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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - Vista la domanda di data 25.06.2007, protocollo n° 5899, presentata dalla soc. Hotel Campiglio Bellavista s.r.l. con sede a M. di Campiglio in via Pradalago n. 38, proprietaria della particella edificiale n. 707 in C.C. Pinzolo a M. di Campiglio, volta ad ottenere il rilascio di una concessione edilizia in deroga al Piano Regolatore Generale e Norme di Attuazione vigenti per il progetto di demolizione, ricostruzione ed ampliamento dell’hotel Campiglio Bellavista, allo scopo di migliorarlo ed adeguarlo alle mutate richieste della clientela. - Viste le ragioni per le quali si reputano configurabili i presupposti normativamente previsti per l’emissione della concessione edilizia in deroga richiesta e risultante dai puntuali elaborati grafici, predisposti dall’ing. Guido Malpocher e dall’arch. Azor Malpocher progettisti dell’opera. - Richiamato quanto già esposto nella dettagliata relazione tecnica predisposta dai progettisti, ed osservato sinteticamente che una complessiva ed approfondita valutazione delle ragioni che hanno indotto la società Hotel Campiglio Bellavista s.r.l. a proporre un intervento edificatorio assentibile, solo in deroga, alle previsioni dello strumento urbanistico comunale, presuppone un sintetico richiamo alle peculiarità che contraddistinguono l’area nella quale è ricompresa la p.ed. n. 707 del C.C. di Pinzolo, alle caratteristiche del vetusto compendio edificiale, all’interno del quale è gestito, all’insegna Hotel Campiglio Bellavista, l’esercizio alberghiero esistente, nonché all’entità degli interventi di ristrutturazione ed ampliamento progettati ed alle finalità con i medesimi perseguite. - Al riguardo va perciò precisato quanto segue: · l’Hotel Campiglio Bellavista (ex albergo Bellavista) costituisce un manufatto desueto, sia per le relative caratteristiche costruttive che di utilizzo, ubicato nella parte centrale dell’abitato di Madonna di Campiglio, al punto che la società che ne ha provveduto all’acquisto ne ha rilevato l’anacronismo e la vetustà. · In particolare, l’albergo Bellavista costituisce un anonimo esercizio alberghiero a tre stelle, in attività da numerosi anni, da tempo non oggetto di rigorosi interventi manutentivi e soprattutto carente, sia sotto il profilo strutturale che funzionale, ed inidoneo a garantire il soddisfacimento delle esigenze della clientela che frequenta Madonna di Campiglio e non rispettoso soprattutto delle normative sopravvenute in materia di sicurezza degli edifici, di prevenzione incendi e di relativo “sbarrieramento”, per la eliminazione delle barriere architettoniche. · Va poi ricordato come l’edificio oggetto dell’intervento ricostruttivo sia stato realizzato con metodiche edificatorie desuete negli anni sessanta; pertanto, nell’ambito di un intervento di relativo recupero, non è possibile la conservazione di parti del compendio edificiale esistente, anche a fronte della presenza di ingombranti ed inamovibili strutture murarie portanti interne la cui conservazione precluderebbe l’attuazione di quegli interventi di complessiva riorganizzazione e ridistribuzione interna delle superfici, che sono essenziali per la trasformazione del complesso alberghiero da un obsoleto esercizio a tre stelle ad una qualificante struttura alberghiera. · Oltre al rilievo anzidetto della presenza di numerose strutture murarie portanti interne, va altresì rilevato come le murature perimetrali del corpo edificiale, nel rispetto delle metodiche costruttive in atto negli anni sessanta, siano state realizzate in difetto di qualsiasi materiale idoneo a garantire una relativa coibentazione termica ed acustica, le quali sono imprescindibili, da un lato, per le esigenze di contenimento energetico e, dall’altro, per impedire forme di inquinamento acustico all’interno dell’esercizio alberghiero, che si rivelerebbero particolarmente gravi, ove si consideri che il corpo edificiale recuperando è prospiciente la circonvallazione di Campiglio. Non solo, la costruzione venne all’epoca realizzata con un occhio di riguardo al contenimento di spese costruttive ed è pertanto