Comune di Pinzolo, Madonna di Campiglio, S. Antonio di Mavignola

I.Mu.P. 2012

Imposta Municipale Propria.
 
Alla luce del complesso contesto normativo,

[...]

Bando di concorso per la realizzazione di un'opera al PalaDolomiti

In allegato, scaricabile in PDF, la documentazione relativa al Bando di Concorso per la realizzazione

[...]

Disciplina raccolta funghi


ATTENZIONE il nuovo conto corrente postale per il pagamento della somma da corrispondere

[...]

PalaDolomiti Pinzolo - tariffe per l'utilizzo delle sale.

Approvate con delibera di Giunta nr. 7 dd. 18.01.2011

EMAS - Gestione Ambientale Verificata

Il Comune di Pinzolo ha ottenuto la certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

[...]

Pinzolo e il "Marchio Family"

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle politiche

[...]

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n° e data

75

11 mag 2010

Iniziativa "Una Chiesa per Paganica" - concessione contributo all'Associazione "Caritas di Bergamo Diakonia Onlus" pre interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto nell'aprile 2009.

Delibere, GIUNTA

In pubblicazione fino al 24 mag 2010

Contenuto

LA GIUNTA COMUNALE

 

Evidenziato che l'art. 7 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13 prevede l'erogazione di benefici economici e trasferimenti a persone od enti pubblici e privati previa determinazione e pubblicazione dei criteri e modalità cui l'Amministrazione deve attenersi;

 

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 108 dd. 10.10.2007, esecutiva, e ss.mm. con la quale si approvava il nuovo Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni e Soggetti Privati;

 

Esaminato l’art. 5 comma 2 del suddetto Regolamento che testualmente recita: “In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d’interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alla quale l’Ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all’art. 19 della Legge 68/93 e successive modifiche. I contributi non devono sovrapporsi a interventi che per legge sono attribuiti ad altri enti”;

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 12 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ed Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati, viene indicato fra i settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti le del volontariato sociale e in particolare ai sensi dell’art. 17:

  • al sostegno di Enti ed Associazioni che operano nel volontariato nel settore sociale e dell’assistenza a favore di persone in stato di bisogno o a supporto dei servizi sociali istituzionali;
  • alla prestazione di forme e di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale.

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell’effettiva rilevanza sociale sia dell’attività già svolta che di quella programmata e dell’interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo con il quale concorre alla promozione del volontariato sociale;

 

Visto in particolare l’art 24 “Criteri per l’erogazione dei contributi a sostegno dell’attività del volontariato sociale” del Regolamento in questione;

 

Preso atto che la richiesta di contributo di cui sopra rientra pienamente nei criteri stabiliti per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 24 del Regolamento comunale in materia di contributi;

 

Rilevato che l’art. 7 comma 4) del Regolamento comunale in materia di contributi stabilisce che l’esame e la formazione del piano di riparto avviene in tre tornate all’anno nei mesi di febbraio, maggio e novembre di ogni anno;

 

Visto l’art. 2 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici, Associazioni e Soggetti Privati “Natura delle provvidenze” che prevede la forma del contributo, quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si assume solo una parte dell’onere complessivo, comunque in misura non superiore rispettivamente all’80%, 50% e 30% della spesa ritenuta ammissibile da individuare di volta in volta nel provvedimento di assegnazione con apposita motivazione;

 

Visto l’art. 11 del Regolamento suddetto che fissa le modalità di erogazione delle provvidenze come di seguito:

-   per l’80% ad esecutività del provvedimento di assegnazione;

-   il saldo, pari al restante 20%, su presentazione della seguente documentazione:

  • relazione consuntiva sull'attività ammessa a finanziamento;
  • rendiconto finanziario (entrate-uscite) dell’attività ammessa a contributo;
  • giustificativi di spesa relativi all’attività/manifestazione o all’attrezzatura/mezzi ammesse a contributo fino all’importo del contributo assegnato.

I giustificativi di spesa devono essere costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi già quietanzati al momento della presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione.

L’autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene accettata per la sola rendicontazione di spese che, per loro natura, non siano documentabili con fatture o altri documenti fiscalmente validi;

  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all’attività o all’attrezzatura ammesse a contributo.

1. La liquidazione del saldo potrà essere rideterminata, fino alla revoca dell'assegnazione ed al recupero delle anticipazioni già corrisposte:

ü  nel caso di sostanziali difformità fra il bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo effettivamente prodotto e documentato;

ü  se il disavanzo esposto nel rendiconto finanziario è inferiore all’importo del contributo concesso;

ü  ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle iniziative.

