Comune di Pinzolo, Madonna di Campiglio, S. Antonio di Mavignola

I.Mu.P. 2012

Imposta Municipale Propria.
 
Alla luce del complesso contesto normativo,

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Bando di concorso per la realizzazione di un'opera al PalaDolomiti

In allegato, scaricabile in PDF, la documentazione relativa al Bando di Concorso per la realizzazione

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Disciplina raccolta funghi


ATTENZIONE il nuovo conto corrente postale per il pagamento della somma da corrispondere

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PalaDolomiti Pinzolo - tariffe per l'utilizzo delle sale.

Approvate con delibera di Giunta nr. 7 dd. 18.01.2011

EMAS - Gestione Ambientale Verificata

Il Comune di Pinzolo ha ottenuto la certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

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Pinzolo e il "Marchio Family"

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle politiche

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n° e data

17

29 mar 2010

Esame ed approvazione dell'aumento del Capitale Sociale della Sociata' "Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A." in sigla "Geas SpA" e sottoscrizione della relativa quota con acquisto di n. 48.500 Azioni.

Delibere,

In pubblicazione fino al 12 apr 2010

Contenuto

OGGETTO:     ESAME ED APPROVAZIONE DELL’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA’ "GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A." IN SIGLA "GEAS S.P.A." E SOTTOSCRIZIONE DELLA RELATIVA QUOTA CON ACQUISTO DI N. 48.500 AZIONI.

 

 

Rientra il consigliere Failoni Roberto

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che, al fine di gestire in maniera congiunta i servizi pubblici locali anche a rilevanza economica ed imprenditoriale i comuni delle Giudicarie, le tre aziende elettriche locali ed i consorzi BIM del Sarca e del Chiese hanno deciso di costituire una società per azioni denominata “Giudicarie Energia Acqua Servizi” in sigla GEAS S.p.A, a cui questo comune ha aderito con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 26.03.2002;

 

Considerato che con la stessa deliberazione è stato anche stabilito, di sottoscrivere il 4,85% del capitale sociale, per un controvalore monetario pari ad € 12.130,00= (dodicimilacentotrenta/00=);

 

Considerato che tale società ha iniziato la propria attività, promuovendo diverse iniziative interessanti, in particolare per quanto riguarda le analisi per la salubrità dell’acqua potabile degli acquedotti comunali e il censimento delle sorgenti, oltre a cercare di ritagliarsi un ruolo di primo piano all’interno del piano provinciale della distribuzione dell’energia elettrica in Trentino e preso atto del fatto che la stessa, nel promuovere e valorizzare la propria attività, ha partecipato alla gara per la realizzazione e gestione di un impianto di combustione del biogas generato dalla discarica comprensoriale e per la produzione di energia elettrica, gara poi aggiudicata alla stessa GEAS;

 

Dato atto che, per recuperare le risorse necessarie per finanziare l’investimento menzionato e per agevolare l’ingresso di un nuovo socio quale la neo costituita Comunità delle Giudicarie, il Consiglio di Amministrazione ha proposto un aumento di capitale sociale, approvato dalla stessa GEAS Spa all’interno dell’Assemblea straordinaria tenutasi in data 23.12.2009, aumento di capitale sociale pari ad € 1.200.000,00 di cui € 200.000,00 riservato appunto all’ingresso del nuovo socio Comunità delle Giudicarie ed € 1.000.000,00 da offrire in opzione agli attuali soci in proporzione alla partecipazione sociale già posseduta;

 

Preso atto che la quota proposta al Comune di Pinzolo  è pari a n. 48.500 azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno) per una spesa complessiva pari ad € 48.500,00= (quarantottomilacinquecento/00=) e verificato che il Collegio Sindacale della società GEAS S.p.A. in data 30 novembre 2009 ha attestato la congruità sul prezzo di emissione delle azioni relative all’aumento di capitale sociale in oggetto, da proporsi appunto al valore nominale;

 

Segnato che alla luce della L. 24 dicembre 2007 n. 244, e nelle specifico l’art. 3 comma 27, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di costituire società ovvero assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; ma che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza;