completamente priva di volumi interrati fruibili quali magazzini, locali comuni o garage. Non essendo all’epoca vigente qualsivoglia disposizione normativa impositiva di uno standard minimo a parcheggio, la struttura edificiale, oltre ad essere priva di posti auto coperti, presenta una dotazione di soli 12 posti macchina in superficie, assolutamente incongrui rispetto alle caratteristiche ed alle potenzialità ricettive del compendio edificiale attualmente esistente. A tali rilievi va inoltre aggiunto il fatto che le stanze attualmente presenti all’interno dell’esercizio alberghiero, avente una capacità ricettiva di 60 posti letto, presentano, analogamente ai bagni, delle superfici minime inferiori a quelle prescritte dalla legislazione provinciale alberghiera vigente. Inoltre la struttura meccanica di elevazione (ascensore), a fronte della relativa obsolescenza, non presenta dei requisiti dimensionali tali da rendere il medesimo conforme alla normativa vigente in materia di eliminazione della barriere architettoniche. Gli impianti idrotermoidraulico ed elettrico, presenti all’interno delle strutture murarie del corpo edificiale, sono coevi al periodo di costruzione dell’edificio ed in particolare l’impianto idrotermoidraulico è costituito da una caldaia alimentata da idrocarburi, il cui utilizzo è produttivo di un enorme dispendio energetico e di un consequenziale proporzionale inquinamento atmosferico. La stessa cucina è alimentata a gasolio ed allocata in una parte dell’edificio senza aperture verso l’esterno, ed è, come tale, anche sotto tale profilo, non rispettosa della normativa vigente. · In tale contesto l’impossibilità di conservazione dell’obsoleto e non recuperabile compendio edificiale esistente, giustificata, sia dalle articolate considerazioni anzidette, sia dalla esigenza di realizzazione di uno specifico corpo interrato per il ricovero di automezzi, imprescindibile in una zona centrale dell’abitato di Campiglio, caratterizzata da una cronica carenza di posti auto ed avente una superficie di mq. 400,25, ha imposto l’individuazione della tipologia costruttiva di demolizione e ricostruzione. · La società, rilevate le condizioni conservative del manufatto anzidetto e l’impossibilità di relativa fruizione, per una conveniente gestione di una struttura di carattere alberghiero (a fronte della non corrispondenza dell’offerta dal medesimo erogata alla potenziale clientela, rispetto a quella media degli esercizi alberghieri presenti a Madonna di Campiglio), si è risolta all’attivazione di un significativo intervento di complessiva ristrutturazione ed ampliamento (soprattutto nella parte interrata) del corpo edificiale. · In particolare è stata prevista, nel rispetto del trend che caratterizza le stazioni turistiche di maggiore fama, un’elevazione della classificazione del compendio alberghiero, dal già descritto anonimo ed ormai obsoleto tre stelle, ad un qualificante quattro stelle. Al fine di poter realizzare una struttura di tal sorta, rispettosa degli standards prescritti dalla normativa provinciale per tale tipologia di esercizio alberghiero, si è imposta la creazione di nuove volumetrie interrate e fuori terra, eminentemente finalizzate a consentire una riqualificazione dell’esercizio di interesse pubblico, a dotare il medesimo di tutti i servizi tipici di un albergo a quattro stelle, e segnatamente a consentire un contenuto incremento della relativa capacità ricettiva (con incremento dei posti letto dai 60 attuali ai 78 previsti), tenendo conto del fatto che tale capacità ricettiva rappresenta un minimum inderogabile per consentire (nell’ottica di un’economica gestione di una struttura alberghiera) la presenza di personale idoneo alla gestione di un esercizio a quattro stelle. - Ciò precisato, ed osservato pertanto che il progetto individuato, da assentire in deroga, persegue le tre seguenti distinte finalità: a) valorizzazione della destinazione urbanistica di zona (alberghiera), mediante l’effettuazione di una onerosa attività di riqualificazione alberghiera che consenta, attraverso la creazione di un esercizio a quattro stelle, l’effettivo utilizzo del lotto edificato, nel rispetto delle previsioni