2. Nel caso di pareggio senza il contributo del Comune o di avanzo con o senza il contributo del Comune nel rendiconto finanziario, il contributo assegnato sarà revocato;

 

Richiamato il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L e il vigente Statuto del Comune di Pinzolo;

 

Fatto presente che in data 6 aprile 2009, come a tutti purtroppo noto, le popolazioni dell’Abruzzo sono state colpite da un forte sisma con epicentro a circa 10 km da l’Aquila, che ha causato gravissime conseguenze sulla vita, sull’incolumità delle persone e sul patrimonio edilizio pubblico e privato;

 

Atteso che la Giunta provinciale ha autorizzato l’intervento dell’apparato provinciale della protezione civile in Abruzzo con deliberazione n. 808 del 9 aprile 2009;

 

Vista la volontà di promuovere una raccolta di fondi per realizzare nell’abitato di Paganica (AQ) una chiesa che funga da punto di aggregazione per la Comunità;

 

Che detta iniziativa, anticipata verbalmente ed a mezzo posta elettronica, è stata accolta informalmente dai Comuni di Carisolo, Giustino, Massimeno, Pelugo (con 5.000,00 €), Strembo, Bocenago; il Comune di Vigo Rendena ha fatto sapere che la disponibilità è subordinata al passaggio in Consiglio Comunale; il Comune di Caderzone Terme ha comunicato invece di non essere pronto a sostenere l'iniziativa;

 

Che il costo globale della struttura (Chiesa + sala pluriuso) avrà un costo complessivo di circa 480.000,00 Euro;

Che i soggetti impegnati a partecipare attivamente ed economicamente alla realizzazione dell’opera sono la Caritas di Bergamo, la Diocesi di Trento, le casse Rurali locali, i Gruppi Volontari, le Parrocchie ed i Comuni della Val Rendena;

 

Vista la straordinarietà dell’intervento e sentita la parrocchia di Paganica e la Caritas di Bergamo, dopo attenta valutazione, si è convenuto di affidare alla ONLUS Caritas di Bergamo Diakonia il compito di portare avanti operativamente il progetto al fine di snellire ogni passaggio burocratico e di evitare ulteriori costi (vd. donazione dell’opera, registrazioni, transizioni varie, ecc.);

 

Tale Onlus, che si è impegnata a rendicontare a tutti i soggetti che partecipano all’iniziativa l’avanzamento e l’andamento dei lavori, è già presente sul territorio abruzzese con altri progetti, tra cui la realizzazione di una palestra proprio nell’abitato di Paganica, dove è presente un sacerdote che fa parte della stessa Caritas Bergamo. Detta Onlus si farà quindi carico di seguire l’appalto dei lavori, di esaminare i preventivi pervenuti e di individuare la Ditta più idonea alla realizzazione dell’opera;

 

Vista la nota dd. 17.02.2010 prot. n. 17/2010 dell’Associazione Diakonia - Onlus di Bergamo acquisita al ns. prot. 1556 del 19.02.2010 che in sostanza conferma la propria disponibilità e chiede l’adesione formale all’iniziativa in argomento;

 

Ritenuto quindi di aderire all’iniziativa al fine di promuovere interventi post emergenza a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma;

 

Convenuto di partecipare mediante un contributo a carico di questo Comune di € 63.400,00 su di un costo complessivo dell’intervento di circa € 480.000,00/490.000,00;

 

Ritenuto di richiedere all’Associazione Diakonia - Onlus di Bergamo la presentazione di un rendiconto degli interventi che verranno realizzati;

 

Atteso che il presente provvedimento è in perfetto accordo con gli intendimenti della Giunta Provinciale di Trento che ha ritenuto opportuno estendere il proprio intervento di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma, al di là della primissima fase di gestione dell’emergenza, impegnandosi alla realizzazione urgente di strutture atte a ricostruire un abitat idoneo ad ospitare le persone che sono rimaste prive di tutto;

 

Alla luce di quanto precede;

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Richiamata la premessa narrativa e ritenutola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

Preso atto dell’iniziativa descritta e ritenutola meritevole di adesione;

 

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;

 

Visto il Piano delle Politiche Sociali 2010 allegato alla deliberazione consiliare n. 111 dd. 29.12.2009 avente per oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Pinzolo esercizio finanziario 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2012 – Relazione Previsionale e Programmatica periodo triennale 2010/2012. Esame ed Approvazione”;

 

