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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 262 dd. 13.06.2008 a seguito di espletamento di gara europea è stato individuato il Raggruppamento di Professionisti arch. Paolo Pettene (capogruppo), arch. Manuela Castagno, Ing. Marco Giongo, ing. Luciano Rigatti, arch. Leonardo Roperti, ing. Raffaele Sannicandro, Sollers Studio Associato di Ingegneria Ing. Giorgio Mozzo, Ing. Mario Servetto, quale aggiudicatario del servizio di attività professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione lavori e assistenza, e di svolgimento di tutte le prestazioni specifiche e/o accessorie per una corretta progettazione e per la completa realizzazione dell’opera con acquisizione del certificato di agibilità, relativamente ai lavori di “interventi di straordinaria manutenzione per la messa a norma della piscina 3/tre P.M. 118 della p.ed. 660 C.C. Pinzolo a Madonna di Campiglio”, nonché del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ivi comprese le competenze di responsabile dei lavori, di cui al Decreto legislativo n. 494/1996 e s.m.i.;
- l’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Tomaso Bruti con nota di data 17 luglio 2008 prot. n. 7311 ha disposto l’esercizio della facoltà di non dar corso alla stipula della convenzione d’incarico ai sensi di quanto previsto dal bando di gara prot. n. 3286 dd. 10 aprile 2007 pagina n. 18;
- con deliberazione della giunta comunale n. 10 dd. 26.01.2010 è stato deliberato di non stipulare con il contraente come sopra individuato, per i motivi di interesse pubblico indicati nelle premesse del provvedimento medesimo ed anche ai sensi del disposto del punto 13) pag. 18 del bando di gara approvato con determinazione del Sindaco n. 128 dd. 10 aprile 2007 che recita testualmente: “L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di non stipulare il contratto senza che il concorrente possa pretendere nulla a titolo di indennizzo. L'inizio della prestazione non potrà avvenire prima della sottoscrizione della convenzione d’incarico”, il contratto per il servizio di attività professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione lavori e assistenza, e di svolgimento di tutte le prestazioni specifiche e/o accessorie per una corretta progettazione e per la completa realizzazione dell’opera con acquisizione del certificato di agibilità, relativamente ai lavori di “interventi di straordinaria manutenzione per la messa a norma della piscina 3/tre P.M. 118 della p.ed. 660 C.C. Pinzolo a Madonna di Campiglio”, nonché del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ivi comprese le competenze di responsabile dei lavori, di cui al Decreto legislativo n. 494/1996 e s.m.i;
- in data 31 marzo 2010 al prot. n. 3122 è pervenuto a questo Comune un ricorso al T.R.G.A. di Trento, promosso dal Raggruppamento succitato rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Vecchietti con Studio Legale in Riva del Garda (TN) elettivamente domiciliato presso la Cancelleria TRGA di Trento sita in Via Calepina n. 50 contro il Comune di Pinzolo in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Pinzolo, Viale Della Pace, 8, e il Responsabile dell’Area Tecnica comunale geom. Remo Maturi, avverso deliberazione della Giunta comunale n. 10 dd. 26 gennaio 2010 sopracitata nonché avverso la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 dd. 16.6.2008 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa fra i Comuni di Ragoli e Pinzolo, la Provincia Autonoma di Trento e la Patrimonio Trentino S.p.A. per la riqualificazione dell’area CONI sita in Madonna di Campiglio, località Palù, nella forma collaborativa prevista dall’art. 65 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Ritenuto urgente adottare il presente provvedimento, stante la necessità di procedere alla difesa del Comune di Pinzolo avanti al T.R.G.A. di Trento e, non ultimo, per ribadire l’inopportunità di realizzare un’opera che non riveste più, allo stato, interesse pubblico;
Visto il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.;
Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, nr. 4/L così come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;
Presa visione dei pareri favorevoli espressi con nota prot. n. 3298 di data 7 aprile 2010 ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile dell’Ufficio addetto per la regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile dando atto che non necessita l’attestazione della copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
Dopo ampia ed esauriente discussione, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, sia in ordine al contenuto della presente deliberazione che alla sua immediata eseguibilità.
D E L I B E R A
1. di costituirsi parte in giudizio avverso il ricorso al T.R.G.A. di Trento, promosso dal Raggruppamento di Professionisti arch. Paolo Pettene (capogruppo), arch. Manuela Castagno, Ing. Marco Giongo, ing. Luciano Rigatti, arch. Leonardo Roperti, ing. Raffaele Sannicandro, Sollers Studio Associato di Ingegneria Ing. Giorgio Mozzo, Ing. Mario Servetto rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Vecchietti con Studio Legale in Riva del Garda (TN) elettivamente domiciliato presso la Cancelleria TRGA di Trento sita in Via Calepina n. 50, contro il Comune di Pinzolo per l’annullamento dei provvedimenti 10/2010 della Giunta e 16/2008 del Consiglio;
2. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica ogni provvedimento relativo alla scelta del legale e all’affidamento dell’incarico della difesa dell’Ente nonché all’impegno di spesa relativo;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
5. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n.7;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, per i soggetti direttamente contemplati dalla presente deliberazione, dal giorno della scadenza della pubblicazione o, se successiva, dalla data della notificazione o comunicazione individuale;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione o comunicazione individuale.
MM/cv
Piscina 2006\RICORSO TRGA 2010\
resistenza in giudizio per ricorso avverso delibera n. 10.doc
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