funzionali del P.R.G e in caso di omessa legittimazione dell’intervento edificatorio proposto si imporrebbe la cristallizzazione dello status quo e la cessazione (a fronte della inidoneità e non corrispondenza alla normativa vigente) dell’utilizzo dell’obsoleto esercizio alberghiero esistente; b) il conseguimento, mediante l’attuazione dell’intervento edilizio proposto, di un risultato di significativo valore ecologico-ambientale. Basti al riguardo ricordare come l’edificio che la società intende realizzare si conformerà alle caratteristiche proprie delle case clima tipo B”. Pertanto la costruzione progettata verrà realizzata con pareti perimetrali in materiale ligneo, con pannellatura in cartongesso ed utilizzo di lana e fibra di legno, nonché con la posa di infissi composti da materiali tali da impedire qualsivoglia dispersione di calore, il tutto nell’ottica di consentire un significativo contenimento dei consumi energetici. Non solo, ma è stato previsto anche un sistema di alimentazione dell’impianto di riscaldamento dell’esercizio alberghiero mediante utilizzo di biomasse (cippato), anziché di idrocarburi, proprio nell’ottica di garantire una migliore qualità delle emissioni in atmosfera prodotte dalla caldaia di riscaldamento del qualificato compendio alberghiero. c) Infine è stata prevista la realizzazione, nel substrato roccioso sottostante l’edificio esistente, di un’ampia autorimessa interrata, avente una superficie di 400,25 mq. alla quale va aggiunta l’ulteriore superficie di 132,80 mq. sul piazzale, con conseguente creazione di una superficie complessiva a parcheggio pari a mq. 533,05. Attraverso tale intervento, un edificio, avente attualmente 60 posti letto, con una dotazione di posti macchina pari a 12 autovetture, inferiore a quella prescritta per la volumetria attualmente esistente, avrà una dotazione di posti auto, in una zona nevralgica del centro abitato, rispettosa degli standards prescritti dalla normativa vigente. - Osservato ancora, come traspare da un’attenta disamina degli elaborati progettuali, che l’intervento edificatorio progettato, persegue, in via esclusiva, le finalità anzidette, e prevede, nel dettaglio, l’esecuzione dei seguenti interventi: 1) realizzazione di un terzo piano interrato, nel quale verrà realizzata una centrale termica ad inconsistente impatto ambientale, la quale verrà alimentata con biomasse (cippato); 2) creazione di un secondo livello interrato, particolarmente ampio, accessibile, tramite rampa, nel quale verranno allocati 31 posti auto, essenziali per una corretta fruizione del nuovo esercizio alberghiero e per dotare il medesimo di posti auto corrispondenti agli standards prescritti per capacità ricettive analoghe a quelle del manufatto recuperando; 3) realizzazione di un nuovo piano, completamente interrato, suddiviso in due parti autonome: · una, fruibile dalla clientela dell’esercizio alberghiero a quattro stelle, nella quale saranno posizionati vari servizi (quali il centro benessere, la sala giochi, la taverna e la cantina dei vini il deposito degli sci e due servizi igienici), rispettosi delle disposizioni normative vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; · la residua parte, nella quale verranno localizzati tutti i servizi essenziali per una conveniente gestione del compendio alberghiero e, segnatamente, le celle frigorifere, due depositi, la dispensa, gli spogliatoi per il personale, un locale nel quale installare i quadri elettrici, un deposito di biancheria ed il guardaroba; 4) a piano terra è stata prevista la costruzione della sala per le prime colazioni, di una sala da pranzo, avente caratteristiche compatibili con un esercizio alberghiero a quattro stelle, di un bar e di una cucina; 5) al primo piano è stata individuata una sala di soggiorno con giardino d’inverno, la quale è raggiungibile dalla hall, nonché due stanze, fruibili da soggetti portatori di handicap, junior suite, l’unità abitativa del gestore dell’esercizio alberghiero, oltre a due stanze per il personale utilizzato nell’albergo nonché un ripostiglio; 6) al secondo e terzo piano, nel rispetto dei parametri imposti dalla vigente normativa provinciale alberghiera