Comune di Pinzolo, Madonna di Campiglio, S. Antonio di Mavignola

I.Mu.P. 2012

Imposta Municipale Propria.
 
Alla luce del complesso contesto normativo,

[...]

Bando di concorso per la realizzazione di un'opera al PalaDolomiti

In allegato, scaricabile in PDF, la documentazione relativa al Bando di Concorso per la realizzazione

[...]

Disciplina raccolta funghi


ATTENZIONE il nuovo conto corrente postale per il pagamento della somma da corrispondere

[...]

PalaDolomiti Pinzolo - tariffe per l'utilizzo delle sale.

Approvate con delibera di Giunta nr. 7 dd. 18.01.2011

EMAS - Gestione Ambientale Verificata

Il Comune di Pinzolo ha ottenuto la certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

[...]

Pinzolo e il "Marchio Family"

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle politiche

[...]

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n° e data

682

29 dic 2006

Lavori di "Realizzazione Centro Polifunzionale 2000 per attività sociali e culturali - 2° lotto": approvazione progetto esecutivo aggiornato a tutti gli effetti; impegno di spesa; determinazione modalità di affidamento dei lavori; approvazione bando di gara.

Determine,

In pubblicazione fino al 29 dic 2006

Contenuto



DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. 682 di data 29 dicembre 2006


OGGETTO: lavori di “Realizzazione Centro Polifunzionale 2000 per attività sociali e culturali – 2° lotto”:- approvazione progetto esecutivo aggiornato a tutti gli effetti- impegno di spesa- determinazione modalità di affidamento dei lavori- approvazione bando di gara.


IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 16 dd. 17/02/2004 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo del 2° lotto dei lavori di realizzazione del “Centro Polifunzionale 2000 per attività sociali e culturali”, redatto dall’arch. Ivo Maria Bonapace, nell'importo complessivo di € 3.577.869,00 di cui € 2.297.500,00 per opere in appalto (di cui € 61.952,85 per oneri per la sicurezza), € 683.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione e € 596.869,00 per forniture in appalto;

Che con la medesima deliberazione sopra indicata è stato approvato il seguente atto programmatico di indirizzo per la realizzazione dei lavori del “Centro Polifunzionale 2000 per attività sociali e culturali – 2° lotto”:
a) Responsabile della struttura: Responsabile dell’area tecnica;
b) Compiti assegnati: Procedere all’appalto dei lavori entro tre mesi dal perfezionamento del finanziamento dell’opera;
c) Risorse e interventi previsti nel corso dell’esercizio: Contributo provinciale – pratica da perfezionare e mutuo da assumere;
d) Mezzi strumentali e personale assegnato: Mezzi strumentali e personale dell’Ufficio Tecnico Comunale – area Lavori Pubblici;
e) Obiettivi di gestione: realizzare il 2° lotto dei lavori del nuovo Centro Polifunzionale 2000 per attività sociali e culturali nel Comune di Pinzolo;
f) Indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi: nessuno, non è stato adottato il PEG;

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 dd. 28.12.2005 è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2006-2008 (e relativi allegati) che prevede in particolare per l’esercizio 2006 l’opera “Realizzazione Centro Polifunzionale di Pinzolo – 2° lotto”;

Che con deliberazione della Giunta comunale n. 337 dd. 19.12.2006 si è provveduto all’approvazione dell’aggiornamento dei prezzi a dicembre 2006 del progetto esecutivo di 2° lotto come segue:

A) OPERE IN APPALTO €  2.364.195,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE € 616.804,25
TOTALE A) + B) €  2.981.000,00
C) FORNITURE IN APPALTO € 596.869,00
TOTALE GENERALE PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO A)+B)+C) €   3.577.869,00



Rilevato che risulta ora necessario ed opportuno approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dell’opera, con riferimento ai soli lavori in appalto e con esclusione delle forniture di arredi e impianti speciali, disporre il finanziamento della spesa e determinare le modalità di appalto;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario N° 630 di data 24.11.2006 relativa all’assunzione di un mutuo con la Cassa del Trentino Spa di € 1.233.584,13, per il finanziamento parziale dell’opera;

Precisato che con il citato Istituto è stato sottoscritto contratto di mutuo, atto pubblico, n° 3318 Rep. in data 28 dicembre 2006;

Che le opere in appalto, più le relative somme a disposizione dell’Amministrazione, come risultanti dal prospetto più sopra riportato, e pari a € 2.981.000,00 risultano così finanziate:
€ 1.290.133,17 contributo prov.le budget 2006-2010
€  12.264,75 Sanzioni edilizie 2006
€  53.536,54 Contributo di concessione 2006
€    391.481,41 contributo prov.le budget 2001-2005 c/c
€ 1.233.584,13 contratto di prestito
€ 2.981.000,00 totale spesa/entrata

e che la spesa complessiva di € 2.981.000,00 trova imputazione al titolo 2 uscita – funzione 01 – servizio 05 – intervento 01 – ex cap. 7414 competenza del Bilancio di Previsione 2006;

Ritenuto quindi opportuno affidare l’esecuzione dei lavori a base d’asta mediante licitazione con il criterio previsto dall’art. 39, comma 1, lett. a) della L.P. 26/1993 e s.m. “dell’offerta prezzi unitari” e con le modalità di cui all’art. 15 del regolamento di attuazione;

Visto l’allegato bando di gara e ritenutolo meritevole di approvazione;

Ritenuto, sulla scorta degli atti progettuali e d’ufficio, che i terreni su cui sorgerà l’edificio è di proprietà del Comune di Pinzolo;

Esaminato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi comunali, approvato con deliberazione consiliare n° 3 di data 30.01.2001, esecutiva;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 21 dd. 06.02.2001 successivamente modificata ed integrata, avente per oggetto: “Legge Regionale 23.10.1998, n. 10, art. 18, comma 99 - individuazione atti di competenza del Responsabile dell’Area Tecnica”;

Richiamata la L.P. 10 settembre 1990, n° 26 e s.m. ed il relativo Regolamento d’Attuazione;

Visto il D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L;

Visto il  D.P.Reg. 01/02/2005 n. 2/L;

Accertata la competenza del sottoscritto all’adozione del presente provvedimento, giusta il Decreto di nomina adottato dal Sindaco dott. William Bonomi in data 22 dicembre 2006, prot. n. 12622;

DETERMINA

1. di approvare, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo aggiornato a dicembre 2006 del 2° lotto dei lavori di realizzazione del “Centro Polifunzionale 2000 per attività sociali e culturali”, redatto dall’arch. Ivo Maria Bonapace, con riferimento ai soli lavori in appalto e con esclusione delle


forniture di arredi e impianti speciali, nell'importo complessivo di € 2.981.000,00 di cui € 2.364.195,75 per opere in appalto (di cui € 63.155,97 per oneri per la sicurezza), € 616.804,25 per somme a disposizione dell’Amministrazione e dimesso in atti come puntualmente indicato nelle deliberazioni della Giunta comunale n. 16 dd. 17.02.2004 e n. 337 dd. 19.12.2006;

2. di dare atto che la spesa complessiva dei lavori risulta così finanziata:

€ 1.290.133,17 contributo prov.le budget 2006-2010
€  12.264,75 Sanzioni edilizie 2006
€  53.536,54 Contributo di concessione 2006
€    391.481,41 contributo prov.le budget 2001-2005 c/c
€ 1.233.584,13 contratto di prestito
€ 2.981.000,00 totale complessivo spesa/entrata

3. di imputare la spesa complessiva di € 2.981.000,00 al titolo 2 uscita – funzione 01 – servizio 05 - intervento 01 – ex cap. 7414 competenza del Bilancio di Previsione 2006;

4. di appaltare i lavori a base d’asta mediante licitazione con il criterio previsto dall’art. 39, comma 1, lett. a) della L.P. 26/1993 e s.m. “dell’offerta prezzi unitari” e con le modalità di cui all’art. 15 del regolamento di attuazione;

5. di approvare l’allegato bando di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 26 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi che avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale, ovvero ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n° 13, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 24 novembre 1971 n° 1199 entro 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale davanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b) della L. 06 dicembre 1971, n° 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

MM/cv Il Sostituto del Responsabile dell’Area TecnicaGeom. Remo Maturi
\Polifunzionale Pinzolo\2° lotto\determ-approv-progetto-a tutti-effetti e affidamento lavori.doc 


Si esprime parere favorevole ex. art. 29 del Regolamento di Contabilità, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.

