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n° e data

96

03 ott 2007

Illustrazione e discussione in merito a linee guida per la realizzazione di manifestazioni sostenute dall'Amministrazione comunale, al fine di prevenire l'abuso nel consumo di bevande alcoliche.

Delibere, COMMISSARIO

In pubblicazione fino al 08 ott 0207

Contenuto

Oggetto:   Illustrazione e discussione in merito a linee guida per la realizzazione di manifestazioni sostenute dall’Amministrazione comunale, al fine di prevenire l’abuso nel consumo di bevande alcoliche.

 

Il Commissario Straordinario

 

Premesso che:

 

-  ai sensi delle disposizioni statutarie l’Amministrazione comunale valorizza le libere forme associative della popolazione, favorendole iniziative promosse dalle stesse, agevolando e sostenendo le attività che rivestono interesse pubblico in vari settori della vita sociale;

-  tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale, così come descritto nelle previsioni statutarie, vi è la promozione della salute e della cultura;

-  è vivo l’interesse da parte dell’Amministrazione comunale di sensibilizzare gli organizzatori di manifestazioni pubbliche e i cittadini che vi partecipano al rispetto del bene pubblico, dell’ambiente, della convivenza reciproca;

 

Dato atto che il Comune di Pinzolo promuove iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita favorendo momenti di aggregazione e socializzazione nei settori dello sport, della cultura e ricreativo;

 

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra elencate, redigere Linee Guida a cui le varie Associazioni e gli organizzatori stessi dovranno attenersi per la realizzazione di tali manifestazioni, sostenute o promosse dall’Amministrazione comunale, sia tramite la concessione di attrezzature/beni/manodopera che di contributi finanziari, così come di seguito elencate:

 

linee guida per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute dall’Amministrazione comunale: le manifestazioni promosse nei paesi con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale devono concorrere alla tutela del benessere, della salute, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente, attivando e sollecitando un atteggiamento di responsabilità sociale fra i promotori e i fruitori delle manifestazioni medesime.

 

A tale scopo si elencano i punti di indirizzo:

 

1. divieto di intitolare la manifestazione ricorrendo a termini ascrivibili a prodotti alcolici (es: festa della birra, del vino, ecc…);

2. divieto di somministrazione e vendita di bevande superalcoliche;

3. sospensione della somministrazione e vendita di bevande alcoliche un’ora prima della chiusura della manifestazione, nel caso in cui la stessa sia protratta oltre l’una;

4. effettuazione di una giornata e/o serata “alcol free” nel caso di manifestazioni che durino più giorni;

5. il prezzo delle bevande alcoliche somministrate durante gli eventi non potrà essere inferiore a quanto normalmente e mediamente vengono vendute nei pubblici esercizi allo scopo di limitarne individualmente la quantità consumata;

 

  Visto il DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;

 

  Presa visione dei pareri espressi con nota prot.nr. 9015 dd. 03.10.2007 ai sensi dell’articolo 81 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal responsabile dell’ufficio addetto per la regolarità tecnico – amministrativa, e dal responsabile del Servizio Finanziario per la di regolarità contabile;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

 

 

 

DELIBERA

 

 

 

 

  1. di approvare le “Linee guida 2007” per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute dall’Amministrazione comunale:

 

a. divieto di intitolare la manifestazione ricorrendo a termini ascrivibili a prodotti alcolici (festa della birra, del vino ecc.);

  1.  
    1. divieto di somministrazione e vendita di bevande superalcoliche;
    2. sospensione della somministrazione e vendita di bevande alcoliche un’ora prima della chiusura della manifestazione, nel caso in cui la stessa si protragga oltre l’una;
    3. effettuazione di una giornata/serata “alcol free”, nel caso di manifestazioni di più giorni;
    4. il prezzo delle bevande alcoliche somministrate durante gli eventi dovrà essere superiore a quello delle bibite analcoliche;

 

2. di precisare che tali Linee verranno applicate alle manifestazioni che verranno promosse, patrocinate o sostenute a partire dall’esecutività del presente provvedimento;

3. di proibire la vendita di alcol ai minori di anni 16; ove ciò invece si verificasse, al di là della rilevanza di eventuali procedimenti penali, verrà penalizzata l’Associazione nelle forme che l’Amministrazione comunale riterrà più opportune;

4. di organizzare all’interno di ogni manifestazione un “Punto No Alcol” dove vengono fornite solo bevande analcoliche e date informazioni sui danni dell’alcol;

5. di provvedere a dare la più ampia diffusione della presente delibera alle Associazioni operanti sul territorio comunale;

6. di provvedere ad adottare ogni altra azione mirata alla disincentivazione nell’abuso di alcol e nell’uso dello stesso ai minori di anni 16 e di favorire i controlli relativi.

7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Commercio del Comune di Pinzolo;

8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comando di Polizia Municipale del Comune di Pinzolo;

9. Di dare atto che il presente provvedimento, stante la natura dell’atto, non comporta alcun impegno di spesa;

10.   di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

  • ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, per i soggetti direttamente contemplati dalla presente deliberazione, dal giorno della scadenza della pubblicazione o, se successiva, dalla data della notificazione o comunicazione individuale;
  • ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art.2 – lettera b) della Legge 06.12.1971, n.1034 decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione o comunicazione individuale.

 

Allegati

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