per gli esercizi a quattro stelle, sono state previste (per ogni piano) 6 stanze a due letti, 4 junior suite, una suite, oltre a due stanze per il personale ed un ripostiglio; 7) al piano mansarda si prevede la realizzazione di 1 stanza da un letto, di 2 stanze a due letti, di 8 suite suddivise verticalmente con creazione della zona letto a piano mansarda e di quella a soggiorno sul soppalco ed una ulteriore suite composta da soggiorno con angolo cottura e due stanze da letto e servizi; - Preso atto pertanto che l’attuazione dell’intervento edilizio progettato prevede la realizzazione di un compendio edificiale che presenta caratteristiche architettoniche e di inserimento paesaggistico le quali migliorano, in forma significativa, gli effetti esplicati dalla costruzione attualmente esistente nell’ambito edificato circostante e garantiscono, sotto un profilo funzionale, la valorizzazione della destinazione di zona prevista dal P.R.G. la quale non sarebbe peraltro conseguibile, per le ragioni già evidenziate, nell’ipotesi di progettazione di un intervento edificatorio rispettoso di tutti i parametri edilizi di zona. - Osservato che in tale contesto si è pertanto imposto il ricorso all’istituto della deroga urbanistica, per i parametri di seguito evidenziati analiticamente ancorché evincibili dall’esame della tabella riassuntiva dei parametri dell’intervento edificatorio risultante dalla tavola 1 allegata all’istanza presentata: · creazione di una maggiore volumetria fuori terra rispetto a quella prevista dal P.R.G., la cui costruzione si impone, ai fini della realizzazione di un esercizio a quattro stelle, munito di tutti gli standard prescritti della normativa vigente, per una tipologia alberghiera di tal sorta. Il volume attuale (pari a 4.660,52 mc., incrementabile, a regime, di ulteriori 900 mc.) viene aumentato fino ad ottenere un ingombro volumetrico fuori terra pari ad 8.010,07, con conseguente creazione di una volumetria urbanistica in deroga pari a 2.449,55 mc. · Superamento del rapporto di utilizzo degli interrati, nell’ottica di consentire la realizzazione dei corpi edificiali sottostanti il profilo naturale del terreno, eminentemente per la creazione di posti auto essenziali per dotare il nuovo compendio edificiale, diversamente da quello attualmente esistente, di tutte le aree per la sosta di autoveicoli prescritte dagli standards vigenti. A fronte di una previsione di P.R.G., che prevede un rapporto di utilizzo di interrato inferiore al 90%, viene previsto un rapporto pari al 92,55%. · Il mancato raggiungimento della percentuale di superficie a verde alberato, e del rapporto verde alberato, prescritto dalla norma di zona, (previsto nel progetto il 7,80%, contro il minimo del 20% di P.R.G.), in quanto il lotto è inserito all’interno di una zona intensamente edificata della parte centrale dell’abitato di Madonna di Campiglio nel quale la consolidazione dell’assetto urbanistico attuale rende oggettivamente impossibile il rispetto dei parametri anzidetti. - Osservato quindi che tutte le considerazioni suesposte depongono a favore del riscontro circa la non attuabilità, a regime, dell’intervento di riqualificazione alberghiero proposto e che tale intervento - la cui attuazione appare urgente e improcrastinabile per garantire la prosecuzione della consolidata attività alberghiera insediata, da anni, sul lotto catastalmente contraddistinto della p.ed. n. 707 del C.C. di Pinzolo - è legittimabile esclusivamente mediante emanazione di un provvedimento concessorio in deroga. - Rilevato che, in tale contesto, la società ha ritenuto doverosa l’attivazione del procedimento di deroga urbanistica ritenendo indubbiamente configurabili, sia i presupposti di carattere giuridico, di fonte normativo-regolamentare, rispettivamente previsti dall’art. 104 della L.P. n. 22/1991 e ss.mm., dalle norme di attuazione del P.R.G. comunale e dal testo unico delle disposizioni attuative della norma legislativa anzidetta emanato dalla Giunta Provinciale, sia tutti i presupposti di fatto per la positiva valutazione dell’istanza formulata e la conseguente emanazione del provvedimento concessorio in deroga richiesto. - Rilevato che