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"Bella dentro" (fuori non ce l'ho fatta)

 
Lunedì 13 febbraio alle ore 21.00. Biglietti in prevendita presso le casse

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PROGRAMMAZIONE CINEMA

Per gli appassionati del grande schermo Pinzolo e Madonna di Campiglio offrono due sale cinematografiche

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 l'Inter approderà dall'8 al 21 luglio 2011 in Val Rendena per

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n° e data

prot. n. 3915

20 apr 2010

Bando di gara per l’appalto mediante licitazione dei lavori di “Riqualificazione tecnologica, impiantistica e funzionale di parte della P.M. 117 – Centro Rainalter – Corpo sud-ovest - p.ed. 660 C.c. Pinzolo, Loc. Madonna di Campiglio – OPERE MURARIE E AFFINI”. Scadenza termini presentazione delle domande: ORE 12,00 - LUNEDI’ 3 MAGGIO 2010

Bandi di gara,

In pubblicazione fino al 30 apr 2010

Contenuto

PARAGRAFO 1. OGGETTO E  CARATTERISTICHE DELL’APPALTO

 

Si rende noto che il Comune di Pinzolo, Viale Della Pace, 8, C.A.P. 38086 Pinzolo (TN) Telefono 0465/ 509100 Telefax 0465/501621 intende appaltare, a mezzo di licitazione, i seguenti lavori: “Riqualificazione tecnologica, impiantistica e funzionale di parte della P.M. 117 – Centro Rainalter – Corpo sud-ovest - p.ed. 660 C.c. Pinzolo, Loc. Madonna di Campiglio – OPERE MURARIE E AFFINI”, così descritti:

 

 

GRUPPI DI LAVORAZIONI:

 

a)

Demolizioni, scavi e sottofondi – smaltimento materiali di risulta

€    44.241,63

b)

Strutture – finiture – assistenze murarie

€   205.753,31

c)

Opere da carpentiere

€   136.690,19

d)

Opere da lattoniere

€    75.413,44

e)

Opere da falegname

€    78.732,60

f)

Opere da pittore – opere da fabbro – economie e provviste

€    50.939,45

 

Totale gruppi di lavorazioni dei lavori soggetti a ribasso d’asta

€   591.770,62

 

ONERI PER LA SICUREZZA

 

 

Compenso oneri sicurezza

€    25.153,20

 

Sommano

€   616.923,82

 

Luogo e termine di esecuzione dei lavori: i lavori saranno eseguiti a Madonna di Campiglio e devono essere ultimati entro giorni 210 naturali consecutivi dalla consegna.

Modalità di finanziamento e pagamenti: i lavori sono finanziati nel seguente modo:  mutuo.

I pagamenti sono effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo almeno pari ad euro 150.000,00 , come previsto dal capitolato speciale d’appalto, al netto degli oneri per la sicurezza e delle ritenute di legge. La rata di saldo verrà liquidata ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o verbale di collaudo. La liquidazione dell'importo dovuto a titolo di oneri per la sicurezza, verrà effettuato con le modalità stabilite dal capitolato speciale di appalto.

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 64 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26  e dell’articolo 133, comma 2, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non è ammessa la revisione dei prezzi nè l’applicazione dell’art. 1664, comma 1, del codice civile; peraltro, in deroga a quanto previsto dal comma 2, si applicano i commi 3 e successivi dell’articolo 133 medesimo.

Il prezzo chiuso di cui al comma 3 del citato articolo 133 si applica solo ove ricorrano i presupposti ivi tassativamente previsti.

Lotti/ stralci: l'opera  non è suddivisa in lotti/stralci funzionali.

Importo a base d’appalto: euro 616.923,82, di cui euro 25.153,20 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ai sensi dell’articolo 131, comma 3, del D.lgs. 12/4/2006 n. 163.

Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio del massimo ribasso di cui all’art. 39, comma 3, della L.P. 10.09.1993, n. 26 e con le modalità procedurali di affidamento di cui all’art. 15, commi 3 e 4, del regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30.09.1994 n. 10-12/Leg. 

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte anomale saranno valutate ai sensi dell’art. 40 della L.P. 26/1993 e dell'art. 24 del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg, da ultimo modificato con D.P.P. 16 luglio 2007 n. 19-99/Leg.

Il contratto sarà stipulato a misura per i lavori e a corpo per la sola sicurezza.

 

Paragrafo 2.  CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

 

Importo a base di appalto:  euro 616.923,82 dei quali soggetti a ribasso Euro  591.770,62 e oneri per la sicurezza Euro  25.153,20 (non oggetto di offerta, ai sensi dell’articolo 131, comma 3, del D.lgs.12/4/2006 n. 163).

 

L’importo a base d’appalto risulta così suddiviso:

2a) Categoria prevalente:

  • categoria OG1, importo 325.697,59  Euro, classifica II superiore (fino a 516.457 Euro), di cui Euro 24.763,20 per oneri per la sicurezza.

 

2b) Parti dell’opera scorporate, appartenenti a categorie (generali o specializzate) diverse dalla categoria prevalente, che sono a scelta del concorrente subappaltabili o affidabili a cottimo, scorporabili in quanto singolarmente d’importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera ovvero singolarmente d’importo eccedente i 150.000 Euro;

  • categoria OS6  (qualificazione non obbligatoria) opere da lattoniere, importo dei lavori 75.513,44 Euro, di cui Euro 100,00 ) per oneri per la sicurezza,

e

  • categoria OS6  (qualificazione non obbligatoria) opere da falegname, importo dei lavori 78.832,60 Euro, di cui Euro 100,00 per oneri per la sicurezza,

 

classifica I° o superiore (fino a 258.228,00 euro)

 

  • categoria OS32 (qualificazione non obbligatoria) importo dei lavori 136.880,19 euro, classifica I° o superiore (fino a 258.228,00 euro), di cui euro 190,00 per oneri di sicurezza.

 

  In relazione al punto 2.a) si precisa:

  le imprese in possesso della qualificazione nella categoria indicata nel bando di gara come categoria prevalente possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (art. 30, comma 1, lett. c, DPR 25 gennaio 2000, n. 34; art. 74, comma 2, del D.P.R. 554/99), salvo il rispetto del limite del 30% come meglio specificato al successivo punto 6; tali opere non possono essere assunte da imprese mandanti in Associazione temporanee verticali.

Pertanto, tutte le lavorazioni comprese nella categoria prevalente, anche se rientranti in altre categorie diverse dalla prevalente ma ascritte alla medesima e non indicate nel bando - in quanto non rientranti nei casi per i quali la legge prescrive l’obbligatorietà della loro indicazione - sono eseguibili direttamente dal soggetto qualificato per la categoria prevalente oppure sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

 in relazione al punto 2.b), relativo alle parti dell’opera appartenenti a categorie diverse dalla prevalente e scorporate, si precisa:

  - le lavorazioni appartenenti alle categorie OS6 e OS32, a qualificazione non obbligatoria, possono invece essere eseguite direttamente dalle imprese in possesso della qualificazione nella categoria prevalente oppure subappaltate, anche interamente.

