga a firma degli archh. Aldo Marzoli e Gino Pisoni.
2) Precisa che il rilascio del provvedimento concessorio in deroga richiesto è subordinato alla sottoscrizione da parte della società concessionaria di una convenzione avente ad oggetto il permanente assoggettamento dell’intero manufatto costituente l’Hotel Rock a vincolo alberghiero permanente.
3) Di trasmettere la istanza di rilascio di concessione edilizia presentata, unitamente ai relativi allegati, ed al presente provvedimento deliberativo, alla Giunta provinciale di Trento, ai fini della eventuale emissione del nullaosta di competenza della stessa, alla cui acquisizione è subordinato il rilascio del provvedimento concessorio in deroga richiesto da Srl Centrovacanze.
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