le ragioni che, nel caso di specie, possono consentire un corretto esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 104 della L.P. n. 22/1991 e ss.mm. ed il contestuale riscontro dell’inconfigurabilità di elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza formulata dalla società richiedente sono quelle analitiche ed articolate, di seguito evidenziate: A) è innanzitutto indubbio che la tipologia di costruzione di proprietà della società rientri tra quelle per le quali l’allegato 1) del testo unico anzidetto espressamente prevede la possibilità di esercizio della deroga urbanistica; la lett. a) punto 1 dell’allegato richiamato infatti annovera, tra le opere legittimabili mediante deroga urbanistica, quelle finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti oppure al ripristino di alberghi dismessi i quali abbiano ottenuto il visto di corrispondenza di cui all’art. 13 della L.P. n. 7/2002. Ed infatti il Dirigente competente del Servizio turismo della P.A.T. ha attestato la conformità dell’intervento progettato alle disposizioni tecnico-normative contenute nella L.P. n. 7/2002 e nel relativo regolamento di attuazione, riconoscendo come l’intervento edilizio progettato sia univocamente finalizzato a trasformare l’obsoleta ed anacronistica struttura esistente in un qualificato esercizio alberghiero a quattro stelle, perfettamente corrispondente ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa richiamata. B) E’ inoltre inequivoca la finalizzazione dell’intervento progettato al soddisfacimento di un’articolata serie di interessi di natura anche collettiva che giustificano l’esercizio del potere di deroga urbanistica. b1) In primis, l’intervento che la società Hotel Bellavista Srl intende effettuare, è esclusivamente strumentale alla trasformazione e valorizzazione di un esercizio di pubblico interesse quale quello alberghiero, la cui fruizione non sarebbe ulteriormente proseguibile, tenendo conto delle attuali condizioni del complesso edificiale e, tanto meno, anche nell’ipotesi di realizzazione di opere aggiuntive, nel rispetto delle disposizioni pianificatorie vigenti, le quali non giustificherebbero, sotto un profilo di sostenibilità economico finanziaria, e conseguentemente imprenditoriale, l’investimento per la messa a norma dell’esercizio stesso. Attraverso l’attuazione dei complessi interventi edificatori progettati l’Hotel Bellavista verrà trasformato, come già affermato, da un desueto albergo, non più rispondente alle caratteristiche ed alle aspettative della clientela che frequenta la stazione turistica di Madonna di Campiglio, in uno dei prestigiosi esercizi alberghieri a quattro stelle presenti nella conca campigliana. b2) In secundis, la finalizzazione dell’intervento da assentire in deroga alla creazione di un manufatto rispettoso delle più moderne tecniche di contenimento energetico, la cui costruzione consentirà il relativo riscaldamento con un significativo risparmio energetico ed una conseguente proporzionata riduzione delle emissioni in atmosfera, per giunta con una attenzione particolare rivolta all’ambiente, tenendo conto dell’alimentazione dell’impianto di riscaldamento con biomasse. La diretta conseguenza all’effettuazione di tale scelta, da parte della società, è il miglioramento dell’impatto ambientale esplicato dalla nuova costruzione, rispetto a quello prodotto dalla gestione dell’esercizio alberghiero attualmente insediato nella p.ed. n. 707 del C.C. di Pinzolo. b3) In tertiis, la creazione di una rilevante struttura che produrrà un significativo miglioramento delle dotazioni di posti auto, a servizio di strutture di pubblico interesse (alberghi), in una parte nevralgica del centro abitato di Madonna di Campiglio. Come già evidenziato ai punti che precedono, viene infatti prevista la creazione di una superficie complessiva nel centro abitato di 533,05 mq., fruibile per la sosta di autoveicoli a servizio dell’Hotel Bellavista, migliorando significativamente la situazione attualmente esistente, nella quale la dotazione di posti macchina dell’esercizio gestito all’interno dell’edificio contraddistinto dalla p.ed. n. 707 del C.C. di Pinzolo, è pari a 12 unità. C) Una