 Il Responsabile del Servizio Finanziario
 rag. Paolo Gallingani

 


In pubblicazione all’albo comunale dal 29 dicembre 2006 e per dieci giorni consecutivi.

 Il Sostituto del Responsabile dell’Area TecnicaGeom. Remo Maturi



Allegato alla determinazione del
Sostituto del Responsabile dell’Area Tecnica
n° 682 di data 29 dicembre 2006
Composto da 19 fogli
Il Sostituto del Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Remo Maturi




 


OGGETTO: Bando di gara per l’appalto mediante licitazione dei lavori di “Realizzazione Centro Polifunzionale 2000 per Attività Sociali e Culturali – 2° lotto”.Scadenza termini presentazione delle domande:…………………..

 

1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO

Si rende noto che il Comune di Pinzolo – Viale della Pace, 8 – 38086 Pinzolo (TN) Telefono 0465/509100 Telefax 0465/501621 intende appaltare, a mezzo di licitazione, i seguenti lavori: “Realizzazione Centro Polifunzionale 2000 per Attività Sociali e Culturali – 2° lotto”, così descritti: “Completamento dell’edificio realizzato al grezzo con le opere appaltate con il Primo Lotto Lavori, un edificio a pianta prevalentemente rettangolare di dimensioni pari a circa 55 X 29 metri al piano interrato con una superficie totale di circa 1600 mq. ed un volume totale di circa 25.000 mc., di cui una parte interrati (1 piano).
Fanno parte delle opere di completamento: gli intonaci, i pavimenti, i rivestimenti, i serramenti e gli impianti tecnologici di seguito elencati:
§ impianti termoidraulici (termici - ventilazione – idrico sanitari – antincendio);
§ impianti elettrici (impianti di illuminazione – distribuzione dell’energia elettrica – impianti speciali).”

Luogo e termine di esecuzione dei lavori: i lavori saranno eseguiti a Pinzolo - centro e devono essere ultimati entro giorni 350 naturali consecutivi dalla consegna.

Modalità di finanziamento e pagamenti: i lavori sono finanziati nel seguente modo:
Ø mezzi di bilancio – contributo prov.le budget 2006/2010 – mutuo Cassa del Trentino spa.
I pagamenti sono effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo almeno pari ad euro 400.000,00, come previsto dal capitolato speciale d’appalto, al netto degli oneri per la sicurezza e delle ritenute di legge. La rata di saldo verrà liquidata ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o verbale di collaudo. La liquidazione dell'importo dovuto a titolo di oneri per la sicurezza, verrà effettuato con le modalità stabilite dal capitolato speciale di appalto.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 64 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell’art. 26, commi 2, 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, non è ammessa la revisione dei prezzi nè l’applicazione dell’art. 1664, comma 1, del codice civile; peraltro, in deroga a quanto previsto dal comma 3, si applicano i commi 4 bis e successivi dell’articolo 26 medesimo, introdotti dalla legge 30/12/2004 n. 311.
Il prezzo chiuso di cui al comma 4 del citato articolo 26 si applica solo ove ricorrano i presupposti ivi tassativamente previsti.

Lotti/stralci: l'opera è suddivisa in lotti funzionali e l’offerta deve essere presentata per il solo lotto descritto nel presente bando.

Importo a base d’appalto: euro 2.364.195,75, di cui euro 63.155,97 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 31 comma 2 della legge 109/94 come modificato dalla legge 18 novembre 1998 n. 415.

Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta prezzi unitari di cui all’art. 39, comma 1, lett. a) della L.P. 10.09.1993, n. 26 e con le modalità procedurali di affidamento di cui all’art. 15, commi 1, 2 e 4 del regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30.09.1994 n. 10-12/Leg. e all’art. 90 del D.P.R. n. 554/99 in quanto compatibile.

Non sono ammesse offerte in aumento.
Le offerte anomale saranno valutate ai sensi dell’art. 40 della L.P. 26/1993 e del vigente art. 24 del relativo regolamento di attuazione.
Il contratto sarà stipulato a misura.


2.  CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
Importo a base di appalto: euro 2.364.195,75 dei quali soggetti a ribasso euro 2.301.039,78 e oneri per la sicurezza euro 63.155,97.
 Gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge n. 109/94 e s.m.).

L’importo a base d’appalto risulta così suddiviso:
2a) Categoria prevalente:
· categoria OG1, importo € 1.011.245,06, classifica III (fino a 1.032.913,00 Euro), di cui € 40.672,06 per oneri per la sicurezza.

2b) Parti dell’opera scorporate, appartenenti a categorie (generali o specializzate) diverse dalla categoria prevalente, che sono a scelta del concorrente subappaltabili o affidabili a cottimo, scorporabili in quanto singolarmente d’importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera ovvero singolarmente d’importo eccedente i 150.000 Euro;
·  categoria OS6 (qualificazione non obbligatoria), importo dei lavori € 604.799,26, classifica III (fino a 1.032.913,00 Euro), di cui € 11.074,21 per oneri per la sicurezza;

2c) “Strutture, impianti ed opere speciali” di cui all’articolo 13 comma 7 della legge n. 109/94, come modificato dall’articolo 7 della legge n. 166/2002, specificatamente indicate dall’articolo 72, comma 4, del D.P.R. n. 554/99, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, non affidabili in subappalto e da eseguirsi a cura esclusivamente dei soggetti affidatari. I soggetti che non siano qualificati per tali lavorazioni sono tenuti a costituire associazioni temporanee di tipo verticale:
· categoria OS28 importo dei lavori  € 396.989,13, classifica II (fino a 516.457,00 Euro), di cui € 6.739,18 per oneri per la sicurezza;
· categoria OS30, importo dei lavori € 351.162,30, classifica II (fino a 516.457,00 Euro), di cui € 4.670,52 per oneri per la sicurezza.

2d) Altre lavorazioni previste nel progetto, ricomprese nella categoria prevalente, individuate ai soli fini dell’eventuale affidamento in subappalto (lavorazioni che richiedono una speciale abilitazione: categorie protette):
· categoria OS3, importo dei lavori € 74.648,14, classifica I (fino a 258.228,00 Euro) di cui € 1.968,70 per oneri per la sicurezza;