 

La sopra descritta indicazione della categoria prevalente e delle ulteriori parti dell’opera rientranti in categorie diverse dalla prevalente, con i rispettivi importi, valgono anche ai fini del subappalto (secondo le indicazioni di cui al punto 6, ai sensi dell’articolo 42 della L.P. n. 26/1993 (modificato dall’art. 4 della L.P. 7 marzo 1997 n. 5) e dell’articolo 118 del D.lgs. n. 163/2006.

 

Gli oneri per la sicurezza sopra evidenziati non sono oggetto di offerta: l’offerta del concorrente dovrà essere al netto degli oneri per la sicurezza medesimi, i quali sono indicati direttamente dalla stazione appaltante in relazione alle categorie di lavoro che compongono l’appalto.

 

  Paragrafo 3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

 

Alla gara sono ammessi a partecipare:

a) le imprese singole (individuali, società commerciali, società cooperative);

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909 n. 422 ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modifiche;

c) i consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615- ter del codice civile, tra imprese individuali, società commerciali e società coopertaive di produzione e lavoro, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 36 del D.lgs. n. 163/2006, in particolare del comma 5 e successivi, e dell’articolo 97 del DPR n. 554/2000;

d) le associazioni temporanee di imprese costituiti o da costituirsi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), secondo le modalità ed i requisiti successivamente indicati;

e) i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile, con tutte le imprese consorziate o con parte di esse, secondo  modalità e condizioni previste per le associazioni temporanee.

 

L’Impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare successivamente offerta o trattare per sé o quale capogruppo di associazione temporanea di imprese, producendo in tale sede tutta la documentazione richiesta ai raggruppamenti.

 

In particolare, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese, si evidenzia:

- essi possono partecipare anche se non siano già stati costituiti: in tal caso, nella successiva fase di presentazione dell’offerta, tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento dovranno presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione di impegno a conferire ad una di esse (capogruppo) - in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto - mandato collettivo speciale con rappresentanza, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

- non è consentito il raggruppamento concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara (articolo 36, comma 5, della L.P. n. 26/1993);

- è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee  rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto dall’articolo 37, comma 18, del D.lgs n. 163/2006 in caso di fallimento dell’impresa mandataria o mandante.

 

3.1 Specificazione dei requisiti richiesti.

 

Imprese singole.

 

A) I concorrenti singoli possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dell’attestazione di cui all’articolo 2, comma 1 lett. p), del D.P.R. n. 34/2000, rilasciata da una SOA (Società Organismi di Attestazione) riferita alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, pertanto per classifica 3 ª o superiore;

ovvero siano in possesso dell’attestazione stessa riferita ai lavori compresi nella categoria prevalente, pertanto limitata alla classifica 2ª, nonchè alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti singoli importi (articolo 95, comma 1, del D.P.R. n. 554/99), pertanto alla categoria OS6 per classifica I o superiore ed alla categoria OS32 per classifica I o superiore.

Si richiama quanto specificato al Paragrafo 2, punto 2, del presente bando relativamente all’esecuzione delle opere comprese in categorie diverse dalla prevalente, in particolare:

 

Ai fini della qualificazione alle imprese è inoltre richiesto il certificato che dimostra il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ed alla vigente disciplina nazionale, secondo quanto specificato  nell’Allegato C al DPR 25/1/2000 n. 34.

 

B) In via generale sono quindi ammessi alla gara anche i concorrenti che non possiedano tutti i requisiti relativi alle lavorazioni diverse da quella prevalente, sempre che siano in possesso dei requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente.

 

C) La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara ed ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, tale disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara (articolo 3 comma 2 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34).

 

Raggruppamenti temporanei e consorzi.

 

Nel caso di partecipazione in raggruppamento (o di partecipazione dei corrispondenti consorzi di imprese), ciascuna delle imprese che intendono partecipare ad un raggruppamento di tipo orizzontale (o le imprese consorziate) deve essere in possesso dell’Attestazione rilasciata da una SOA (Società Organismi di Attestazione) nelle misure seguenti:

- a norma dell’articolo 95 comma 2 del D.P.R. n. 554/99 e s.m. l’impresa capogruppo (o una delle imprese consorziate) deve possedere il requisito di qualificazione nella misura minima del 40% della misura richiesta all’impresa singola, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna delle quali deve possedere il requisito nella misura minima del 10% della misura richiesta all’impresa singola;

- in ogni caso la somma delle classifiche deve essere almeno pari all’importo a base di appalto e l’impresa capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

 

Nel caso si intenda partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale:

- fermo restando quanto precisato al punto C, l’impresa indicata quale mandataria (capogruppo) deve essere in possesso dell’Attestazione rilasciata da una SOA (Società Organismi di Attestazione) per la categoria prevalente e per una classifica almeno pari al valore dell’importo a base di gara dei lavori appartenenti alla categoria prevalente;

- fermo restando quanto precisato al punto C, ciascuna impresa mandante deve essere in possesso dell’Attestazione rilasciata da una SOA (Società Organismi di Attestazione) nella categoria o nelle categorie delle opere scorporabili di rispettiva assunzione per una classifica almeno pari all’importo a base di gara di ciascuna opera scorporabile.

 

A norma dell’articolo 95, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dall’impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente: sono pertanto ammesse anche le associazioni o i consorzi che non prevedono che tutte le lavorazioni diverse da quella prevalente siano assunte da mandanti o da altre imprese consorziate, sempre che i requisiti mancanti siano posseduti dalla mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

 

Relativamente al requisito della qualità aziendale, si evidenzia che il medesimo è richiesto soltanto quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione pari alla categoria III (terza), o superiore, di cui all’articolo 3 del DPR n. 34/2000 (delibera Aut. Vigilanza sui Contratti pubblici n. 55 dd. 22.2.2007). In caso contrario non è richiesto.

 

Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006, è consentita la partecipazione anche di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo misto, caratterizzati cioè dalla compresenza di più imprese tra loro temporaneamente riunite o consorziate con integrazione orizzontale in relazione ai lavori appartenenti alla categoria prevalente e da ulteriori imprese associate con integrazione verticale per l’esecuzione di lavorazioni appartenenti ad opere scorporabili.

