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Oggetto: Illustrazione e discussione in merito a linee guida per la realizzazione di manifestazioni sostenute dall’Amministrazione comunale, al fine di prevenire l’abuso nel consumo di bevande alcoliche. Il Commissario Straordinario Premesso che: - ai sensi delle disposizioni statutarie l’Amministrazione comunale valorizza le libere forme associative della popolazione, favorendole iniziative promosse dalle stesse, agevolando e sostenendo le attività che rivestono interesse pubblico in vari settori della vita sociale; - tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale, così come descritto nelle previsioni statutarie, vi è la promozione della salute e della cultura; - è vivo l’interesse da parte dell’Amministrazione comunale di sensibilizzare gli organizzatori di manifestazioni pubbliche e i cittadini che vi partecipano al rispetto del bene pubblico, dell’ambiente, della convivenza reciproca; Dato atto che il Comune di Pinzolo promuove iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita favorendo momenti di aggregazione e socializzazione nei settori dello sport, della cultura e ricreativo; Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra elencate, redigere Linee Guida a cui le varie Associazioni e gli organizzatori stessi dovranno attenersi per la realizzazione di tali manifestazioni, sostenute o promosse dall’Amministrazione comunale, sia tramite la concessione di attrezzature/beni/manodopera che di contributi finanziari, così come di seguito elencate: linee guida per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute dall’Amministrazione comunale: le manifestazioni promosse nei paesi con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale devono concorrere alla tutela del benessere, della salute, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente, attivando e sollecitando un atteggiamento di responsabilità sociale fra i promotori e i fruitori delle manifestazioni medesime. A tale scopo si elencano i punti di indirizzo: 1. divieto di intitolare la manifestazione ricorrendo a termini ascrivibili a prodotti alcolici (es: festa della birra, del vino, ecc…); 2. divieto di somministrazione e vendita di bevande superalcoliche; 3. sospensione della somministrazione e vendita di bevande alcoliche un’ora prima della chiusura della manifestazione, nel caso in cui la stessa sia protratta oltre l’una; 4. effettuazione di una giornata e/o serata “alcol free” nel caso di manifestazioni che durino più giorni; 5. il prezzo delle bevande alcoliche somministrate durante gli eventi non potrà essere inferiore a quanto normalmente e mediamente vengono vendute nei pubblici esercizi allo scopo di limitarne individualmente la quantità consumata; Visto il DPReg. 01.02.2005 n. 3/L; Presa visione dei pareri espressi con nota prot.nr. 9015 dd. 03.10.2007 ai sensi dell’articolo 81 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal responsabile dell’ufficio addetto per la regolarità tecnico – amministrativa, e dal responsabile del Servizio Finanziario per la di regolarità contabile;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L DELIBERA - di approvare le “Linee guida 2007” per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di promozione sociale, promosse, patrocinate o sostenute dall’Amministrazione comunale:
a. divieto di intitolare la manifestazione ricorrendo a termini ascrivibili a prodotti alcolici (festa della birra, del vino ecc.); -
- divieto di somministrazione e vendita di bevande superalcoliche;
- sospensione della somministrazione e vendita di bevande alcoliche un’ora prima della chiusura della manifestazione, nel caso in cui la stessa si protragga oltre l’una;
- effettuazione di una giornata/serata “alcol free”, nel caso di manifestazioni di più giorni;
- il prezzo delle bevande alcoliche somministrate durante gli eventi dovrà essere superiore a quello delle bibite analcoliche;
2. di precisare che tali Linee verranno applicate alle manifestazioni che verranno promosse, patrocinate o sostenute a partire dall’esecutività del presente provvedimento; 3. di proibire la vendita di alcol ai minori di anni 16; ove ciò invece si verificasse, al di là della rilevanza di eventuali procedimenti penali, verrà penalizzata l’Associazione nelle forme che l’Amministrazione comunale riterrà più opportune; 4. di organizzare all’interno di ogni manifestazione un “Punto No Alcol” dove vengono fornite solo bevande analcoliche e date informazioni sui danni dell’alcol; 5. di provvedere a dare la più ampia diffusione della presente delibera alle Associazioni operanti sul territorio comunale; 6. di provvedere ad adottare ogni altra azione mirata alla disincentivazione nell’abuso di alcol e nell’uso dello stesso ai minori di anni 16 e di favorire i controlli relativi. 7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Commercio del Comune di Pinzolo; 8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comando di Polizia Municipale del Comune di Pinzolo; 9. Di dare atto che il presente provvedimento, stante la natura dell’atto, non comporta alcun impegno di spesa; 10. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, per i soggetti direttamente contemplati dalla presente deliberazione, dal giorno della scadenza della pubblicazione o, se successiva, dalla data della notificazione o comunicazione individuale;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art.2 – lettera b) della Legge 06.12.1971, n.1034 decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione o comunicazione individuale.
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