  In relazione ai punti 2.a) e 2.d) si precisa:
  - le imprese in possesso della qualificazione nella categoria indicata nel bando di gara come categoria prevalente possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (art. 30, comma 1, lett. c, DPR 25 gennaio 2000, n. 34; art. 74, comma 2, del D.P.R. 554/99), salvo il rispetto del limite del 30% come meglio specificato al successivo punto 6; tali opere non possono essere assunte da imprese mandanti in Associazione temporanee verticali.
Pertanto, tutte le lavorazioni comprese nella categoria prevalente, anche se rientranti in altre categorie diverse dalla prevalente ma ascritte alla medesima e non indicate nel bando - in quanto non rientranti nei casi per i quali la legge prescrive l’obbligatorietà della loro indicazione - sono eseguibili direttamente dal soggetto qualificato per la categoria prevalente oppure sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto di seguito precisato in ordine all’esecuzione delle lavorazioni di cui al punto 2.d);
  - il soggetto qualificato per la categoria prevalente può eseguire tutte le lavorazioni rientranti nella categoria stessa, qualunque sia la categoria di appartenenza, ad esclusione delle lavorazioni rientranti nella cat. OS3 (indicata al punto 2.d), per le quali è necessaria la qualificazione alla categoria medesima o l’abilitazione di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46 (o dalla legge 28/3/1991 n. 109) relativa all’impianto idrico-sanitario. (Trattasi di lavorazioni non scorporate, e dunque ricomprese all’interno della categoria prevalente (in quanto di importo inferiore a 150.000 euro o inferiore al 10% dell’importo a base di gara). Con particolare riferimento alle lavorazioni relative agli impianti per le quali è richiesta la relativa abilitazione (ai sensi della legge n. 46/90 o n. 109/91), l’Autorità di Vigilanza ha espressamente chiarito, con delibera n. 108 del 17 aprile 2002, che il possesso dell’Attestazione SOA per alcune categorie alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti di cui all’articolo 1 della legge n. 46/90 (OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28, e OS30) implica di per sé il possesso dell’abilitazione citata).
Per tali ultime lavorazioni, l’impresa che sia priva della relativa qualifica dovrà necessariamente procedere al subappalto delle medesime, senza con ciò incidere sulla quota del 30% dell’importo della categoria prevalente comunque subappaltabile, come meglio indicato al punto 6.

In relazione al punto 2.b), relativo alle parti dell’opera appartenenti a categorie diverse dalla prevalente e scorporate, si precisa:
  - le lavorazioni appartenenti alla categoria OS6, a qualificazione non obbligatoria, possono essere eseguite direttamente dalle imprese in possesso della qualificazione nella categoria prevalente oppure subappaltate, anche interamente.

  In relazione al punto 2.c) si precisa:
- i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali “strutture, impianti ed opere speciali” (c.d. categorie superspecializzate, di cui al punto 2.c), indicate nel bando ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dalla legge n. 166/2002, d’importo singolarmente superiore al 15% dell’importo complessivo posto a base di gara, non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari (in questo caso pertanto le imprese singole o i raggruppamenti orizzontali debbono possedere i requisiti di qualificazione sia nella categoria prevalente che nella scorporata “superspecializzata”. Si evidenzia a tale proposito che a seguito della modifica dell’articolo 13, comma 7, introdotta dalla legge n. 166/2002 la previsione normativa trova applicazione anche nel caso in cui una sola delle categorie superspecializzate ecceda il 15% dell’importo posto a base di gara).
(I soggetti che siano privi della relativa adeguata qualificazione per la realizzazione delle predette componenti sono tenuti a costituire associazioni temporanee di tipo verticale (art. 13, comma 7, della legge 109/94 come da ultimo modificato dalla legge n. 166/2002 e art. 72, comma 4, del D.P.R. 554/99). E’ ammessa anche la costituzione di un raggruppamento con sola integrazione orizzontale, purchè almeno una delle imprese raggruppate sia in possesso anche della qualificazione per l’esecuzione della/e categoria/e superspecializzate richieste.

La sopra descritta indicazione della categoria prevalente e delle ulteriori parti dell’opera rientranti in categorie diverse dalla prevalente, con i rispettivi importi, valgono anche ai fini del subappalto (secondo le indicazioni di cui al punto 6, ai sensi dell’art. 42 della L.P. n. 26/1993 (modificato dall’art. 4 della L.P. 7 marzo 1997 n. 5) e dell’art. 18 della legge 19.03.1990 n. 55, così come modificato dall’art. 34 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. e dalla legge n. 166/2002.

Gli oneri per la sicurezza sopra evidenziati non sono oggetto di offerta: l’offerta del concorrente dovrà essere al netto degli oneri per la sicurezza medesimi, i quali sono indicati direttamente dalla stazione appaltante in relazione alle categorie di lavoro che compongono l’appalto.


3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara (art. 3 D.P.R. 34/2000).

Alla gara sono ammessi a partecipare:
a) le imprese singole (individuali, società commerciali, società cooperative);
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909 n. 422 ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modifiche;
c) i consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615- ter del codice civile, tra imprese individuali, società commerciali e società coopertaive di produzione e lavoro, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 12 della legge n. 109/94 e successive modifiche, in particolare dei commi 8 bis e 8 ter dell’articolo stesso, come introdotti dalla legge n. 166/2002, ed all’articolo 97 del D.P.R. n. 554/99;
d) le associazioni temporanee di imprese costituiti o da costituirsi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), secondo le modalità ed i requisiti successivamente indicati;
e) i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile, con tutte le imprese consorziate o con parte di esse, secondo  modalità e condizioni previste per le associazioni temporanee.

3.1 Specificazione dei requisiti richiesti.

Si richiama quanto specificato al punto 2 del presente bando relativamente all’esecuzione delle opere comprese in categorie diverse dalla prevalente: in particolare per l’esecuzione delle lavorazioni relative agli impianti di cui al punto 2.d), si richiama la necessità per il soggetto qualificato di possedere la qualificazione o l’abilitazione necessaria per l’esecuzione delle lavorazioni medesime, come sopra specificato, fatto salvo l’obbligo - in mancanza - di subappaltare totalmente le opere medesime.

A) I concorrenti singoli possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dell’attestazione di cui all’articolo 2 comma 1 lett. p) del D.P.R. n. 34/2000, rilasciata da una SOA (Società Organismi di Attestazione) riferita alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, pertanto per classifica IV,
ovvero siano in possesso dell’attestazione stessa riferita ai lavori compresi nella categoria prevalente, pertanto limitata alla classifica III, nonchè alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti singoli importi (articolo 95, comma 1, del D.P.R. n. 554/99), pertanto alla categoria OS6 per classifica III, alla categoria OS28 per classifica II, e alla categoria OS30 per classifica II.
A1) E’ richiesta inoltre ai concorrenti, oltre all’attestazione SOA di cui al punto A), anche l’attestazione SOA riferita alle categorie superspecializzate di cui al punto 2.c) per la classifica II).

Per l’esecuzione delle lavorazioni relative agli impianti di cui al punto 2.d), è richiesto il possesso della qualificazione o della speciale abilitazione necessaria per l’esecuzione delle lavorazioni medesime, come sopra specificato, fatto salvo l’obbligo - in mancanza - di subappaltare totalmente le opere medesime;

Ai fini della qualificazione alle imprese è inoltre richiesto il possesso, attestato con le modalità previste dall’articolo 4 comma 3 del DPR 25/1/2000 n. 34, del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, secondo quanto specificato  nell’Allegato C al DPR n. 34/2000 medesimo. Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del D.P.R. 25/1/2000 n. 34 (Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale) e relativa Tabella B allegata al decreto medesimo, a decorrere dall’anno 2005 il sistema è entrato a pieno regime e dunque è richiesto il possesso del sistema di qualità per la partecipazione ad appalti che richiedono classifica III (di importo superiore a 516.457,00 euro, fatto salvo l’aumento del quinto) e superiori: sotto tale limite non è richiesto ai partecipanti alcun requisito relativo alla qualità. Il possesso dei soli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale consentiva di partecipare ad appalti di importo corrispondente alle classifiche III, IV e V solo sino al 31/12/2004.

B) In via generale sono quindi ammessi alla gara anche i concorrenti che non possiedano tutti i requisiti relativi alle lavorazioni diverse da quella prevalente, sempre che siano in possesso dei requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente, salvo che per la categoria superspecializzata di importo superiore al 15% di quello posto a base di gara, come sopra individuata, per la quale è richiesto il possesso anche della qualificazione relativa a tale categoria – come sopra indicato - o, in alternativa, la costituzione di una associazione temporanea ad integrazione verticale.

C) La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara ed ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, tale disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara (articolo 3 comma 2 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34). L’incremento di un quinto può cioè essere utilizzato solo nel caso in cui l’impresa possieda la qualificazione per almeno il 20% dell’importo posto a base di gara.