In tal caso, con riferimento alla categoria prevalente (integrazione orizzontale), l’impresa capogruppo (o una delle imprese consorziate) deve possedere il requisito di qualificazione richiesto all’impresa singola, riferito alla categoria prevalente, nella misura minima del 40% di quello richiesto all’impresa singola, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% della misura richiesta all’impresa singola, fermo restando che la somma degli importi delle categorie possedute da tali imprese deve essere almeno pari all’importo a base di gara della categoria prevalente;

con riferimento alle opere scorporate, ciascuna mandante temporaneamente riunita o consorziata con integrazione verticale, deve possedere lla qualificazione prevista per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. Ai sensi dell’articolo 37, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006, è consentita l’integrazione orizzontale anche per l’esecuzione delle opere scorporate: pertanto le opere scorporabili possono essere assunte anche da una associazione di imprese, la cui mandataria sia qualificata per una classifica adeguata al 40% dell’importo da assumere e le altre per una classifica adeguata al 10% del suddetto importo, ferma restando la copertura dell’intero importo delle opere scorporabili.

 

I requisiti relativi alle lavorazioni diverse dalla prevalente e scorporate, se non assunte da imprese mandanti temporaneamente riunite o consorziate con integrazione verticale, debbono essere posseduti dalle imprese temporaneamente riunite o consorziate con integrazione orizzontale con riferimento alla categoria prevalente: pertanto la somma degli importi relativi alle classifiche possedute da queste ultime imprese, riferite alla categoria prevalente, dovrà essere tale da coprire l’importo a base d’appalto delle opere della categoria prevalente, aumentato dell’importo a base d’asta delle opere scorporabili ed indicate nel bando e non assunte da mandanti.

 

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto, l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

 

3.2 Ulteriori avvertenze.

 

Ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.P.R. n. 554/99, qualora l’impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo abbiano i requisiti richiesti dal presente bando possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e classifiche diverse da quelle richieste nel bando (Associazioni minori), a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto e che l’ammontare complessivo delle classifiche di iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

 

Ai sensi dell’articolo 37, comma 13, del D.lgs. n. 163/2006, le imprese riunite in associazione temporanea sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al ragguppamento.

 

I consorzi di imprese di cui all’articolo 2602 del codice civile sono ammessi a partecipare alle stesse condizioni stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese.

 

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i Consorzi di cooperative nonché i Consorzi di imprese di cui all’art. 2602 e ss. del Codice Civile e gli altri soggetti di cui all’articolo 36 della L.P. n. 26/1993 e successive modificazioni, presentando la documentazione a comprova dei requisiti, come specificatamente indicata al successivo Paragrafo 4.2.

 

L’avvalimento dei requisiti di altri soggetti è ammesso alle condizioni indicate nell’articolo 49 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.

In tale caso, a pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare, oltre a quanto previsto dal successivo Paragrafo 4.2:

1) dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000,  attestante l'avvalimento dei requisiti previsti dal presente bando, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

2)  dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35 della L.P. 26/93, secondo quanto indicato nel successivo Paragrafo 4.2, lett. b), nonché le dichiarazioni di cui al paragrafo medesimo ( lett. c), d), e), f), g) h);

3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;

5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

 

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

 

3.3  Divieti di partecipazione.

L’impresa invitata individualmente può successivamente presentare offerta quale capogruppo di imprese associate, producendo in tale sede tutta la documentazione richiesta ai raggruppamenti.

 

Alla medesima impresa, ivi comprese le cooperative - ai sensi dell’articolo 36, comma 4 bis, della L.P. n. 26/1993 e s.m. – è vietata la partecipazione contestuale alla stessa procedura. Sono pertanto vietate, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che risultano partecipare in violazione del divieto: 

la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio; la partecipazione sia in qualità di impresa singola che in quella di componente di raggruppamento; l’indicazione della stessa impresa da parte di più consorzi quale impresa per conto della quale gli stessi partecipano. La mancata osservanza di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara e la segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione dell’articolo 353 del Codice penale.

 

Ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lett. m- quater, del D.lgs. n. 163/2006, introdotta con il D.L. 25/9/2009 n. 135, è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che si trovano rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui risulti tale situazione, al concorrente sarà richiesto in sede di presentazione dell’offerta di allegare adeguata documentazione dalla quale risulti che, alla luce del concreto assetto dei rapporti societari, non sussistono elementi per ritenere che l’offerta possa essere ricondotta ad un unico centro decisionale e che è stata formulata autonomamente, in quanto il rapporto di controllo formale con altri concorrenti è ininfluente al fine della formulazione medesima. Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara. Tale verifica, e l’eventuale esclusione dalla gara, sono effettuate dopo l’apertura delle offerte contenenti l’offerta economica.

 

Verranno, inoltre, escluse dalla gara le imprese per le quali risultino, rispetto agli affidatari dell’incarico di progettazione dell’opera, le situazioni di controllo e collegamento di cui all’articolo 20, commi 10 e 11, della L.P. n. 26/93 e s.m.: la corrispondente dichiarazione è richiesta prima della stipula del contratto;

- è altresì vietata l’associazione in partecipazione.

 

Con particolare riguardo ai Consorzi (Consorzi stabili di cui all’articolo 36, comma 1, lettera c) della L.P. n. 26/93 e successive modifiche, Consorzi di imprese di cui all’articolo 2602 del Codice Civile, anche costituiti in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615 ter c.c., Consorzi di imprese artigiane e Consorzi di cooperative di produzione e lavoro, di cui alla legge 25 giugno 1909 n. 422), si specifica che gli stessi sono tenuti ad indicare le imprese e le società cooperative consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara: le imprese e le società cooperative così individuate non potranno partecipare singolarmente alla gara, non potranno essere indicate da altri consorzi partecipanti alla gara, non potranno essere associate in un raggruppamento temporaneo di Imprese partecipante alla gara, nè trovarsi in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione con altre partecipanti in assenza della documentazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m- quater, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. dalla quale risulti che le offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale, secondo quanto sopra evidenziato.

 

I consorzi sono tenuti ad indicare già in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre, pena l’esclusione.

 

A norma dell’articolo 36, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. è, inoltre, vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

 

Qualora si contravvenisse ai suddetti divieti, si procederà all'esclusione di tutte le imprese partecipanti, pertanto dell’impresa che partecipa sia singolarmente sia in raggruppamento o consorzio, ovvero di entrambi i raggruppamenti o consorzi dei quali la medesima impresa fa parte, ovvero di tutti i concorrenti che risultano partecipare in violazione della normativa in materia di imprese controllate.

 

La stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario è subordinata, in applicazione della legge 19/3/1990 n. 55 e della legge 12/7/1991 n. 203, all'insussistenza a carico dei soggetti sotto indicati delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'articolo 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche: titolare e direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; società, tutti i soci e direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo;  società, tutti i soci accomandatari e direttore tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice; società, legali rappresentanti, tutti i componenti l'organo di amministrazione e direttore tecnico, per ogni altro tipo di società e per i consorzi. A tal fine, prima della stipulazione del contratto la Stazione appaltante acquisirà le certificazioni o le comunicazioni antimafia di cui al D.P.R. 3/6/1998 n. 252.

