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Il relatore comunica che:
· Ai sensi degli artt. 16 e 17 e 17 bis della L. 319/1976 e s.m., per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati (servizio fognatura), era dovuto agli enti gestori del servizio da parte degli utenti il pagamento di un canone secondo apposita tariffa. Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa era determinata, a seguito dell’ultima variazione disposta con l’art. 7 del D.L. 511/1988 convertito nella L. 20/1989, nella misura minima di £ire 100.= e massima di £ire 170.= per mc. di acqua scaricata.
· Il Comune di Pinzolo con delibere consiliari nr. 89 e 90 del 30/11/2001 ha fissato tale tariffa in lire 150 (€ 0,07)/mc.;
· L’art. 32 della L. 36/1994 ha abrogato l’articolo 17 bis della L. 319/1976, introducendo la tariffa unica integrata per l’intero ciclo dell’acqua.
· In base all'art. 31, commi 28, 29 e 30 della legge n. 448/1998 il corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura ha perso natura tributaria ed ha, conseguentemente, assunto le caratteristiche tipiche delle entrate patrimoniali. In conseguenza di ciò trova applicazione, il disposto dell'art. 9 della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 che prevede la possibilità, da parte della Provincia Autonoma di Trento, di individuare linee generali di indirizzo e definire modelli tariffari omogenei al fine di poter operare delle valutazioni comparative delle politiche tariffarie comunali. Il citato art. 9 stabilisce inoltre la copertura del costo del servizio quale obiettivo della politica tariffaria dei Comuni.
· Si evidenzia inoltre quanto previsto nell'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, come modificato ed integrato dall'art. 50 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3. In base a tale disposto la Giunta provinciale stabilisce parametri, criteri e limiti per la tariffazione relativa al servizio di fognatura.
· La deliberazione della Giunta Provinciale n° 2822 dd. 10.11.2000 contiene le linee guida e i criteri che formalizzano un modello tariffario omogeneo e la successiva delibera n. 3616 dd. 28.12.2001 ne fornisce chiarimenti interpretativi.
· La deliberazione della Giunta Provinciale n. 2517 del 28.11.2005 modifica il modello tariffario al fine di renderlo omogeneo rispetto a quello del servizio acquedotto. A tal fine introduce una suddivisione dei costi in fissi e variabili, dove da un lato si tiene conto dell’esistenza di oneri la cui entità non è dipendente dalla quantità di refluo conferita in fognatura (definiti costi fissi) e dall’altro dei costi direttamente connessi con tale quantità (costi variabili);
· I Comuni devono raggiungere l'integrale copertura dei costi del servizio;
· In base a quanto stabilito dall’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, il termine per deliberare prezzi pubblici, tariffe, aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
· I prospetti allegati alla presente proposta di deliberazione illustrano i dati e il procedimento di elaborazione degli stessi per la determinazione della tariffa da applicare per l’anno 2007, secondo le direttive Provinciali, con una copertura dei costi fissi nella misura massima del 35% e con l’obiettivo del raggiungimento della totale copertura dei costi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione.
Dato atto che il servizio di fognatura è gestito direttamente dal Comune di Pinzolo, e che per lo stesso è dovuta una tariffa per gli scarichi degli insediamenti civili e una tariffa per gli scarichi degli insediamenti produttivi;
Preso atto della necessità di adottare una nuova struttura della tariffa per il servizio di fognatura, al fine di garantire una maggiore economicità ed equità del servizio.
Visto lo schema tariffario proposto dal relatore, e condivisane l’impostazione.
Sentiti gli interventi come riportati nel verbale di seduta
Visto l’art. 53, c. 16, della L. 23.12.2000, n. 388, e l’art. 27, comma 8 della L. 28.12.2001, n. 448.
Viste la circolari diramate in materia dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento ultima la circolare n. 7 dd. 13.04.2006.
Visti gli artt. 16, 17 e 17 bis della L. 319/1976 e s.m.
Visto l’art. 7 del D.L. 511/1988 convertito nella L. 20/1989
Vista la L. 36/1994
Visto il D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1/41-Leg
Visto l’art. 53, c. 16, della L. 23.12.2000, n.388, e l’art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448.
Vista la propria competenza nell’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 26,c. 3 lett. a) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.
Visto il DPReg. 01.02.2005 n. 3/L
Presa visione dei pareri favorevoli espressi con nota prot. n° 12.504 di data 19.12.2006 ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L, dal responsabile dell’ufficio addetto per la regolarità tecnico - amministrativa e dal responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, dando atto che non necessita della copertura finanziaria in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente pone in votazione il testo in atti;
Con voti favorevoli 12, contrari 7 (Mancina Mauro, Caola Massimo, Stedile Giuliano, Cominotti Cesare, Failoni Roberto, Binelli Diego e Corradini Giuseppe), astenuti 0, espressi in forma palese per alzata di mano e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta;
d e l i b e r a
1. Di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, il nuovo modello della tariffa del servizio pubblico di fognatura per l’anno 2007, come illustrato in premessa e come determinato ai sensi degli allegati alla presente deliberazione, e così sintetizzato:
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QUOTA FISSA PER UTENZA
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UTENZE CIVILI
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€ 6,45
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UTENZE PRODUTTIVE ("F")
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N.B. per le utenze produttive ("F") la tariffe vigenti sono state stabilite con provvedimento consiliare n. 90 dd. 30.11.2001
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UTENZE PRODUTTIVE ("f")
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Euro/mc. 0,10
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TARIFFA
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Euro/mc.
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UTENZE CIVILI
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0,16
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2. Di dare atto che alle tariffe di cui al punto 1) si applica l’I.V.A. nella misura di legge.
3. Di dare atto che il consumo verrà quantificato come da regolamento del servizio acquedotto.
4. Di disporre la pubblicazione delle tariffe approvate con il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Di trasmettere ad esecutività avvenuta, il presente provvedimento al Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento.
6. Di dichiarare il presente provvedimento esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 79, terzo comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, nr. 3/L
7. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31.07.1993 n° 13, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2, lettera b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
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