I successivi commi 28 e 29 del medesimo articolo precisano che l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

 

Verificato che l’Ente non ha ancora deliberato in merito al mantenimento delle partecipazioni societarie perché nei termini, ma ritenuta la strategicità della partecipazione azionaria pubblica in Geas Spa, anche alla luce degli interventi già decisi e che saranno presto realizzati e per questo rientrante pienamente nei canoni di cui alla normativa richiamata sopra;

 

Richiamate le circolari esplicative rispettivamente del Consorzio dei Comuni Trentini n. 16/2008 e della Provincia Autonoma di Trento dd. 19.05.2008 in relazione ai sopra richiamati articoli della Legge finanziaria per il 2008;

 

Evidenziato che l’art. 1 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L definisce il Comune quale ente autonomo che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo… opera al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l’identità di tutte le proprie componenti, nonché ai sensi dell’art. 2 del medesimo Testo unico sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione in armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali ed in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che presiedono all’esercizio dell’azione amministrativa, nonché di omogeneità ed adeguatezza;

 

Esaminato l’oggetto sociale della società Giudicarie Energia Acqua e Servizi Spa il quale prevede l’esercizio di attività e servizi relativi alla produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione di gas combustibili, del calore e dei fluidi energetici in generale produzione e distribuzione di energia elettrica e calore anche combinata e loro utilizzazione, acquisto e vendita nelle forme consentite dalla legge ed altre attività di pubblico interesse quale servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nonché captazione, adduzione, trattamento, distribuzione e vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico-fisico-battereologiche, servizi di fognature e di depurazione delle acque reflue, salvaguardia e risanamento dell’ambiente e relativi lavori di difesa e sistemazione idraulica e montana;

 

Considerato che l’art. 1 della norma di Attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di energia (D.P.R. 26.03.1977 n. 235) conferisce agli Enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. Ritenute pertanto consentite all’ente tali attività, nei limiti previsti dal Decreto legislativo 16.03.1999 n. 79, che attua la direttiva comunitaria recante norme a tutela della concorrenza per il mercato interno dell’energia elettrica (norma di rango sovraordinato alla legge statale), anche mediante la partecipazione dello stesso a società di capitali, ritenendo quindi legittimo il mantenimento della partecipazione al capitale azionario della medesima società;

 

Nella considerazione che i servizi pubblici locali rientrano inoltre di pieno diritto nella categoria dei servizi di interesse generale, per i quali la norma autorizza espressamente il mantenimento della partecipazione da parte degli enti pubblici;

 

Considerata strategica la partecipazione da parte dell’Ente a società preordinate alla produzione di servizi ed attività di pubblico interesse, vista la vocazione del Comune di promuovere lo sviluppo economico e sociale della propria comunità, e valutato di preminente interesse per lo sviluppo della Valle stessa il sostenimento tramite la partecipazione azionaria di società che svolgano l’attività di produzione, vendita e trasporto del gas naturale nonché attività di cui all’oggetto sociale appunto della società in questione, contribuendo in modo attivo alla valorizzazione del territorio ed allo sviluppo delle attività economiche operanti all’interno dello stesso;

 

Sentita e condivisa quindi la proposta, alla luce ed ai fini determinati dall’art. 3 comma 27 e segg. della L. 24 dicembre 2007 n. 244 - essendo tra l’altro uno tra i fini istituzionali dell’Ente Comune quello di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ai sensi del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – di ritenere opportuno di provvedere ad autorizzare il mantenimento della partecipazione azionaria da parte del Comune di Pinzolo nella società Giudicarie Energia Acqua Servizi Spa in sigla “Geas Spa”, considerato il ruolo rilevante che la produzione di beni e servizi che questa società svolge all’interno dello sviluppo economico della località Pinzolo e Val Rendena ritenendo quindi legittima l’individuazione dell’attività svolta dalla società in oggetto, alla luce delle considerazioni testè esposte, quale attività di interesse generale da sostenere da parte della comunità, nonché dall’ente la cui partecipazione si ritiene necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