 

Ai sensi dell’articolo 3 comma 7 del D.P.R. 34/2000, per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La partecipazione in base alla qualificazione da parte di una SOA è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti all’Unione Europea.

 

Paragrafo 4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

 

4.1) INOLTRO DELLE RICHIESTE DI INVITO E MODALITA’

 

Le imprese che hanno interesse ad essere invitate alla presente licitazione, dovranno produrre formale domanda in lingua italiana, in carta legale o resa legale, corredata dalle dichiarazioni di cui al successivo Paragrafo 4.2), sottoscritta - con le modalità sotto indicate - dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, indicando uno specifico recapito al quale la stazione appaltante invierà ogni comunicazione relativa alla gara.

 

La domanda deve essere presentata in busta chiusa sull’esterno della quale deve essere apposta la ragione sociale dell’Impresa nonchè la seguente dicitura: “QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “Riqualificazione tecnologica, impiantistica e funzionale di parte della P.M. 117 – Centro Rainalter – Corpo sud-ovest - p.ed. 660 C.c. Pinzolo, Loc. Madonna di Campiglio – OPERE MURARIE E AFFINI”.

Le domande devono pervenire, in uno dei modi sotto riportati, esclusivamente al seguente indirizzo:

Comune di Pinzolo, viale Della Pace, 8 , CAP 38086, entro il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè

entro le ore 12,00 del giorno LUNEDI’ 3 MAGGIO 2010, ad esclusivo rischio del mittente, pena la tassativa esclusione.

La richiesta deve pervenire nei seguenti modi:

a) mediante raccomandata A.R. statale o posta celere;

b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;

c) mediante consegna diretta al Protocollo del Comune (Ufficio di Segreteria) entro le ore 12.30 nei giorni feriali, escluso il sabato; nonché nella giornata di giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,00.

d) a mezzo fax o fonogramma, nel rispetto delle seguenti condizioni: la domanda di partecipazione può essere anticipata via fax o fonogramma, entro la scadenza del termine, purchè sia inviata completa di tutta la documentazione da allegare (non è sufficiente, pertanto, l’invio della sola istanza) e purchè l’originale risulti spedito entro e non oltre il termine medesimo; sarà cura del concorrente precostituirsi la prova della spedizione entro il termine stabilito; in mancanza di tale prova sarà disposta l’esclusione dalla procedura. Non sono ritenute valide, sino all’introduzione della firma digitale, le richieste di partecipazione inviate tramite via telematica.

Della consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data.

Si consiglia di indicare sull’esterno della busta la data e l’ora limite per la consegna.

 

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione, indicate nel successivo Paragrafo 4.2), possono essere contenute cumulativamente in un’unica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazione sostitutiva di certificazioni) e 47 (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed essere rese unitamente alla richiesta di essere invitati. Potrà essere utilizzato anche l’allegato fac simile.

 

Nel caso di imprese che intendano associarsi in raggruppamento temporaneo, la domanda e la  documentazione richiesta dovranno essere sottoscritte con particolari modalità dal legale rappresentante o da un procuratore di ogni impresa associata, secondo le specifiche indicazioni riportate al successivo Paragrafo 4.2, indicando la qualifica attribuita a ciascuna impresa nell’ambito del raggruppamento e l’indicazione del tipo di raggruppamento che si intende costituire.

 

Nel  medesimo Paragrafo 4.2, inoltre, sono contenute particolari indicazioni relative alla presentazione della documentazione richiesta da parte dei consorzi.

 

Ai sensi dell’articolo 38 del citato D.P.R. n. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non necessitano di autentica della sottoscrizione: esse possono essere sottoscritte alla presenza del funzionario che le riceve oppure sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore, che deve essere inserito nel fascicolo unitamente all’istanza.

 

Il mancato rispetto delle modalità descritte al presente punto comporta l’obbligo di regolarizzazione entro un termine fissato dall’Amministrazione: la mancata regolarizzazione comporta l’esclusione dalle future fasi della gara.

 

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dall’Amministrazione in capo all’impresa aggiudicataria; l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere a verifica delle medesime dichiarazioni anche in capo ad imprese non aggiudicatarie, ai sensi dell’articolo 41, comma 5, della L.P. 26/93. Si richiamano le conseguenze penali in caso di false dichiarazioni.

 

4.2) DOCUMENTI DA PRESENTARE

 

Ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, a comprova del possesso dei requisiti richiesti dal presente bando di gara, alla richiesta di essere invitata alla gara il concorrente deve allegare, le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili, rese da un legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 4.1):

 

a) DICHIARAZIONE relativa al possesso dell’Attestazione rilasciata da una SOA, con specifico riferimento alla categoria e classifica di iscrizione richiesti ai sensi del precedente Paragrafo 3, comprensiva dell’attestazione del possesso della dichiarazione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera r) del D.P.R. 25/1/2000 n. 34, ossia del documento che dimostra il possesso del sistema di qualità aziendale, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000, come specificati all’articolo 4 del DPR 25/1/2000 n. 34;

qualora l’attestazione SOA riporti l’indicazione del possesso della certificazione di qualità che risulti scaduta alla data stabilita per la presentazione della richiesta di partecipazione, il concorrente dovrà dichiarare di possedere l’Attestazione medesima, in corso di validità, e di avere richiesto all’organismo di attestazione (SOA) l’adeguamento della propria attestazione, al fine dell’annotazione in essa della certificazione del sistema di qualità.

 

NOTA: la mancata presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a) comporta l’esclusione dalla gara. Si precisa, altresì,  che l’attestazione SOA e la certificazione di qualità devono essere in corso di validità – a pena di esclusione dalla gara - sia al momento della presentazione della richiesta di invito sia al momento di effettuazione della preselezione delle Imprese da invitare. Qualora il termine per l’effettuazione della verifica triennale dell’attestazione SOA (oppure, se la verifica triennale è già stata verificata, la durata quinquennale dell’attestazione SOA) e/o la certificazione di qualità siano scadute al momento di effettuazione della preselezione, l’Amministrazione provvede a verificare – mediante interrogazione del casellario informatico pubblicato sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti - se le stesse siano state aggiornate. L’impresa È ESCLUSA DALLA GARA se alla data di effettuazione della preselezione l’attestazione SOA e/o la certificazione di qualità risultano scadute.