D) Nel caso di partecipazione in raggruppamento (o di partecipazione dei corrispondenti consorzi di imprese), ciascuna delle imprese che intendono partecipare ad un raggruppamento di tipo orizzontale (o le imprese consorziate) deve essere in possesso dell’Attestazione rilasciata da una SOA (Società Organismi di Attestazione) nelle misure seguenti:
a norma dell’articolo 95 comma 2 del D.P.R. n. 554/99 e s.m. l’impresa capogruppo (o una delle imprese consorziate) deve possedere il requisito di qualificazione nella misura minima del 40% della misura richiesta all’impresa singola, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna delle quali deve possedere il requisito nella misura minima del 10% della misura richiesta all’impresa singola;
in ogni caso la somma delle classifiche deve essere almeno pari all’importo a base di appalto e l’impresa capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

E) Nel caso si intenda partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale:
- fermo restando quanto precisato al punto C, l’impresa indicata quale mandataria (capogruppo) deve essere in possesso dell’Attestazione rilasciata da una SOA (Società Organismi di Attestazione) per la categoria prevalente e per una classifica almeno pari al valore dell’importo a base di gara dei lavori appartenenti alla categoria prevalente;
- fermo restando quanto precisato al punto C, ciascuna impresa mandante deve essere in possesso dell’Attestazione rilasciata da una SOA (Società Organismi di Attestazione) nella categoria o nelle categorie delle opere scorporabili di rispettiva assunzione per una classifica almeno pari all’importo a base di gara di ciascuna opera scorporabile.

A norma dell’articolo 95, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dall’impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente: sono pertanto ammesse anche le associazioni o i consorzi che non prevedono che tutte le lavorazioni diverse da quella prevalente siano assunte da mandanti o da altre imprese consorziate, sempre che i requisiti mancanti siano posseduti dalla mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.
Per l’esecuzione della/e lavorazione/i superspecializzata/e di cui al punto 2.c), l’impresa singola o le imprese riunite debbono possedere anche la qualificazione relativa a tale/i categoria/e.

E. 1) Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge n. 109/94 come modificato dalla legge n. 166/2002, è consentita la partecipazione anche di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo misto, caratterizzati cioè dalla compresenza di più imprese tra loro temporaneamente riunite o consorziate con integrazione orizzontale in relazione ai lavori appartenenti alla categoria prevalente e da ulteriori imprese associate con integrazione verticale per l’esecuzione di lavorazioni appartenenti ad opere scorporabili.
In tal caso, con riferimento alla categoria prevalente (integrazione orizzontale), l’impresa capogruppo (o una delle imprese consorziate) deve possedere il requisito di qualificazione richiesto all’impresa singola, riferito alla categoria prevalente, nella misura minima del 40% di quello richiesto all’impresa singola, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% della misura richiesta all’impresa singola, fermo restando che la somma degli importi delle categorie possedute da tali imprese deve essere almeno pari all’importo a base di gara della categoria prevalente;
con riferimento alle opere scorporate, ciascuna mandante temporaneamente riunita o consorziata con integrazione verticale, deve possedere lla qualificazione prevista per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 109/94, come modificato con la legge n. 166/2002, è consentita l’integrazione orizzontale anche per l’esecuzione delle opere scorporate: pertanto le opere scorporabili possono essere assunte anche da una associazione di imprese, la cui mandataria sia qualificata per una classifica adeguata al 40% dell’importo da assumere e le altre per una classifica adeguata al 10% del suddetto importo, ferma restando la copertura dell’intero importo delle opere scorporabili.

I requisiti relativi alle lavorazioni diverse dalla prevalente e scorporate, se non assunte da imprese mandanti temporaneamente riunite o consorziate con integrazione verticale, debbono essere posseduti dalle imprese temporaneamente riunite o consorziate con integrazione orizzontale con riferimento alla categoria prevalente: pertanto la somma degli importi relativi alle classifiche possedute da queste ultime imprese, riferite alla categoria prevalente, dovrà essere tale da coprire l’importo a base d’appalto delle opere della categoria prevalente, aumentato dell’importo a base d’asta delle opere scorporabili ed indicate nel bando e non assunte da mandanti.

F) Ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.P.R. n. 554/99, qualora l’impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo abbiano i requisiti richiesti dal presente bando possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e classifiche diverse da quelle richieste nel bando (Associazioni minori), a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto e che l’ammontare complessivo delle classifiche di iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

NOTA: Ai sensi dell’articolo 93, comma 4, del D.P.R. n. 554/99 le imprese riunite in associazione temporanea sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

3.2  Ulteriori indicazioni.
L’impresa invitata individualmente può successivamente presentare offerta quale capogruppo di imprese associate, producendo in tale sede tutta la documentazione richiesta ai raggruppamenti.

I consorzi di imprese di cui all’art. 2602 del codice civile sono ammessi a partecipare alle stesse condizioni stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese.

I raggruppamenti temporanei di imprese potranno presentare offerta gara anche se non siano già stati costituiti: in tal caso, in sede di presentazione dell’offerta tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento dovranno presentare – pena l’esclusione - una dichiarazione di impegno a conferire ad una di esse (capogruppo) - in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto - mandato collettivo speciale con rappresentanza, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.

E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee  rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. E’ fatto peraltro salvo quanto previsto dall’articolo 94 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 in caso di fallimento dell’impresa mandataria o mandante.

Ai sensi dell’articolo 36, comma 4bis, della L.P. 26/93, è vietata alla medesima impresa, ivi comprese le cooperative, la partecipazione contestuale alla stessa procedura (quale, ad esempio, la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio; la partecipazione in qualità di impresa singola che in quella di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a consorzi; l’indicazione della stessa impresa da parte di più consorzi quale impresa per conto della quale gli stessi partecipano).
Con particolare riguardo ai Consorzi stabili di cui all’articolo 36, comma 1, lettera c) della L.P. n. 26/93 e successive modifiche, si precissa che ai sensi del combinato disposto dall’articolo 12, comma 5, e dall’articolo 13, comma 4, della legge n. 109/94 e successive modifiche, è vietata la contestuale partecipazione alla gara di un Consorzio stabile e di una o più delle imprese o cooperative consorziate per conto delle quali il Consorzio stesso ha dichiarato di partecipare.
Qualora si contravvenisse ai suddetti divieti, si procederà all'esclusione dell'impresa che partecipa sia singolarmente sia in raggruppamento o consorzio ovvero all'esclusione di entrambi i raggruppamenti o consorzi dei quali la medesima impresa fa parte.

In merito alla possibilità di costituzione di società, anche consortili, da parte di imprese riunite si applica l’articolo 96 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, introdotto dall’articolo 3 della legge 18 novembre 1998 n. 415, è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o aventi in comune uno o più legali rappresentanti e/o direttori tecnici, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che risultano partecipare in violazione del medesimo divieto.

Sarà disposta inoltre l’esclusione dalla gara delle imprese per le quali risultino elementi sintomatici di collegamento sostanziale tra le medesime, tale da far ritenere la partecipazione riconducibile ad un unico centro di interesse con conseguente alterazione della trasparenza della gara e della par condicio dei concorrenti.

Sono escluse dall’appalto anche le imprese per le quali risultino, rispetto agli affidatari dell’incarico di progettazione dell’opera, le situazioni di controllo e collegamento di cui all’articolo 20, commi 10 e 11, della L.P. 26/93.

La stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario è subordinata all'insussistenza a carico dei soggetti sotto indicati delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'articolo 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche: titolare e direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; società, tutti i soci e direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo;  società, tutti i soci accomandatari e direttore tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice; società, legali rappresentanti, tutti i componenti l'organo di amministrazione e direttore tecnico, per ogni altro tipo di società e per i consorzi.