valutazione delle caratteristiche dell’intervento edificatorio programmato consente altresì di rilevare come l’eventuale legittimazione dell’intervento, risultante dalle tavole progettuali predisposte, non alteri il disegno pianificatorio che caratterizza lo strumento urbanistico comunale vigente e non si ponga pertanto in sostanziale contrasto con il medesimo; come già evidenziato, infatti, il lotto di terreno di proprietà della società, contraddistinto dalla p.ed. n. 707 del C.C. di Pinzolo, è stato inserito dal P.R.G. comunale di Pinzolo all’interno di una zona alberghiera. Con tale scelta le Amministrazioni comunali e provinciali, hanno infatti inteso conferire alla p.ed. n. 707 del C.C. di Pinzolo una zonizzazione alberghiera, la cui effettiva attuazione (a fronte della impossibilità di prosecuzione dell’attività in un obsoleto esercizio analogo a quello attualmente esistente) postula l’esecuzione degli interventi da assentire in deroga. Sotto l’evidenziato profilo si reputa che, pur alla luce del rilevato contrasto dell’opera progettata con i parametri edificatori precedentemente evidenziati, la soluzione progettuale individuata rispetti i principi pianificatori del P.R.G., tesi a valorizzare ed a conservare gli esercizi alberghieri esistenti, anche in considerazione della loro peculiare natura di principale volano economico della zona. E’ infatti indubbio che l’omessa attivazione del procedimento di deroga urbanistica e la mancata concessione in deroga imporrebbero la conservazione dello status quo (incompatibile con la prosecuzione dell’attività alberghiera insediata nella p.ed. n. 707 del C.C. di Pinzolo) e conseguentemente frustrerebbero le finalità perseguite dal pianificatore con il conferimento di una determinata zonizzazione al lotto anzidetto, individuabili nella conservazione sul medesimo di una attività alberghiera. D) Si ritiene altresì che, nel caso di specie, sussistano delle ragioni eccezionali che possono legittimare l’accoglimento della istanza presentata dalla società Hotel Campiglio Bellavista s.r.l. Va infatti, al riguardo, rammentato come l’esigenza di esecuzione dell’intervento proposto risulti improcrastinabile e perciò urgente. Come già evidenziato, infatti, l’esercizio alberghiero attualmente esistente, sia per la obsolescenza delle relative strutture, sia per l’omesso rispetto delle normative sopravvenute, già precedentemente evidenziate, non sarebbe ulteriormente fruibile, con conseguente necessità di cessazione dell’attività in atto e vanificazione delle previsioni pianificatorie di P.R.G., attraverso le quali il pianificatore comunale ha espressamente prescritto che sulla p.ed. n. 707 del C.C. di Pinzolo rimanga insediato un esercizio alberghiero, al fine di dare attuazione alla destinazione di zona. L’esigenza pertanto di adeguare il compendio edificiale alle normative sopravvenute in materia di prescrizioni di sicurezza, sbarrieramento, prevenzione incendi e la improcrastinabilità di tali interventi, nel contesto di un complessivo intervento di riclassificazione del compendio alberghiero, rende evidenti le ragioni di carattere eccezionale che giustificano, nel caso di specie, il ricorso alla deroga urbanistica. Infine, le ragioni che giustificano l’eccezionale esercizio del potere di deroga urbanistica sono individuabili anche nella improcrastinabilità dell’attivazione dell’intervento edificatorio programmato stante le condizioni di rilevato palese contrasto delle caratteristiche dell’esercizio alberghiero esistente con le disposizioni normative sopravvenute che disciplinano la gestione dell’attività alberghiera. E) Si reputa inoltre che, in un’ottica di carattere comparativo, tra interesse pubblico perseguito attraverso l’emanazione del provvedimento di deroga ed il sacrificio prodotto dall’omesso rispetto di taluni parametri edificatori, debba essere data prevalenza all’interesse di natura collettiva, alla realizzazione di una struttura di pubblico interesse, quale un esercizio alberghiero a quattro stelle, tenendo conto anche del fatto che il nuovo compendio edificiale non produrrà alcuno “stravolgimento” delle caratteristiche urbanistiche dell’area ed, anzi, valorizzerà