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n° e data

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18 set 2007

Modifica al regolamento comunale per il Servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e autonoleggio con conducente) - integrazione all'art.4 "Numero delle licenze e autorizzazioni".

Delibere, COMMISSARIO

In pubblicazione fino al 19 set 2007

Contenuto

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

   Richiamate le deliberazioni consiliari n. 92 dd. 28.12.2005 e n. 14 dd. 11.04.2007, con le quali, rispettivamente, veniva approvato e successivamente integrato il “Regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea di autoveicoli da piazza e da noleggio con conducente” composto da n. 37 articoli;

 

   Esaminato l’art. 4 del citato Regolamento ove sono fissate il numero delle licenze per il servizio pubblico di “taxi” e il numero di autorizzazioni per il servizio di “noleggio con conducente” nel modo seguente: nessuna licenza per “taxi” e n. 12 autorizzazioni di “noleggio con conducente”;

 

   Visto l’art. 14 comma 2 della legge 15.01.1992, n. 21 che in attuazione della legge n. 30.03.1971, n. 118 e al suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 384/1978 dispone che i Comuni, nell’ambito dei propri regolamenti che disciplinano la materia, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per i soggetti portatori di handicap;

 

   Considerato che si rende opportuno favorire l’accesso al servizio di noleggio con conducente anche alle persone non abili e ai soggetti portatori di handicap mediante l’istituzione di un servizio di N.C.C. con autovettura fino a 9 posti adibita in modo permanente e in conformità alle norme vigenti per il trasporto di tali categorie;

 

   Considerato ancora che si intende istituire di conseguenza una nuova autorizzazione per l’esercizio di N.C.C. con veicolo allestito per il trasporto fino a n. 3 persone portatrici di handicap, anche gravi, con immissione diretta delle sedie a rotelle e relativo ancoraggio al veicolo nonché sedile a disposizione dell’eventuale accompagnatore;

 

   Esaminato l’art. 4 comma 2 del vigente Regolamento per il servizio di trasporto pubblico di autoveicoli da piazza e da noleggio con conducente “Numero delle licenze e delle autorizzazioni) che recita: “Spetta al Consiglio Comunale modificare tali numeri sulla base di motivate valutazioni della qualità del servizio offerto alla popolazione”;

 

Ritenuto opportuno integrare detto articolo comma 1 con l’istituzione di n. 01 autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente per il trasporto dei disabili, anche gravi, con rimessa sul territorio comunale. L’automezzo dovrà essere allestito per il trasporto fino a n. 3 persone portatrici di handicap, con immissione diretta delle sedie a rotelle e relativo ancoraggio al veicolo, nonché sedile a disposizione dell’eventuale accompagnatore;

 

   Ritenuto meritevole di approvazione il recepimento di tale modifica poiché di rilevante sensibilità riguardo i servizi di accessibilità al trasporto tramite N.C.C. a favore di tutti i soggetti portatori di handicap;

 

   Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

 

   Richiamati gli artt. 5 e 26 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;

 

   Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera n. 53 dd 04.09.2006;

 

   Presa visione dei pareri espressi con nota n. 8524 di data 18.09.2007 ai sensi dell’articolo 81 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal responsabile dell’ufficio addetto per la regolarità tecnico – amministrativa, e dal responsabile del Servizio Finanziario per la di regolarità contabile, dando atto che non necessita l’attestazione della copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa ;

 

 

D E L I B E R A

 

1.  Di integrare il Regolamento comunale per il Servizio di trasporto pubblico non di linea di autoveicoli da piazza (taxi) e da noleggio con conducente come esplicitato in premessa e precisamente all’art 4 comma 1 dopo l’ultimo alinea è aggiunto il seguente nuovo alinea:

· n. 01 autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente per il trasporto dei disabili, anche gravi, con rimessa sul territorio comunale. L’automezzo dovrà essere allestito per il trasporto fino a n. 3 persone portatrici di handicap, con immissione diretta delle sedie a rotelle e relativo ancoraggio al veicolo, nonché sedile a disposizione dell’eventuale accompagnatore.

 

2.  Di approvare conseguentemente il nuovo testo del Regolamento in narrativa, così come sopra modificato.

 

3.  Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

4.  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 4° comma del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L;

 

5.  Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L il sopra approvato regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della presente deliberazione.

 

6.  di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, per i soggetti direttamente contemplati dalla presente deliberazione, dal giorno della scadenza della pubblicazione o, se successiva, dalla data della notificazione o comunicazione individuale;

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione o comunicazione individuale.

BS/

Allegati

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