Prima della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante acquisirà le certificazioni o le comunicazioni antimafia di cui al D.P.R. 03.06.1998 n. 252.

Sono escluse dalla gara le imprese nei confronti delle quali sia applicata una sanzione interdittiva prevista dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e c) del decr. leg.vo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche.
Ai sensi dell’articolo unico, comma 5, della legge 7/11/2000 n. 327, sono inoltre escluse dalla gara le imprese che risultino non aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’articolo 3 comma 7 del D.P.R. 34/2000, per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La partecipazione in base alla qualificazione da parte di una SOA è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti all’Unione Europea.


4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

4A. INOLTRO DELLE RICHIESTE DI INVITO

Le imprese che hanno interesse ad essere invitate alla presente licitazione, dovranno produrre formale domanda in lingua italiana, in carta legale o resa legale, corredata dalle dichiarazioni di cui al successivo punto 4B  e sottoscritta (con le modalità indicate al punto 4C) dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore.
Nel caso di imprese che intendano associarsi in raggruppamento temporaneo, la domanda – come tutta la documentazione richiesta - dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore di ogni impresa associata e dovrà recare l’indicazione della qualifica attribuita a ciascuna impresa nell’ambito del raggruppamento, nonchè l’indicazione del tipo di raggruppamento che si intende costituire.

La domanda deve essere presentata in busta chiusa sull’esterno della quale deve essere apposta la ragione sociale dell’Impresa nonchè la seguente dicitura: “QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE 2000 PER ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI – 2° LOTTO”.

Le domande devono pervenire, in uno dei modi sotto riportati, esclusivamente al seguente indirizzo:
Comune di Pinzolo, Viale Della Pace, 8, CAP 38086 Pinzolo (TN) entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè
entro le ore __________ del giorno _____________________, ad esclusivo rischio del mittente, pena la tassativa esclusione.
La richiesta deve pervenire nei seguenti modi:
a) mediante raccomandata A.R. statale o posta celere;
b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
c) mediante consegna diretta al Protocollo del Comune (Ufficio di Segreteria) entro le ore 12.00 nei giorni feriali, escluso il sabato;
d) a mezzo fax o fonogramma, nel rispetto delle seguenti condizioni: la domanda di partecipazione può essere anticipata via fax o fonogramma, entro la scadenza del termine, purchè sia inviata completa di tutta la documentazione da allegare (non è sufficiente, pertanto, l’invio della sola istanza) e purchè l’originale risulti spedito entro e non oltre il termine medesimo; sarà cura del concorrente precostituirsi la prova della spedizione entro il termine stabilito; in mancanza di tale prova sarà disposta l’esclusione dalla procedura. Non sono ritenute valide, sino all’introduzione della firma digitale, le richieste di partecipazione inviate tramite via telematica.
Della consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data.
Si consiglia di indicare sull’esterno della busta la data e l’ora limite per la consegna.


4B. DOCUMENTI DA PRESENTARE

Ai sensi dell’art. 20 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, a comprova del possesso dei requisiti richiesti dal presente bando di gara, alla richiesta di essere invitata alla gara il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili, rese da un legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore secondo le modalità indicate al successivo punto 4.C:

a) dichiarazione attestante il possesso dell’Attestazione rilasciata da una SOA, con specifico riferimento alla categoria e classifica di iscrizione richiesti ai sensi del precedente paragrafo 3 comprensiva dell’attestazione del possesso della dichiarazione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera r) del D.P.R. 25/1/2000 n. 34, ossia del documento che dimostra il possesso del sistema di qualità aziendale, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000, come specificati all’articolo 4 del DPR 25/1/2000 n. 34; (si veda quanto precisato al punto 3.1);

b) dichiarazione  dalla quale risulti l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), b), c), d), e), g), h) della L.P. 26/93 e successive modifiche, nella quale dovrà essere espressamente e distintamente attestata la posizione relativa a ciascuna delle cause di esclusione medesime. Pertanto il concorrente dovrà dichiarare:
 b1. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, amministrazione controllata o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana (o secondo la legislazione straniera se trattasi di soggetto di altro Stato);
 b2. di non avere in corso una procedura di cui alla lettera b1;
b3. di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure condanna con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p. (patteggiamento), per reati che incidano sull’affidabilità morale o professionale; resta salva l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale (riabilitazione) e dell’articolo 445 comma 2 del codice di procedura penale (estinzione del reato patteggiato).
    La dichiarazione deve contenere l’elencazione nominativa dei seguenti soggetti, nei confronti dei quali opera la causa di esclusione in parola, per i quali deve essere pertanto indicata la posizione penale:
  - il titolare dell’Impresa se trattasi di Impresa individuale;
  - ciascuno dei soci se trattasi di Società in Nome Collettivo o di Società in Accomandita
  semplice;
  - gli amministratori muniti del potere di rappresentanza se trattasi di altri tipi di Società o di
Consorzi;
  - i direttori tecnici in tutti i casi precedenti;
  - i procuratori che rappresentino l’Impresa nella procedura di gara, in tutti i casi
  precedenti.
    Inoltre nella dichiarazione, se coinvolgente posizioni di altre persone diverse dal dichiarante, si dovrà tassativamente e specificatamente affermare di “non essere a conoscenza” del verificarsi degli eventi descritti nella presente lettera b3. a carico di dette persone.
    Si specifica inoltre che il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; pertanto, ove ricorra il caso, tali soggetti debbono essere specificatamente elencati;
 b4. di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, errore grave, in ciò intendendosi inclusa anche la grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal Comune appaltante;
b5. di essere in possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva) previsto  dall’articolo 2 comma 2 del D.L. 25/9/2002 n. 210  ovvero che le posizioni dell’impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (con relativa indicazione degli estremi delle posizioni medesime) sono regolari; qualora l’impresa non abbia l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, e dunque il DURC non sia acquisibile, dovrà essere dichiarato che l’impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, secondo la legislazione italiana o dello Stato di residenza, con riferimento all’INPS e INAIL, specificando che la mancanza di riferimento alla Cassa Edile discende dalla non configurabilità in capo all’impresa dell’obbligo suddetto;
 b6. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
 b7. di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici.

c) dichiarazione, a norma dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, attestante:
- che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- che sono stati adempiuti tutti gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
nel caso in cui l’impresa non sia tenuta al rispetto delle norme della legge medesima, la dichiarazione dovrà precisarne le motivazioni, o in relazione al fatto che l’impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici oppure, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, perché non ha proceduto – successivamente al 18 gennaio 2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico (tale motivazione può essere utilizzata non oltre 60 giorni successivi alla seconda assunzione successiva al 18 gennaio 2000);

c bis) dichiarazione attestante che l’impresa non ha in corso provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell’articolo 36 bis del D.L. n. 223/2006, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248 (“Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”);

d) dichiarazione attestante l’insussistenza per l’impresa partecipante della situazione indicata dall‘art. 10, comma 1 bis, della legge n. 109/94 e s.m., ossia che alla gara non partecipano altre imprese controllate dall’impresa concorrente o controllanti l’impresa concorrente, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aventi in comune uno o più legali rappresentanti e/o direttori tecnici;

Integrazione richiesta ai Consorzi.
Ai Consorzi stabili di cui all’articolo 36, comma 1, lettera c) della L.P. n. 26/93 e successive modifiche e ai Consorzi d’imprese di cui all’art. 2602 del Codice Civile (anche costituiti in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615 ter c.c.), ai Consorzi d’imprese artigiane e ai Consorzi di cooperative di produzione e lavoro, di cui alla legge 25 giugno 1909 n. 422, è richiesto inoltre di presentare:
- dichiarazione con la quale - per le finalità di cui all’articolo 36, comma 4 bis, della L.P. 26/93 - si indicano le imprese e le società cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara (articolo 19 commi 7 e 8, del regolamento di attuazione della L.P. 26/93), pena l’esclusione nel caso in cui tale indicazione venga omessa;
- dichiarazione del legale rappresentante delle imprese/cooperative indicate quali esecutrici dei lavori contenenti le attestazioni di cui alle lettere b), c), c bis) e d). Si ribadisce che le Imprese e le Società cooperative così individuate non potranno partecipare singolarmente alla gara, non potranno essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, non potranno essere associate in un raggruppamento temporaneo di Imprese partecipante alla gara, nè potranno trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. con altra impresa partecipante alla gara. (Eventuale successiva modifica dell’impresa che esegue i lavori dovrà essere specificatamente autorizzata (con una modifica del contratto, se fosse già stato sottoscritto), dopo la verifica che non sia violato il principio della doppia partecipazione).