la destinazione funzionale della medesima, migliorerà la situazione di cronica carenza di posti auto presente nella zona, con la creazione di una superficie particolarmente estesa per il parcheggio degli autoveicoli e ridurrà l’impatto, a livello ambientale, prodotto dall’attuale esercizio alberghiero, con la creazione di una costruzione improntata ai più moderni criteri di consumo energetico e l’installazione di una caldaia alimentabile con biomasse. F) Va infine rilevato come, nella presente fattispecie, non sussistano i presupposti per legittimare, a regime, l’intervento edificatorio proposto, previa attivazione e successiva approvazione di un procedimento di variante. L’instaurazione di un procedimento di modifica delle previsioni pianificatorie vigenti, concernente il parametro delle potenzialità edificatorie del lotto, si reputa infatti improponibile per le ragioni di seguito evidenziate: 1) innanzitutto, a causa della presenza di uno strumento pianificatorio, approvato non da un rilevante lasso temporale, appare non ipotizzabile l’attivazione di un procedimento di variante ad hoc, che interessi esclusivamente il lotto di proprietà della società richiedente e confermi la destinazione funzionale al medesimo impressa, modificando i relativi parametri edificatori di zona in modo tale da consentire la legittimazione, a regime, mediante concessione edilizia ordinaria, dell’intervento edificatorio programmato; 2) in ogni caso, a prescindere da quanto più sopra prospettato, si nota come l’attivazione di un procedimento di variante, sarebbe temporalmente incompatibile (tenendo conto dei tempi di relativa attivazione e conclusione) con l’improcrastinabilità dei lavori di riqualificazione dell’esercizio alberghiero di proprietà della società Hotel Campiglio Bellavista s.r.l., i quali impongono, per esigenze di adeguamento della struttura alberghiera alle normative sopravvenute, la massima tempestività nell’esecuzione delle opere programmate. Visto infine anche il parere favorevole rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento Ispettorato Provinciale Antincendi con nota protocollo n° 006569, riferimento pratica n° 1884/A, di data 03/04/2007 ai sensi dei disposti di cui alla legge 26.07.1965 n° 966, al DPR 26 luglio 1982 n° 577 e al D.M. 16.02.1982. Rilevato che il Servizio Turismo ed Attività Sportive della Provincia Autonoma di Trento ha apposto sul progetto dei lavori il visto di corrispondenza della tipologia ed ai requisiti strutturali e funzionali previsti dal CAPO I della legge provinciale 15 maggio 2002 n. 7 “disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica” con nota protocollo n° 94/A/2007 di data 04/04/2007. Vista l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.P.R. 303/56 all’utilizzo dei locali interrati, rilasciata dall’U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro in data 07.06.2007 prot. 6.05/C/0022676. Visto il parere igienico sanitario rilasciato in data 25.09.2007 dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari del Distretto Giudicarie e Rendena. Vista la relazione geologica – geotecnica di data giugno 2007, a firma del dott. geol. Rino Villi. Visto infine anche il parere favorevole alla demolizione, ricostruzione e ampliamento del fabbricato alberghiero hotel Campiglio Bellavista in p.ed. n. 707 del C.C. di Pinzolo, espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 21.08.2007 verbale n° 8/7. Verificato che la p.ed. n. 707 ricade secondo la cartografia del P.R.G. vigente in aree per attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti regolamentate dall’art. 17 delle norme di attuazione. Verificato che l’esecuzione dei lavori previsti in progetto, comportano la deroga alla disciplina del P.R.G. vigente relativamente ai contrasti con l’art. 17 delle norme di attuazione, più precisamente l’aumento di volumetria fuori terra ammissibile superiore a mc. 900, il superamento del rapporto di utilizzo degli interrati ed il mancato raggiungimento del rapporto verde alberato. Richiamata la L.P. 05/09/1991 n° 22 ed in particolare l’articolo 104 “Esercizio del potere di deroga” e considerato che in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 