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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che, con deliberazione del Consiglio comunale n.13 dd. 11.04.2007 è stato approvato il Regolamento comunale della partecipazione e consultazione dei cittadini, istituzione e disciplina delle consulte frazionali, dei comitati delle donne, dei ragazzi, dei giovani, degli anziani e del referendum consultivo e ss.mm.;
Vista la lettera dd. 02 marzo 2010 inviata dai Presidenti delle Consulte di Pinzolo. S.A. Mavignola e M. di Campiglio prot. n. 2124 dd. 04/03/2010, con la quale viene richiesta la modifica al Regolamento in questione per dare la possibilità di un intervento attivo alla popolazione, introducendo nello stesso la facoltà (non l’obbligo) di dare la parola al pubblico sotto diretta moderazione da parte del Presidente dell’Assemblea.
Che l’adeguamento sopra citato porterebbe all’aggiunta del comma 9 all’art. 13, riguardante le sedute delle Consulte frazionali, ed in particolare si propone, con riferimento alla richiesta dei Presidenti delle Consulte frazionali, rendendo il testo modificato come di sèguito:
- All’art. 13 verrebbe aggiunto il comma 9 come di seguito:
“Il Presidente della Consulta frazionale ha la facoltà di dare la parola ai censiti residenti, in merito agli argomenti presenti all’ordine del giorno. Dovrà regolamentare gli interventi garantendo a tutti la possibilità di parola, sono vietate discussioni e dialoghi tra gli intervenuti.”
Visto che nel terzo paragrafo della lettera ricevuta dalle Consulte frazionali viene richiesto un chiarimento in merito all’art. 7 del Regolamento e precisamente sull’operatività del Consigliere delegato: “se esso, che ha diritto di voto, possa a sua volta delegare un altro consigliere che, in sua vece, goda o meno di questo diritto e, se un Assessore possa invece automaticamente rappresentare il Sindaco in assemblea anche in assenza di delega”. In merito a quanto riportato si precisa e si interpreta che, è membro della consulta con diritto di voto il Sindaco, in Sua vece un Assessore, il Consigliere delegato o il Delegato frazionale. Nel caso di presenza alla Consulta di più cariche istituzionali sopra evidenziate ha diritto di far parte della seduta la figura nell’ordine sopra evidenziato. Nel caso di presenza di più Assessori il Sindaco comunicherà al Presidente chi avrà diritto di voto e di intervento alla Consulta stessa.
Richiamati gli artt. 5 e 26 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Presa visione dei pareri espressi con nota n° 2774 di data 23 marzo 2010 ai sensi dell’articolo 81 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal responsabile dell’ufficio addetto per la regolarità tecnico – amministrativa, e dal responsabile del Servizio Finanziario per la di regolarità contabile, dando atto che non necessita l’attestazione della copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa ;
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, in ordine al contenuto del presente provvedimento;
DELIBERA
1. Le seguenti modifiche al vigente Regolamento comunale della partecipazione e consultazione dei cittadini, istituzione e disciplina delle consulte frazionali, dei comitati delle donne, dei ragazzi, dei giovani, degli anziani e del referendum consultivo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 11.04.2007 e ss.mm.:
- All’art. 13 aggiungere il comma 9 come di seguito:
“Il Presidente della Consulta frazionale ha la facoltà di dare la parola ai censiti residenti, in merito agli argomenti presenti all’ordine del giorno. Dovrà regolamentare gli interventi garantendo a tutti la possibilità di parola, sono vietate discussioni e dialoghi tra gli intervenuti.”
2. Di interpretare l’art 7 del Regolamento nel senso che, è membro della consulta con diritto di voto il Sindaco, in Sua vece un Assessore, il Consigliere delegato o il Delegato frazionale. Nel caso di presenza alla Consulta di più cariche istituzionali sopra evidenziate ha diritto di far parte della seduta la figura nell’ordine sopra evidenziato. Nel caso di presenza di più Assessori il Sindaco comunicherà al Presidente chi avrà diritto di voto e di intervento alla Consulta stessa.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4.di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., al fatto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso ex art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale ex art. 2, lett. b) della L. 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni.
CM/ab
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