Inoltre: solo ai fini della preselezione di cui al successivo paragrafo 5 (e non dunque a pena di esclusione della gara), si richiede la presentazione di una dichiarazione, con le modalità di cui al punto 4C, relativa a:
e1)  l’ubicazione della sede legale, della principale sede amministrativa e degli stabilimenti;
e2) il numero dei dipendenti dell’impresa all’atto di presentazione della domanda di partecipazione, suddivisi in relazione alla loro iscrizione presso le varie sedi INPS provinciali, che debbono essere specificate;
e3)  il possesso dei requisiti di idoneità dimensionale (cifra d’affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta realizzata nel quinquennio anteriore all’anno di pubblicazione del presente bando) e tipologica (importo dei lavori realizzati nella categoria prevalente richiesta dal presente bando nel periodo medesimo) di cui all’art. 23 comma 5 del vigente regolamento di attuazione della L.P. 26/93. Si chiarisce che il quinquennio di riferimento è il periodo 2002-2006: nel caso in cui la dichiarazione relativa alla cifra d’affari (idoneità dimensionale) si riferisca al periodo 2001 – 2005, la dichiarazione deve contenere la precisazione che il mancato riferimento all’anno 2006 discende dalla mancata presentazione della dichiarazione IVA o dal modello unico relativi all’anno 2006 oppure dalla mancata approvazione del bilancio concernente l’anno 2005 medesimo in conseguenza dei termini normativamente fissati per tali adempimenti; la dichiarazione relativa all’esecuzione nel quinquennio di lavori nella categoria prevalente (idoneità tipologica) deve invece riferirsi in ogni caso al quinquennio 2002 – 2006.

La documentazione va inoltre integrata con quanto indicato al successivo punto 4.C nel caso in cui l’istanza sia presentata da parte di imprese che intendono associarsi in raggruppamento temporaneo.

Si avverte sin d’ora che le imprese selezionate per la partecipazione alla successiva fase di presentazione dell’offerta dovranno provvedere al pagamento dell’importo di € 80,00, quale contributo ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005 n. 266, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.


C. INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE

Le dichiarazioni di cui al paragrafo 4B possono essere contenute cumulativamente in un’unica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazione sostitutiva di certificazioni) e 47 (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed essere rese unitamente alla richiesta di essere invitati. Potrà essere utilizzato anche l’allegato fac simile.

Nel caso in cui la domanda venga presentata da più imprese che intendono associarsi, la documentazione indicata al punto 4.B va presentata con riferimento a tutte le imprese che intendono associarsi: le dichiarazioni devono pertanto essere rese da un legale rappresentante di ogni impresa, o da un suo procuratore, fatte salve le dichiarazioni di cui al punto 4.e.1) (sede legale, amministrativa e degli stabilimenti) e per la dichiarazione relativa all’idoneità tipologica di cui al punto 4.e3), nel caso di raggruppamenti di tipo verticale, che sarà resa dal legale rappresentante della sola impresa designata quale capogruppo. In caso contrario, la domanda relativa all’impresa/e mandante/i non sarà ammessa, fermo restando che l’impresa capogruppo potrà partecipare come singola, nel caso sia in possesso dei requisiti richiesti.

Inoltre, in sede di presentazione dell’offerta, tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento dovranno integrare la documentazione richiesta con una dichiarazione con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, a conferire ad una di esse, qualificata capogruppo, mandato collettivo speciale con rappresentanza, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.

Ai sensi dell’articolo 38 del citato D.P.R. n. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non necessitano di autentica della sottoscrizione: esse possono essere sottoscritte alla presenza del funzionario che le riceve oppure sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore, che deve essere inserito nel fascicolo unitamente all’istanza.
Il mancato rispetto delle modalità descritte al presente punto comporta l’obbligo di regolarizzazione entro un termine fissato dall’Amministrazione: la mancata regolarizzazione comporta l’esclusione dalle future fasi della gara.
Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dall’Amministrazione in capo all’impresa aggiudicataria; l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere a verifica delle medesime dichiarazioni anche in capo ad imprese non aggiudicatarie, ai sensi dell’articolo 41, comma 5, della L.P. 26/93.
Si richiamano le conseguenze penali in caso di false dichiarazioni.


5. MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA SELEZIONE DEI CONCORRENTI

Sulla base delle dichiarazioni presentate dalle imprese a corredo della domanda di essere invitate, l’Amministrazione procederà alla selezione dei concorrenti idonei all’assunzione dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 della L.P. 26/93, qualora siano pervenute richieste di invito in numero inferiore a dieci, l’Amministrazione procederà ad integrare gli inviti sino a raggiungere il numero minimo di dieci.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 della L.P. 26/93 e dell’art. 23 del relativo regolamento di attuazione, qualora le Imprese da invitare siano in numero superiore a 30 e inferiore od uguale a 100, l’Amministrazione fissa il numero delle Imprese da invitare in 30. Qualora i soggetti in possesso dei requisiti richiesti siano in numero superiore a 100, l’Amministrazione determina il numero totale dei concorrenti da invitare calcolando il 30% del numero dei richiedenti, arrotondato per eccesso al numero pari più vicino.
La scelta dei concorrenti da invitare avviene nel modo seguente:
a) per metà del numero determinato come sopra, con sorteggio effettuato secondo le modalità di cui al vigente art. 23, comma 4, del regolamento di attuazione della L.P. 26/93;
b) per la rimanente metà del numero determinato come sopra, in base ai criteri relativi alla migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, secondo le modalità di cui al vigente art. 23, commi 5, 6, 7, 8, e 9 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93.

L’omessa dichiarazione di uno o più dei dati richiesti al punto 4.B.e), necessari per la selezione, non consentendo all’Amministrazione la valutazione dei requisiti dell’impresa secondo i criteri indicati nel vigente art. 23 comma 6 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, comporta l’attribuzione di un punteggio pari a zero nel caso in cui i soggetti che richiedano di essere invitati – in possesso dei necessari requisiti - siano in numero superiore a trenta.


6. SUBAPPALTI

Ai sensi del disposto dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall’art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (a sua volta da ultimo modificato dalla legge 1 agosto 2002 n. 166) nonché dell'art. 42 L.P. 26/93 come modificata dalla L.P. 5/97, le opere rientranti nella categoria prevalente, così come risultanti dal Capitolato speciale di appalto, sono subappaltabili o affidabili in cottimo per l’intero loro importo, ma entro il limite massimo del 30% dell'importo dei lavori rientranti nella categoria prevalente, dato dalla somma dell’offerta relativa ai lavori appartenenti alla categoria prevalente stessa e degli oneri per la sicurezza stabiliti per la categoria stessa come sopra evidenziati.
Per i lavori rientranti nelle categorie diverse dalla prevalente e scorporate, sopra individuate, il subappalto è consentito per l’intero loro importo come risultante dall’offerta, maggiorato degli oneri per la sicurezza.
Il subappalto è obbligatorio nel caso in cui il concorrente sia sprovvisto della qualificazione per l’esecuzione delle lavorazioni scorporate.
Gli interventi in materia di impianti, rientranti nella cat. OS30, diversa dalla prevalente, per l’esecuzione dei quali è richiesta specifica qualificazione nella categoria medesima e abilitazione ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46 (impianti elettrici) o della legge 28 marzo 1991 n. 109 (telefonia), non possono tuttavia essere eseguiti dal concorrente qualificato per la sola categoria prevalente se privo della relativa qualificazione o abilitazione: in tal caso tali lavorazioni debbono essere interamente affidate a imprese in possesso della relativa qualificazione o abilitazione.