Visto che in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente è stato previsto apposito ed idoneo stanziamento per la concessione del contributo in argomento;

 

Richiamato il P.E.G. approvato con delibera della Giunta Comunale n. 01 dd. 11.01.2010 e ss.mm. e dato atto che la spesa prevista trova la seguente imputazione: - Programma n° 4 “ Servizi alla persona e alle imprese” – Centro di Costo C0108 “Altri servizi generali” – capitolo n° 7960 – oggetto “Contributi straordinari alle parrocchie ed intervento contributivo per costruzione di una nuova Chiesa in Abruzzo”;

 

Presa visione dei pareri favorevoli espressi con nota prot. n° 4965 di data 10.05.2010 ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L, dal responsabile dell’ufficio addetto per la regolarità tecnico - amministrativa e dal responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, attestante altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 19 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n° 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n° 4/L “ T.U.LL.RR. sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige;

 

Con voti unanimi favorevoli; 

 

DELIBERA

 

1.    di assegnare, per quanto esposto in premessa, all’Associazione Caritas di Bergamo Diakonia - Onlus un contributo per la realizzazione di una nuova Chiesa + sala pluriuso annessa nell’abitato Paganica, paese colpito dal terremoto del 06 aprile 2009, pari ad € 63.400,00=;

 

2.    di impegnare ed imputare la spesa derivante dal presente provvedimento nei seguenti termini:

  • al Programma n° 4 “ Servizi alla persona e alle imprese” – Centro di Costo C0108 “Altri servizi generali”, capitolo 7960 “Contributi straordinari alle Parrocchie ed intervento contributivo per costruzione di una nuova Chiesa in Abruzzo”, del Bilancio di Previsione 2010 sufficientemente disponibile – Piano Esecutivo di Gestione;

 

3.    di richiedere all’Associazione Diakonia - Onlus di Bergamo la presentazione di idonea documentazione riepilogativa della spesa sostenuta e con l’indicazione, a consuntivo, delle modalità di finanziamento della stessa;

 

4.    di demandare al Servizio Finanziario la puntuale verifica e i controlli necessari per la corretta erogazione delle somme;

 

5.    di dare atto che su tale contribuzione non è da applicarsi la ritenuta a titolo di acconto (art. 4 D.P.R. 63/72 - Risoluz. Minist. Direz. Generale II.DD. n. 11/027 dd. gennaio 1988) in quanto corrisposta ad Enti non commerciale, che occasionalmente può anche svolgere una qualche attività produttiva di reddito, anche in considerazione del fatto che il contributo in argomento è concesso esclusivamente per le attività dirette al perseguimento di fini istituzionali e/o per l’eventuale acquisto di beni strumentali propri dell'Ente e quindi assolutamente non concesso per carattere di commercialità;

 

6.    di comunicare la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’albo pretorio e telematico, ai Capigruppo Consiliari ai sensi di quanto disposto dall’articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L;

 

7.    di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

  • opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 – comma 3 bis – della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
  • ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, per i soggetti direttamente contemplati dalla presente deliberazione, dal giorno della scadenza della pubblicazione o, se successiva, dalla data della notificazione o comunicazione individuale;
  • ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione o comunicazione individuale.

 

Gp/pe


 

COMUNE DI PINZOLO    PROVINCIA DI TRENTO

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

Oggetto:

Iniziativa “Una chiesa per Paganica” - Concessione contributo all’associazione “Caritas di Bergamo Diakonia Onlus” per interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto nell'aprile 2009.

 

Prot. n. 4965

 

Proponente:     L’Assessore alle Politiche Sociali dott.ssa Binelli Giovanna

 

[_]   Deliberazione immediatamente eseguibile

 

L’Assessore alle Politiche Sociali

Binelli dott.ssa Giovanna

 

Lì 10.05.2010

______________________________________________________________________________

 

UFFICIO RAGIONERIA

 

Visto con parere favorevole, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, per la regolarità tecnico - amministrativa.

 

NOTE:


lì 10.05.2010

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 

Gallingani rag. Paolo

 

______________________________________________________________________________

 

UFFICIO RAGIONERIA

 

Visto con parere favorevole, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L, per la regolarità contabile, attestante altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 19 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n° 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n° 4/L “T.U.LL.RR. sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige” al Titolo 02° Uscita, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 07 cap. 7960,

 

in conto competenza del bilancio di previsione anno 2010 sufficientemente disponibile.

residui

 

lì 10.05.2010

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 

Gallingani rag. Paolo



pe

Allegati

Nessun allegato

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