 

b)   DICHIARAZIONE attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), b), c), d), e), g), h) della L.P. 26/93 e successive modifiche, pena l’esclusione nel caso di mancanza anche di una sola delle indicazioni richieste. Potrà essere ammessa la successiva integrazione solo nel caso in cui, in relazione alle singole dichiarazioni sulle specifiche cause di esclusione di cui al citato articolo 35, tali dichiarazioni siano state presentate in modo incompleto o non chiaro.

 

L’articolo 35 della L.P. n. 26/1993, nel testo vigente, prevede:

1. È escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non può stipulare i relativi contratti il concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera a);

c) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale. Il divieto opera se la sentenza è stata emessa: nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altri tipi di società o consorzi. Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e) che non sia in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva  previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, ivi compresi i versamenti alla cassa edile, secondo la legislazione italiana e i contratti collettivi vigenti o, se trattasi di soggetto di altro Stato, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

g) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

 

Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell’inesistenza a carico dei soggetti individuati all’articolo 35, comma 1, lett. c) della L.P. 26/93 delle condanne di cui sopra (compresi i decreti penali di condanna e le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione), la dichiarazione attestante l’inesistenza della causa di esclusione di cui al medesimo comma 1 lett. c) dell’articolo 35 dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell’allegato modello di dichiarazione.

 

Si invitano i concorrenti a considerare che, ai fini di non incorrere in false dichiarazioni, è opportuno dichiarare le sentenze di condanna passate in giudicato e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti individuati nell’articolo 35, c. 1 lett. c) della L.P. 26/93, che potrebbero essere valutati dall’Amministrazione come incidenti sull’affidabilità morale e professionale, specificando i seguenti elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; entità della pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del fatto.

 

Si informa che ai fini della valutazione dell’incidenza sull’affidabilità morale e professionale dei reati, l’Amministrazione appaltante applica le seguenti direttive:

1. provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell’articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati: partecipazione a un’organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p.  associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.); corruzione (art. 319 c.p.); frode che lede gli interessi della Comunità europea ( malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898); riciclaggio (art. 648 bis c.p.);

2.   provvede ad escludere o ad ammettere previa valutazione dell’incidenza del reato sull’affidabilità morale e professionale nei seguenti casi:

2.a)    reati contro l’ordine pubblico;

2.b)    reati contro il patrimonio;

2.c)    reati contro la pubblica amministrazione;

2.d)    reati contro la fede pubblica;

2.e)    altri reati se relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.

La valutazione dell’incidenza del reato avverrà con il supporto della struttura competente sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione, acquisendo, se del caso, la sentenza e il certificato del casellario giudiziale:

ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione;

valutazione del fatto e della condotta;

inerenza del reato all’oggetto dell’appalto;

tempo trascorso dalla commissione del reato;

presenza di recidiva;

entità della pena comminata rispetto a quella edittale;

elemento psicologico;.

3.    provvede ad ammettere alle procedure di gara nei seguenti casi:

- reati contravvenzionali, fermo restando la necessità di valutazione qualora vi sia sussistenza di attinenza all’oggetto dell’appalto;

-  in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. quando sono trascorsi più di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l’imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole,  trova applicazione automatica l’art. 445 del c.p.p.;

- in caso di decreto penale di condanna, quando dal momento in cui lo stesso è divenuto irrevocabile sono trascorsi rispettivamente più di 5 anni se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l’imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole,  trova applicazione automatica l’art. 460 c. 5 del c.p.p.;

- per i reati indicati al precedente punto 1, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: l’estinzione opera esclusivamente a seguito della riabilitazione di cui all’art. 178 del c.p. e, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., o di decreto penale, a seguito di dichiarazione conseguente all’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p.;

- nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per  atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell’organo deliberante.

 

Qualora l’impresa non abbia l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, dovrà essere dichiarato – in relazione al requisito di cui alla lettera e) dell’articolo 35, comma 1, della L.P. n. 26/1993 e ss. mm.,  che l’impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, secondo la legislazione italiana o dello Stato di residenza, con riferimento all’INPS e INAIL, specificando che la mancanza di riferimento alla Cassa Edile discende dalla non configurabilità in capo all’impresa dell’obbligo suddetto. 

 

c) dichiarazione attestante, a norma dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68:

- che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  e  che sono stati adempiuti tutti gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 (sono richieste, pena l’esclusione, entrambe le dichiarazioni);

nel caso in cui l’impresa non sia tenuta al rispetto delle norme della legge medesima, la dichiarazione dovrà precisarne le motivazioni, o in relazione al fatto che l’impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici oppure, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, perché non ha proceduto – successivamente al 18 gennaio 2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico (tale motivazione può essere utilizzata non oltre 60 giorni successivi alla seconda assunzione successiva al 18 gennaio 2000);

 

d) dichiarazione attestante che l’impresa non è soggetta all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e che non ha in corso provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’articolo 14 (“Disposizioni  per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela  della salute e sicurezza dei lavoratori”), comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

 

e) dichiarazione attestante, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m–bis), introdotta con il D.lgs. 31/7/2007 n. 113, che all’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

 

f) dichiarazione attestante che l’impresa non si trova nella situazione interdittiva di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m–ter), del D.lgs. n. 163/2006, introdotta con la Legge 15.07.2009 n. 94, in base alla quale sono escluse dalla gara le imprese i cui legali rappresentanti e/o direttori tecnici (nonchè, in relazione al tipo di società, i soggetti di cui alla lettera a2), nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito con modificazioni nella Legge 12/7/1991 n. 203, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste dall’articolo 10 della Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche, abbiano omesso di denunciare i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24/11/1981 n. 689. Si specifica che , a norma dell’ultima parte del citato dall’articolo 38, comma 1, lettera m–ter), del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, l’eventuale omessa denuncia deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, dalla Procura procedente e pubblicati sul sito dell’Osservatorio di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 163/2006;

 

g) DICHIARAZIONE attestante di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla gara, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in alcuna delle situazioni indicate all’articolo 38, comma 1, lett. m-quater) del D.lgs. n. 163/2006, introdotta con D.L.25/9/2009 n. 135, ossia di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,  che abbia comportato l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale, al quale sia riconducibile anche l’impresa dichiarante;

in alternativa, il concorrente potrà dichiarare la situazione di controllo formale con altri concorrenti alla gara – elencando i soggetti medesimi - o l’esistenza di una qualsiasi relazione, anche di fatto, con gli stessi; in tal caso, contestualmente, dovrà essere dichiarato che il rapporto di controllo (o la relazione) è ininfluente al fine della formulazione dell’offerta, e che nella fase di presentazione della stessa saranno indicati tutti gli elementi, alla luce del concreto assetto dei rapporti societari, atti a dimostrare che il rapporto di controllo (o la relazione) non comporta che l’offerta possa essere imputata ad un unico centro decisionale;

 

h) dichiarazione attestante di non trovarsi nella situazione indicata all’articolo 20, commi 10 e 11, della L.P. n. 26/1993 e successive modificazioni, ossia di non aver assunto funzione di progettista o prestato attività di studio o consulenza, nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile con i progettisti medesimi.