Per quelle lavorazioni, comprese nella categoria prevalente, per le quali è necessaria la specifica qualificazione resa indispensabile dalla legge 5 marzo 1990 n. 46 (o dalla legge 28 marzo 1991 n. 109), l’aggiudicatario che sia privo di tale qualificazione deve procedere al subappalto per l’intero loro importo risultante dall’offerta, maggiorato dei relativi oneri per la sicurezza, senza tuttavia incidere sulla quota del 30% dell’importo della categoria prevalente comunque subappaltabile. Pertanto, il limite massimo del 30% va determinato sull’importo della categoria prevalente risultante dall’offerta, decurtato dell’importo offerto relativo a quelle lavorazioni, comprese nella categoria prevalente, per le quali è necessaria la specifica qualificazione resa indispensabile dalla legge 5 marzo 1990 n. 46, il tutto maggiorato degli oneri per la sicurezza). La quota subappaltabile verrà pertanto determinata con esclusivo riferimento all’importo complessivo offerto per la categoria prevalente (maggiorata dei relativi oneri per la sicurezza) previa detrazione dell’importo complessivo offerto relativo alle lavorazioni di cui in parola, maggiorato dei relativi oneri per la sicurezza.)

Non possono peraltro essere oggetto di subappalto le strutture,  impianti  ed opere  speciali (individuate all’art. 72 comma 4 del D.P.R. n. 554/99) che, essendo singolarmente di valore superiore al 15 per cento dell’importo totale dei lavori, debbono essere eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari; se non qualificati, i medesimi sono tenuti a costituire associazioni  temporanee  di tipo  verticale  (articolo  13,  comma  7, della legge n. 109/94 e s.m.): Categoria: OS28.

Ai sensi del comma 12 dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 415/1998, e dell’articolo 141 comma 5 del DPR n. 554/99, rientrano nella disciplina del subappalto anche i contratti aventi ad oggetto attività – poste in opera nel cantiere cui si riferisce l’appalto - che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si precisa che la stazione appaltante non intende provvedere a corrispondere direttamente ai subappaltatori o ai cottimisti gli importi dei lavori dagli stessi eseguiti e pertanto sarà fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'aggiudicatario via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza di tali adempimenti si procederà ai sensi dell’art. 25 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93.

Ai sensi dell’art. 97 , comma 1, del D.P.R. n. 554/99, i consorzi stabili di imprese hanno facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Ulteriori condizioni di ammissibilità del subappalto, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 55/90, come da ultimo modificato dalla legge n. 166/2002, sono specificatamente indicate nell’invito di gara.
L’indicazione da parte dei concorrenti delle specifiche lavorazioni per le quali si intende chiedere il subappalto sarà comunque effettuata successivamente, nella fase di presentazione dell’offerta.


7. NORME ULTERIORI
a) Modifiche societarie
L’impresa richiedente che ha effettuato recentemente o ha in corso trasformazioni societarie o conferimenti in società preesistenti o di nuova costituzione e, per tali motivi, incontri difficoltà nel produrre la documentazione richiesta nel presente bando, è ammessa a partecipare alla gara subordinatamente alla produzione:
- delle dichiarazioni di cui al punto 4.B riferiti all’impresa conferita o preesistente, qualora sussista l’impossibilità di dichiararli nei confronti dell’impresa trasformata o di nuova costituzione. L’Amministrazione procede successivamente alla verifica dell’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 35 della L.P. 26/93 nei confronti della Società o Impresa di nuova costituzione risultante dalla trasformazione o dal conferimento;
- di copia notarile, in carta legale o resa legale, dell’atto costitutivo della società di nuova costituzione o dell’atto di trasformazione dell’Impresa preesistente o dell’atto di conferimento dell’impresa cessata;
Ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla gara si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. 2 agosto 1985 n. 382.

b)  Cauzioni
Provvisoria: all’atto della presentazione dell’offerta le imprese dovranno presentare i documenti comprovanti la costituzione di un deposito cauzionale (cauzione provvisoria), secondo le modalità che verranno successivamente indicate nell’invito alla gara, per un ammontare pari al 5% dell’importo a base di gara (salva la riduzione del 50% nel caso in cui l’impresa sia in possesso della certificazione di sistema di qualità ai sensi dell’art. 8, comma 11- quater, della legge 109/94), a garanzia della stipulazione del contratto nel caso di aggiudicazione.
Definitiva: prima della stipulazione del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria, sarà richiesta alla stessa la costituzione di una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), secondo le modalità che verranno indicate nella lettera di invito, per un ammontare pari al 10% dell’importo contrattuale (salva la riduzione del 50% ai sensi del citato art. 8, comma 11- quater della legge 109/94), a garanzia delle obbligazioni assunte con il medesimo contratto. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento  (articolo 30 comma 2 della legge n. 109/94, da ultimo modificato dall’articolo 4 comma 146 della legge 24/12/2003 n. 350). La garanzia sarà svincolata gradualmente in corso d’opera secondo quanto prevede il medesimo articolo 30, comma 2 ter, introdotto dalla citata legge n. 350/2003 (articolo 4, comma 147). I contenuti della cauzione definitiva debbono rispettare, salvo precisazioni che saranno contenute nella lettera di invito, gli schemi tipo di polizze approvati con D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

c) Sicurezza sul cantiere
L’appalto è soggetto alle disposizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche. Il piano di sicurezza e di coordinamento, approvato unitamente al progetto, farà obbligatoriamente parte integrante del contratto di appalto.

d) Polizze di assicurazione
A norma dell’art. 30, comma 3, della legge n. 109/1994 e s.m. e dell’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare  le seguenti polizze assicurative ed a consegnarne copia all’Amministrazione prima della stipula del contratto e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori:
- una polizza di assicurazione (CAR ALL RISKS) che copra i danni subiti dall’Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali: Partita 1 (Opere) somma assicurata pari all’importo di aggiudicazione; Partita 2 (Opere preesistenti) euro 500.000,00; Partita 3 (Demolizioni e sgombero) euro 500.000,00;
- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale almeno pari ad euro 500.000,00 per  sinistro.
I contenuti delle polizze assicurative debbono rispettare quanto previsto dal capitolato speciale di appalto e, salvo precisazioni che saranno contenute nella lettera di invito, gli schemi tipo approvati con D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

e) Controversie: si precisa che, anche in deroga da quanto eventualmente indicato nel capitolato speciale, per la risoluzione delle controversie eventualmente insorgenti tra l’Amministrazione e l’appaltatore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 58 bis della L.P. n. 26/93, introdotto con L.P. 15/12/2004 n. 10 (accordo bonario), nonché l’art. 32 della legge 109/94, come modificato con la legge n. 415/98. Il ricorso all’arbitrato potrà essere attivato solo con il consenso dell’Amministrazione.

f) Supplenza (diritto di interpello): in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, l’Amministrazione comunale potrà provvedere all’affidamento dei lavori interpellando le imprese che hanno partecipato originariamente alla procedura di gara secondo quanto prevedono l’articolo 10, comma 1-ter, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 introdotto con la legge 18 novembre 1998 n. 415 e l’articolo 5 comma 12 bis del D.L. 14/3/2005 n. 35, convertito con modifiche nella legge 14/5/2005 n. 80. In caso di fallimento o indisponibilità dei soggetti interpellati trovano applicazione l’articolo 5, comma 12 quater e 12 quinquies, della D.L. n. 35/2005 medesimo.