104 della L.P. 05.09.1991 n° 22 e s.m., la Giunta Provinciale ha approvato, con deliberazione n° 968 di data 13.05.2005, l’elenco riportante le strutture private riconosciute di pubblico interesse ai fini dell’esercizio del potere di deroga agli strumenti di pianificazione e che in tale elenco si trovano, alla lettera A) edifici ed opere destinati ad attività turistico sportive, si ribadisce che l’intervento proposto in deroga dovrà essere finalizzato a garantire un’effettiva riqualificazione dei medesimi in modo tale da raggiungere un rapporto servizi-ricettività ottimale, anche in relazione al rapporto domanda-offerta della zona. Osservato ancora, come si evince dagli elaborati tecnici, che l’intervento progettato rientra nella categoria di edifici e di opere qualificati di interesse pubblico ai sensi della delibera della G.P. sopra citata e che lo stesso comporta una riqualificazione funzionale dell’edificio alberghiero. Verificato che, in ogni caso, sussistono tutti i requisiti per il rilascio della concessione in deroga in quanto: - la tipologia edilizia della struttura oggetto di domanda rientra nella previsione normativa (lettera A. dell’allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 968 di data 13.05.2005 in attuazione dell’articolo 104 della L.P. 05/09/1991 n° 22 e s.m.).
- L’intervento è finalizzato a garantire la riqualificazione della struttura alberghiera, in relazione al rapporto domanda-offerta della zona, ma soprattutto in relazione alla necessità di soddisfare le mutate ed accresciute esigenze della domanda turistica in termini strutturali e funzionali.
- Il pubblico interesse alla realizzazione dell’intervento è prevalente sul “teorico” interesse al rispetto di previsioni attuali di piano, che non risultano sostanzialmente compromesse dalla concessione in deroga.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n° 968 di data 13.05.2005, con la quale vengono indicate le opere che per la procedura di deroga, richiedono la sola autorizzazione del Consiglio comunale: A – Edifici ed opere destinati ad attività turistico sportive – opere finalizzate a riqualificare gli esercizi alberghieri esistenti. Visto l’articolo 3 elenco allegato lettera A., delle Norme di Attuazione del P.R.G., che inserisce nell’elenco delle strutture private di interesse pubblico ai fini dell’esercizio dei poteri di deroga, anche gli esercizi alberghieri esistenti. Visto che l’odierna deliberazione non comporta impegni finanziari per l’ente. Presa visione dei pareri espressi con nota n. 9068 dd. 05.10.2007 ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10 dal responsabile dell’Area Tecnica per la regolarità tecnico amministrativa e dal responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile. Delibera 1. Di esprimere parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in capo alla soc. Hotel Campiglio Bellavista s.r.l. con sede in via Pradalago 38084 M. di Campiglio (TN), con deroga in ordine al contrasto con il P.R.G. e le Norme di Attuazione vigenti come in premessa specificato, relativamente alla demolizione, ricostruzione e ampliamento dell’edificio alberghiero hotel Campiglio Bellavista in M. di Campiglio su p.ed. n. 707 del C.C. di Pinzolo, in conformità al progetto a firma dell’ing. Guido Malpocher e dell’arch. Azor Malpocher. 2. Il presente provvedimento è condizionato al mantenimento della destinazione d’uso alberghiero degli immobili per un periodo di 15 anni, in funzione della quale è concesso. Un eventuale cambiamento di destinazione d’uso, non autorizzato dal Consiglio Comunale comporterà la revoca della presente deliberazione, con i conseguenti effetti sulla concessione edilizia. 3. Di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, per i soggetti direttamente contemplati dalla presente deliberazione, dal giorno della scadenza della pubblicazione o, se successiva, dalla data della notificazione o comunicazione individuale; ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 – lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione o comunicazione individuale. BL/blEdilizia/ Winword/ delibere/deroga BELLAVISTA
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