 

L’omessa presentazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni di cui al presente Paragrafo 4.2) comporta l’esclusione dalla gara. Si precisa che, ferma restando la potestà discrezionale al riguardo dell’autorità che presiede la gara, la possibilità di completare o chiarire la documentazione presentata è ammessa, ai sensi dell’articolo 46 del D. Lgs. n. 163/2006, nei casi in cui riguardi il solo completamento o la sola chiarificazione della documentazione già esibita, che risulti incompleta o non chiara, e non anche ad atti o dichiarazioni mancanti. Nel caso in cui pertanto, relativamente alle diverse specifiche situazioni di cui alle lettere sopra richiamate, la dichiarazione sia del tutto mancante, o fisicamente incompleta, o assolutamente inidonea, o non corrispondente a quella prevista ovvero, ancora, in caso di mancanza delle prescritte sottoscrizioni, non è consentita – in ossequio al principio della par condicio tra concorrenti – la regolarizzazione o l’integrazione della documentazione.

Si coglie l’occasione per rilevare che, in via generale, l’integrazione e la regolarizzazione documentale non sono ammesse nei casi in cui il bando di gara sanziona espressamente  on l’esclusione il mancato rispetto dell’adempimento richiesto.


ULTERIORE DOCUMENTAZIONE richiesta alle ASSOCIAZIONI TEMPORANEEE DI IMPRESE ed ai CONSORZI.

 

Alle Associazioni temporanee è richiesto di presentare la documentazione sopra indicata con riferimento a tutte le imprese che intendono associarsi: le relative dichiarazioni devono, pertanto, essere rese da un legale rappresentante di ogni impresa, o da un suo procuratore.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, la domanda relativa all’impresa/e mandante/i non sarà ammessa, fermo restando che l’impresa capogruppo potrà partecipare come singola, nel caso sia in possesso dei requisiti richiesti.

 

Ai Consorzi (stabili, ordinari, fra imprese artigiane e fra società, come indicati all’articolo 36, comma 1, della L.P. n. 26/1993 e successive modificazioni), oltre alla documentazione di cui sopra, è richiesto inoltre di presentare:

- dichiarazione resa dal legale rappresentante del Consorzio stesso o da persona abilitata ad impegnarlo validamente, recante l'indicazione, per le finalità di cui all’articolo 36, comma 4 bis, della L.P. n. 26/1993 e successive modificazioni, delle Imprese o delle Cooperative per conto delle quali il Consorzio stesso partecipa alla gara;

- dichiarazione resa dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese o delle cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara contenenti le attestazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del presente paragrafo; nel caso dei consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, la dichiarazione di cui alla lettera a) (Attestazione SOA) e la dichiarazione di cui alla lettera e) relativa alla non avvenuta sospensione o decadenza della attestazione medesima devono essere eventualmente presentate, con riferimento alle imprese consorziate, qualora il Consorzio debba dimostrare il possesso dei suddetti requisiti da parte delle medesime. E’ in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate per conto delle quali partecipa alla gara, secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara.

 

Si ribadisce che le imprese e le società cooperative così individuate non potranno partecipare singolarmente alla gara, non potranno essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, non potranno essere associate in un raggruppamento temporaneo di imprese partecipante alla gara, nè potranno trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. con altra impresa partecipante alla gara o in una qualsiasi relazione con altre partecipanti in assenza della documentazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m- quater, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. dalla quale risulti che le offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale, secondo quanto sopra evidenziato.

 

Sin d’ora si avverte che, nella fase successiva, in sede di presentazione dell’offerta:

- tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento dovranno integrare la documentazione richiesta con una dichiarazione di impegno a conferire all’impresa designata quale capogruppo, in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, il mandato collettivo speciale con rappresentanza, per la stipula del contratto in nome e per conto delle mandanti;

- i concorrenti selezionati per la partecipazione alla successiva fase di presentazione dell’offerta dovranno provvedere al pagamento dell’importo di euro 40,00, quale contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005 n. 266.

 

Sulla base delle dichiarazioni di cui sopra, presentate dalle imprese a corredo della domanda di essere invitate, l’Amministrazione procederà alla verifica della documentazione e dei requisiti. Successivamente, entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine previste nel presente bando, il responsabile del procedimento provvederà ad inviare le lettere di invito ai concorrenti risultati idonei che abbiano presentato regolarmente la documentazione richiesta.


Paragrafo 5  SUBAPPALTI

 

Ai sensi del disposto dell'articolo 118 del D.lgs. n. 163/2006 nonché dell'art. 42 L.P. 26/93 e successive modificazioni, le opere rientranti nella categoria prevalente, così come risultanti dal Capitolato speciale di appalto, sono subappaltabili o affidabili in cottimo per l’intero loro importo, ma entro il limite massimo del 30% dell'importo dei lavori rientranti nella categoria prevalente, dato dalla somma dell’offerta relativa ai lavori appartenenti alla categoria prevalente stessa e degli oneri per la sicurezza stabiliti per la categoria stessa come sopra evidenziati.

Per i lavori rientranti nelle categorie diverse dalla prevalente e scorporate, sopra individuate, il subappalto è consentito per l’intero loro importo come risultante dall’offerta, maggiorato degli oneri per la sicurezza.

 

Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del D.lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 141, comma 5, del DPR n. 554/99, rientrano nella disciplina del subappalto anche i contratti aventi ad oggetto attività – poste in opera nel cantiere cui si riferisce l’appalto - che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

Si precisa, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, che l’Amministrazione appaltante non intende provvedere a corrispondere direttamente ai subappaltatori o ai cottimisti gli importi dei lavori dagli stessi eseguiti e pertanto sarà fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'aggiudicatario via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza di tali adempimenti si procederà ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93.

Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/99, i consorzi stabili di imprese hanno facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Ulteriori condizioni di ammissibilità del subappalto, ai sensi dell’articolo 118 del d.lgs n. 163/2006, saranno specificatamente indicate nell’invito di gara.

L’indicazione da parte dei concorrenti delle specifiche lavorazioni per le quali si intende chiedere il subappalto sarà comunque effettuata successivamente, nella fase di presentazione dell’offerta.

 

Paragrafo 6 NORME ULTERIORI

 

a) Modifiche societarie.