g) Indicazioni finali
Gli inviti a presentare offerta saranno spediti dall'Amministrazione entro 120 giorni dalla data di cui al precedente punto 4.a).
I documenti da presentare unitamente all’offerta, nel caso l'impresa sia invitata, saranno indicati nelle norme integrative, allegate all'invito.
Ove non pervenga più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta (art. 31 L.P. 26/93).
Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, decorsi  180 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione dell’offerta senza che il contratto sia stato stipulato e semprechè il ritardo non sia a loro parzialmente o totalmente imputabile.
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del D.P.R. 955/1982 in materia di bollo, l’Amministrazione potrà procedere all’esclusione del concorrente dalla gara nei casi in cui ciò sia espressamente previsto dal presente bando oppure in caso di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta o inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora venga meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la “par condicio” dei concorrenti o si concretizzi una violazione delle norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.
Gli elaborati tecnici ed il capitolato d'appalto, con l’elenco prezzi, sono in visione presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Pinzolo.
Si allega l’informativa relativa al trattamento dei dati, ai sensi del Decr. leg.vo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche nonché un facsimile delle dichiarazioni richieste.
Responsabile del presente procedimento di gara è il dott. ing. Massimo Bonenti – Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pinzolo.
Il presente bando viene pubblicato, ai sensi dell’art. 27 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, all'albo pretorio del Comune dal giorno ___________________ al giorno ___________________.
Nell’invito a partecipare alla gara saranno ulteriormente specificate le modalità di partecipazione e le obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione.


 IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
   Geom. Remo Maturi

MM/cv
Polifunzionale Pinzolo\2° lotto\bando di gara.doc

 
Spett. Comune di Pinzolo
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
Viale Della Pace, 8
38086 PINZOLO (TN)


OGGETTO: Appalto lavori di “Realizzazione Centro Polifunzionale 2000 per Attività Sociali e Culturali – 2° lotto”. Licitazione. Dichiarazione allegata alla richiesta di invito.


Il sottoscritto_________________________nato a______________il__________ in qualità di legale rappresentante dell'impresa  _______________________codice fiscale n._______________ e partita I.V.A. n.____ con sede legale in____________________ via___________ _______ n.____ tel.__________ fax________________ e-mail _______________

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)
a)   l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g) ed h) della L.P. n. 26/1993 e s.m. e precisamente:
a1)  che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana (o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato);
a2)  che non è in corso una procedura di cui alla lettera precedente;
a3)  che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, oppure di condanna con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.c.p. (patteggiamento), per reati che incidano sull’affidabilità morale o professionale;

●   dichiara, inoltre, che i direttori tecnici dell'impresa sono i signori:
___________________________________
che i procuratori che rappresentano l'impresa nella presente procedura sono i signori:
___________________________________
(in caso di società di capitali) e che gli amministratori muniti dei potere di rappresentanza sono i signori:
___________________________________

(o - in caso di società in nome collettivo) e che i soci della società sono i signori:
__________________________________________di cui i signori _______________________________ muniti dei potere di rappresentanza;
(o - in caso di società in accomandita semplice) e che i soci accomandatari sono i signori:
________________
●  dichiaro di non essere a conoscenza del verificarsi degli eventi sopradescritti nella presente lettera a3) a carico dei soggetti sopraindicati;
a4)  di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
a5) dichiaro di essere in possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva), di cui all’articolo 2 comma 2 del decreto legge 25/9/2002 n. 210, ovvero che le posizioni dell’impresa nei confronti di INPS (iscrizione a ___________ n. ______ ), INAIL (iscrizione a _________ n. _______ ) e  Cassa Edile (iscrizione a __________ n. ______) sono regolari;

oppure (se l’impresa non ha l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile:
"dichiaro di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva ed assicurativa presso l’INPS e l’INAIL, secondo la legislazione italiana (o dello Stato di residenza) e che le relative posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all'impresa sono le seguenti:
posizionali INPS  di ___________   n. ____________________
posizionali INAIL di  __________    n. ____________________;
dichiaro che il mancato riferimento alla Cassa Edile deriva dal fatto che l'impresa non ha l'obbligo di iscrizione presso la stessa");

(a6)  di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
a7)   di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo ai lavori in oggetto, in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.

b)    di possedere la qualificazione rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 per la categoria _______ e la classifica _______ , comprensiva del possesso della dichiarazione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera r) del D.P.R. 25/1/2000 n. 34, ossia del documento che dimostra il possesso de sistema di qualità aziendale rilasciati da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000, come specificati all’articolo 4 del DPR 25/1/2000 n. 34;

c)  a norma dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68:
che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che sono stati adempiuti tutti gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
(oppure:  che l'impresa non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 in quanto occupante meno di 15 dipendenti oppure in quanto occupante un numero di dipendenti superiore a 15 ed inferiore a 35 specificando in tale ultimo caso di non aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

cbis)    che l’impresa non è soggetta all’applicazione di una delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e c) del decr. leg.vo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche;

d) di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 10, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s m. con altra impresa partecipante alla gara ossia di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 dei codice civile con altra impresa partecipante alla gara indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa;

e) di essere iscritto nel Registro delle Cooperative o nel Registro Prefettizio (estremi d’iscrizione)   ___________________e che non sono intervenute, dopo l’iscrizione, variazioni
   oppure
   che dopo l’iscrizione sono intervenute le seguenti variazioni __________________ (*);

f)   ai soli fini di cui all’art. 38, comma 3, della L.P. n. 26/93 e s.m. e del vigente art. 23 del relativo regolamento di attuazione, quindi ai soli fini della preselezione delle imprese da invitare:
f.1)    che la cifra d’affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta realizzata nel quinquennio 2001- 2005 ammonta a lire/euro _________ (**) ;
f.2)    che l’importo dei lavori realizzati nella categoria prevalente ____ nel periodo medesimo ammonta a lire/euro ________ ;
f.3)   che l’ubicazione della sede legale dell’Impresa è la seguente: _____________________________; che l’ubicazione della principale sede amministrativa è la seguente: __________________________________________; che l’ubicazione degli stabilimenti è la seguente: __________________________________________;
f.4)   che il numero complessivo dei dipendenti dell’Impresa al momento della sottoscrizione della presente è di _________ unità, di cui _______  iscritti presso la sede INPS di ______ e ___________iscritti presso la sede INPS di ________________(ovvero – tutti iscritti presso la sede INPS di ______________).

Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura sia inoltrata ai seguente recapito
__________________________________________
Tel. __________________  Fax ____________________________


Data e firma
Allegati:
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.


Note:
(*) La dichiarazione di cui alla lettera e) va resa solo nel caso di consorzi di impresa di cui all’art. 2602 del codice civile, di consorzi di imprese artigiane e di consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25/6/ 1909 n. 422 e s.m. Devono essere in tali casi indicate inoltre le imprese e le società cooperative per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara.

(**) Il quinquennio di riferimento dal 1 gennaio 2006 è il periodo 2001- 2005: nel caso in cui la dichiarazione relativa alla cifra d’affari si riferisca al periodo 2000 – 2004, la dichiarazione deve contenere la precisazione che il mancato riferimento all’anno 2005 discende dalla mancata presentazione della dichiarazione IVA o dal modello unico relativi all’anno 2005 oppure dalla mancata approvazione del bilancio concernente l’anno 2005 medesimo in conseguenza dei termini normativamente fissati per tali adempimenti; la dichiarazione relativa all’esecuzione nel quinquennio di lavori nella categoria prevalente deve invece riferirsi in ogni caso al quinquennio 2001- 2005. 

Avvertenza: in caso di associazione di imprese o consorzi occorre indicare i requisiti dell’impresa capogruppo e delle mandanti.


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