 

Ritenuto opportuno aderire all’aumento di capitale sociale, per la quota di propria competenza, in modo da rafforzare patrimonialmente GEAS S.p.A. affinché possa espletare gli interventi già decisi, in particolare la realizzazione dell’impianto di combustione del biogas generato nella discarica comprensoriale, anche in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico incluse in tale opera;

 

Preso atto che l’intervento trova copertura finanziaria per l’importo di € 48.500,00= (quarantottomilacinquecento/00=) al Titolo II Uscita, Programma 4 Centro di costo C1203 capitolo 9956 del Bilancio di previsione 2010 del Comune di Pinzolo – Programma Esecutivo di Gestione

 

appurata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

 

Visto lo Statuto comunale vigente ed in particolare al capo VII, l’ art. 41 che disciplina la partecipazione a società di capitali;

 

Viste le disposizioni del Codice civile in materia societaria;

 

vista la L.R. 04/01/93 n° 1 e ss.mm., in particolare l’art. 44, comma 4, il quale prevede la possibilità per i Comuni di costituire società per azioni o acquistare partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza, di attività imprenditoriali diverse da quelle qualificate come servizi pubblici locali;

 

Preso atto che l’intervento trova copertura finanziaria per l’importo di € 48.500,00= (quarantottomilacionquecento/00=) al Titolo II Uscita, Programma 4 Centro di costo C1203 capitolo 9956 del Bilancio di previsione 2010 del Comune di Pinzolo – Programma Esecutivo di Gestione;

 

Presa visione dei pareri espressi con nota n° 2830 di data 23 marzo 2010 ai sensi dell’articolo 81 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal responsabile dell’ufficio addetto per la regolarità tecnico – amministrativa, e dal responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile;

 

visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

 

con voti favorevoli unanimi espressi dai consiglieri per alzata di mano proclamati dal Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, in ordine al contenuto del presente provvedimento;


 

DELIBERA

 

  1. Di autorizzare, per le motivazioni in premessa riportate, il mantenimento delle partecipazioni esistenti da parte del Comune di Pinzolo nella società Giudicarie Energia Acqua Servizi Spa ai sensi del comma 27 e segg. dell’art. 3 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) necessarie per il perseguimento delle attività istituzionali dell’Ente medesimo nei confronti della comunità e svolgente attività di pubblico interesse;

 

  1. di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l’aumento di capitale sociale proposto da GEAS S.p.A. nell’importo di € 1.200.000,00 aderendo e quindi sottoscrivendo la quota di propria competenza pari a n. 48.500 azioni del valore nominale di € 1,00 (uno) per una spesa complessiva di € 48.500,00= (quarantottomilacinquecento/00=);

  1. di impegnare la spesa derivante da tale operazione, pari ad € 48.500,00= (quarantottomilacinquecento/00=), al Titolo 2 Uscita, Programma 4 Centro di costo C1203 capitolo 9956 del Bilancio di previsione 2010 del Comune di Pinzolo – Programma Esecutivo di Gestione;

 

  1. di rinunciare all’opzione delle eventuali quote non sottoscritte dagli altri soci;

 

  1. di incaricare il Sindaco, quale rappresentante del Comune, della sottoscrizione degli atti necessari per dare concreta esecuzione al contenuto del presente provvedimento;

 

  1. di dare atto che tutte le ulteriori spese relative all’aumento di capitale oltre la sottoscrizione della relativa quota, in particolare le spese notarili, sono a carico dei GEAS S.p.A.;

 

  1. di inviare copia della presente deliberazione a GEAS S.p.A.;

 

  1. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg.  01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

-    opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 comma 3 bis della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

-    ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, per i soggetti direttamente contemplati dalla presente deliberazione, dal giorno della scadenza della  pubblicazione o, se successiva, dalla data della notificazione o comunicazione individuale;

-    ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 – lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 103 decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione o comunicazione individuale.




 

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