L’impresa richiedente che ha effettuato recentemente o ha in corso trasformazioni societarie o conferimenti in società preesistenti o di nuova costituzione e, per tali motivi, incontri difficoltà nel produrre la documentazione richiesta nel presente bando, è ammessa a partecipare alla gara subordinatamente alla produzione:

-  delle dichiarazioni di cui al Paragrafo 4.2 riferiti all’impresa conferita o preesistente, qualora sussista l’impossibilità di dichiararli nei confronti dell’impresa trasformata o di nuova costituzione. L’Amministrazione procede successivamente alla verifica dell’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 35 della L.P. 26/93 ess. mm. nei confronti della Società o Impresa di nuova costituzione risultante dalla trasformazione o dal conferimento;

- di copia notarile, in carta legale o resa legale, dell’atto costitutivo della società di nuova costituzione o dell’atto di trasformazione dell’Impresa preesistente o dell’atto di conferimento dell’impresa cessata;

Ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla gara si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. 2 agosto 1985 n. 382.

 

b)  Cauzioni.

     Provvisoria: nella fase successiva, all’atto della presentazione dell’offerta i concorrenti dovranno presentare i documenti comprovanti la costituzione di un deposito cauzionale (cauzione provvisoria), secondo le modalità che verranno successivamente indicate nell’invito alla gara, per un ammontare pari al 5% (cinquepercento) dell’importo a base di gara (salva la riduzione del 50% - ai sensi dell’articolo 40, comma 7, e dell’articolo 75, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006 - nel caso in cui l’impresa sia in possesso della certificazione di sistema di qualità), a garanzia della stipulazione del contratto nel caso di aggiudicazione.

  Definitiva: prima della stipulazione del contratto d’appalto con il concorrente risultato aggiudicatario, sarà richiesta allo stesso la costituzione di una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), secondo le modalità che verranno indicate nella lettera di invito, per un ammontare pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale (salva la riduzione del 50% ai sensi dell’articolo 40, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006), a garanzia delle obbligazioni assunte con il medesimo contratto. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento  (articolo 113, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006). La garanzia sarà svincolata gradualmente in corso d’opera secondo quanto prevede il medesimo articolo 113 (comma 3). I contenuti della cauzione definitiva debbono rispettare, salvo precisazioni che saranno contenute nella lettera di invito, gli schemi tipo di polizze approvati con D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

 

c) Polizze di assicurazione.

A norma dell’articolo 129, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 103 del D.P.R. n. 554/1999, l’impresa appaltatrice è obbligata a stipulare  le seguenti polizze assicurative ed a consegnarne copia all’Amministrazione prima della stipula del contratto e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori:

- una polizza di assicurazione (CAR ALL RISKS) che copra i danni subiti dall’Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali: Partita 1 (Opere) somma assicurata pari all’importo di aggiudicazione; Partita 2 (Opere preesistenti) euro 300.000,00 ; Partita 3 (Demolizioni e sgombero) euro 100.000,00;

- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale almeno pari ad euro 500.000,00 per  sinistro.

I contenuti delle polizze assicurative debbono rispettare quanto previsto dal capitolato speciale di appalto e, salvo precisazioni che saranno contenute nella lettera di invito, gli schemi tipo approvati con D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

 

d) Supplenza (diritto di interpello).

   In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, l’Amministrazione comunale potrà provvedere all’affidamento dei lavori interpellando le imprese che hanno partecipato originariamente alla procedura di gara secondo quanto prevede l’articolo 140, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 163/2006. In caso di fallimento o indisponibilità dei soggetti interpellati, trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’articolo 140 medesimo.

 

e) Sicurezza sul cantiere.

L’appalto è soggetto alle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche. Il piano di sicurezza e di coordinamento, approvato unitamente al progetto, fa obbligatoriamente parte integrante del contratto di appalto.

Si richiamano gli adempimenti richiesti alle imprese appaltatrici previsti dal decreto n. 81/2008 medesimo, prima della consegna dei lavori (tra cui l’esibizione della documentazione indicata nell’allegato XVII richiamato nell’articolo 90, comma 9 del decreto stesso) e in corso d’opera.

 

f) Controversie.

Si precisa che, anche in deroga da quanto eventualmente indicato nel capitolato speciale, per la risoluzione delle controversie eventualmente insorgenti tra l’Amministrazione e l’appaltatore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 58 bis della L.P. n. 26/93, introdotto con L.P. 15/12/2004 n. 10 (accordo bonario), nonché l’articolo 240 del d.lgs. n. 163/2006. Il ricorso all’arbitrato potrà essere  attivato solo con il consenso dell’Amministrazione.

 

g) Indicazioni finali

Ove non pervenga più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta (art. 31 L.P. 26/93).

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, decorsi 180 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione dell’offerta senza che il contratto sia stato stipulato e semprechè il ritardo non sia a loro parzialmente o totalmente imputabile.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del D.P.R. 955/1982 in materia di bollo, l’Amministrazione potrà procedere all’esclusione del concorrente dalla gara nei casi in cui ciò sia espressamente previsto dal presente bando oppure in caso di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta o inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora venga meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la “par condicio” dei concorrenti o si concretizzi una violazione delle norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.

Gli elaborati tecnici ed il capitolato d'appalto, con l’elenco prezzi, sono in visione presso l’Ufficio Lavori pubblici del Comune.

Si allega l’informativa relativa al trattamento dei dati, ai sensi del Decr. leg.vo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche nonché un facsimile delle dichiarazioni richieste.

Responsabile del presente procedimento di gara è il Responsabile dell’Area Tecnica geom. Remo Maturi.

Il presente bando viene pubblicato, ai sensi dell’art. 27 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, all'albo pretorio del Comune dal giorno 20 APRILE 2010 al giorno 30 APRILE 2010.

Nell’invito a partecipare alla gara saranno ulteriormente specificate le modalità di partecipazione e le obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione.

 

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Geom. Remo Maturi

 

 

Spett.le

Comune di Pinzolo

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Viale Della Pace, 8

38086 PINZOLO (TN)

 

 

OGGETTO:  Appalto lavori di “Riqualificazione tecnologica, impiantistica e funzionale di parte della P.M. 117 – Centro Rainalter – Corpo sud-ovest - p.ed. 660 C.c. Pinzolo, Loc. Madonna di Campiglio – OPERE MURARIE E AFFINI”. Licitazione. Dichiarazione allegata alla richiesta di invito.

 

 

Il sottoscritto_________________________nato a______________il__________ in qualità di legale rappresentante dell'impresa  _______________________codice fiscale n._______________ e partita I.V.A. n.____ con sede legale in____________________ via___________ _______ n.____ tel.__________ fax________________ e-mail _______________

 

DICHIARA

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000):

 

a) che l’Impresa ______________________________ è in possesso di adeguata attestazione, rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, con riferimento alle seguenti categorie e classifiche di iscrizione (con riferimento alle categorie comprese nel presente appalto):

 

categoria  

classifica

categoria  

classifica

categoria  

classifica

categoria  

classifica

 

(se il concorrente partecipa per  un importo corrispondente  o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati;

 

(La certificazione S.O.A. e l’indicazione nella stessa riportata  del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui sopra, dovranno essere in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione indicato nel bando di gara, pena l’esclusione.

Si precisa che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità devono essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000).

 

OPPURE

(qualora l’attestazione SOA riporti l’indicazione del possesso della certificazione di qualità   scaduta al termine per la presentazione della richiesta di partecipazione, il concorrente che partecipa per  un importo corrispondente  o superiore alla classifica III dovrà dichiarare quanto segue):

a)  che l’Impresa ________________________________________ è in possesso di adeguata attestazione, rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, con riferimento alle seguenti categorie e classifiche di iscrizione:

categoria  

classifica

categoria  

classifica

categoria  

classifica

categoria  

classifica

  

Dichiara  inoltre che l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, in corso di validità e che ha richiesto all’organismo di attestazione (SOA) l’adeguamento della propria attestazione,  al fine dell’annotazione in essa della certificazione del sistema di qualità;

 

(NOTA: La certificazione S.O.A. e  la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 dovranno essere in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione indicato nel del bando di gara, pena l’esclusione. La richiesta all’organismo di attestazione (SOA) dell’adeguamento della propria attestazione al fine dell’annotazione in essa della certificazione del sistema di qualità, dovrà essere avvenuta entro lo stesso termine, pena l’esclusione.

Si precisa che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità devono essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000).

b) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1 lettere a), b), c), d), e), g) ed h) della L.P. 26/93 e s.m..

 

Si consiglia il concorrente di dichiarare le sentenze di condanna  e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti individuati dall’articolo 35, comma 1 lett. c), della L.P. 26/93, che potrebbero essere valutati dall’Amministrazione come incidenti sull’affidabilità morale e professionale, specificando i seguenti elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; entità della pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del fatto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

eventualmente: e di non essere a conoscenza del verificarsi degli eventi sopradescritti nella presente punto a carico dei soggetti sotto indicati:

il/i direttore/i tecnico/i dell'impresa, signor/i ______

__________________________________________________________________

i procuratori che rappresentano l'impresa nella presente procedura, signor/i :

__________________________________________________________________

 

(in caso di società di capitali) gli amministratori muniti dei potere di rappresentanza, signor/i:

___________________________________________________________________

(in caso di società in nome collettivo) i soci della società, signor/i:

_________________________________________________________________

di cui i signori ________________________________ muniti dei potere di rappresentanza;

(in caso di società in accomandita semplice) i soci accomandatari, signor/i:

__________________________________________________________________

 

(Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell’inesistenza a carico dei soggetti individuati all’art. 35, c. 1 lett. c) della L.P. 26/93  delle condanne di cui sopra – compresi i decreti penali di condanna e le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione - la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi)

 

(da compilare solo nel caso ricorrano i presupposti)

 - che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (indicare nominativi e carica ricoperta):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o decreti penali di condanna per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti  o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, (specificare i seguenti elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; entità della pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del fatto, atti e misure di dissociazione adottati):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Per quanto attiene i criteri  adottati dall’Amministrazione per la  valutazione dell’incidenza delle condanne sull’affidabilita’ morale e professionale si veda il bando di gara.

 

c)  a norma dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68:

- che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

- che sono stati adempiuti tutti gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;

(oppure:  che l'impresa non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupante meno di 15 dipendenti oppure in quanto occupante un numero di dipendenti superiore a 15 ed inferiore a 35 specificando in tale ultimo caso di non aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

 

d) che l’impresa non è soggetta all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 del comma 2, lettera c), del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e che non ha in corso provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’articolo 14 (“Disposizioni per il contrasto del lavoro iregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”), comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

 

e) che all’impresa, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m–bis), introdotta con il D.lgs. 31/7/2007 n. 113, non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA  per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

 

f)  che l’impresa non si trova nella situazione interdittiva di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m–ter), del D.lgs. n. 163/2006, introdotta con la Legge 15.07.2009 n. 94 (omessa denuncia, nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando, dei fatti connessi ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste dall’articolo 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche);

 

g) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una delle situazioni vietate dall’articolo 38, comma 1, lettera m-quater, del D.lgs. n. 163/2006, introdotta dal D.L. 25/9/2009 n. 135, ossia in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale, al quale sia riconducibile anche l’impresa dichiarante;

 

oppure:

g) di trovarsi in una situazione di controllo formale nei confronti dei concorrenti che di seguito si riportano (indicare per ogni Impresa denominazione, ragione sociale e sede), ma che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-quater, del D.lgs. n. 163/2006, introdotto con il D.L. n. 135/2009, alla luce ed in conseguenza del concreto assetto dei rapporti societari, il rapporto di controllo formale (o la relazione) con i concorrenti suddetti è ininfluente nella formulazione dell’offerta, come dettagliatamente si verrà a specificare in apposita documentazione in sede di presentazione della stessa;

 

h) di non aver assunto, come richiesto dall’articolo 20, commi 10 e 11, della L.p. n. 26/1993, funzione di progettista nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, né svolto attività di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile con i progettisti medesimi;


(eventuale: di essere iscritto nel Registro delle Cooperative o nel Registro Prefettizio (estremi d’iscrizione) ____________________ e che non sono intervenute, dopo l’iscrizione, variazioni

oppure

che dopo l’iscrizione sono intervenute le seguenti variazioni _________________ (**);

 

Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura sia inoltrata ai seguente recapito

____________________________________________________________

Tel. __________________  Fax __________________________________


Data   firma

 

Allegati:

-  copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

 

Note:

(*) Il quinquennio di riferimento è il periodo 2005 - 2009: nel caso in cui la dichiarazione relativa alla cifra d’affari si riferisca al periodo 2004 – 2008, la dichiarazione deve contenere la precisazione che il mancato riferimento all’anno 2009 discende dalla mancata presentazione della dichiarazione IVA o dal modello unico relativi all’anno 2008 oppure dalla mancata approvazione del bilancio concernente l’anno 2009 medesimo in conseguenza dei termini normativamente fissati per tali adempimenti; la dichiarazione relativa all’esecuzione nel quinquennio di lavori nella categoria prevalente deve invece riferirsi in ogni caso al quinquennio 2005 - 2009. 

(**) Tale ulteriore dichiarazione va resa solo nel caso di consorzi di impresa di cui all’art. 2602 del codice civile, di consorzi di imprese artigiane e di consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25/6/ 1909 n. 422 e s.m. Devono essere in tali casi indicate inoltre le imprese e le società cooperative per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara.

NOTA BENE: Si ricorda che nel caso di associazione di imprese o consorzi occorre indicare i requisiti dell’impresa capogruppo e delle mandanti o consorziate.

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