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Si assenta ai sensi dell’art. 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L l’Assessore allo Sport Papa Roberto.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che in data 23.04.2010, prot. n. 4084 è pervenuta presso questa Sede municipale la richiesta dd. 20.04.2010 inoltrata dall'Associazione Tennis Club Madonna di Campiglio volta ad ottenere un contributo a sostegno dell’attività associativa anno 2010 e in data 10.02.2010 prot. n. 1165 è pervenuta richiesta dd. 10.02.2010 volta ad ottenere un contributo per l’acquisto di attrezzature;
Il Tennis Club Campiglio durante la stagione estiva organizza una serie di iniziative importanti tra le quali:
- apertura dei campi da tennis con conseguente disponibilità di maestri di tennis sin dal 15 giugno 2010;
- un torneo open nel periodo di ferragosto;
- corsi collettivi per bambini e lezioni private per tutte le età;
- possibilità per i più bravi di giocare con un palleggiatore altamente qualificato;
Il Tennis Club Madonna di Campiglio offre quindi al turismo un’alternativa di divertimento e passatempo, nonché un’opera di insegnamento ai bambini di uno sport sano a contatto con la natura;
Accertato che la finalità principale del suddetto sodalizio sportivo è quella di far avvicinare i giovani allo sport inteso come mezzo di educazione fisica e morale nonchè la promozione di attività ricreative;
Vista la documentazione allegata alla richiesta di contributo e precisamente:
- relazione sull’attività svolta;
- bilancio di previsione regolarmente sottofirmato;
- rendiconto regolarmente sottofirmato;
- verbali riguardanti elezione e assegnazione cariche sociali e relativi nominativi;
- dichiarazioni per esenzione ritenuta Irpef 4%;
- dichiarazione conformità dei bilanci;
Accertata la regolarità della domanda contributiva presentata per l’esercizio finanziario 2010 dal sopraccitato sodalizio sportivo;
Rilevata l’importanza sportiva della sopraccitata Associazione per l’intera comunità di Madonna di Campiglio;
Ritenuto che detto Sodalizio contribuisce alla diffusione dello sport nell’ambito del territorio comunale, coinvolgendo un numero rilevante di censiti e di giovani;
Visto l’art. 3, comma VI lettera h) dello Statuto Comunale approvato con delibera consiliare n. 53 dd. 04.09.2006, annovera fra i compiti del Comune anche quello di promuovere l'attività sportiva e ricreativa;
Dato atto che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 108 del 10.10.2007 e ss.mm., si approvava il nuovo Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni e Soggetti Privati;
Che ai sensi dell’art. 12 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ed Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati, viene indicato fra i settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti le attività sportive e ricreative del tempo libero ed in particolare ai sensi dell’art. 13:
ü alla promozione della pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani;
ü ad attività sportive amatoriali;
ü ad attività fisico-motorio del tempo libero;
ü a manifestazioni sportive di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva e al prestigio della comunità, o a parziale copertura di oneri sostenuti da Associazioni sportive per lavori a impianti di struttura di proprietà comunale in base a convenzioni;
Visto in particolare l’art. 20 “Criteri per l’erogazione dei contributi sportivi” del Regolamento in questione;
Dato atto che la concessione del contributo viene effettuata tenuto conto dell’effettiva rilevanza sportiva delle attività già svolte che di quelle programmate e nell’interesse che esse rivestono per la comunità locale e per i benefici che alla stessa apportano;
Preso atto che la richiesta di contributo di cui sopra rientra pienamente nei criteri stabiliti per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 20 del Regolamento comunale in materia di contributi sia per l’importanza sportiva dei sopraccitato Sodalizio per l’intera comunità di Madonna di Campiglio, sia perchè detto Sodalizio contribuisce alla diffusione dello sport nell’ambito del territorio comunale;
Rilevato che l’art. 7 comma 4) del Regolamento comunale in materia di contributi stabilisce che l’esame e la formazione del piano di riparto avviene in tre tornate all’anno nei mesi di febbraio, maggio e novembre di ogni anno;
Visto l’art. 2 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici, Associazioni e Soggetti Privati “Natura delle provvidenze” che prevede la forma del contributo, quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si assume solo una parte dell’onere complessivo, comunque in misura non superiore rispettivamente all’80%, 50% e 30% della spesa ritenuta ammissibile da individuare di volta in volta nel provvedimento di assegnazione con apposita motivazione;
Visto l’art. 11 del Regolamento suddetto che fissa le modalità di erogazione delle provvidenze come di seguito:
- per l’80% ad esecutività del provvedimento di assegnazione;
- il saldo, pari al restante 20%, su presentazione della seguente documentazione:
- relazione consuntiva sull'attività ammessa a finanziamento;
- rendiconto finanziario (entrate-uscite) dell’attività ammessa a contributo;
- giustificativi di spesa relativi all’attività/manifestazione o all’attrezzatura/mezzi ammesse a contributo fino all’importo del contributo assegnato.
I giustificativi di spesa devono essere costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi già quietanzati al momento della presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione.
L’autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene accettata per la sola rendicontazione di spese che, per loro natura, non siano documentabili con fatture o altri documenti fiscalmente validi;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all’attività o all’attrezzatura ammesse a contributo.
1. La liquidazione del saldo potrà essere rideterminata, fino alla revoca dell'assegnazione ed al recupero delle anticipazioni già corrisposte:
- nel caso di sostanziali difformità fra il bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo effettivamente prodotto e documentato;
- se il disavanzo esposto nel rendiconto finanziario è inferiore all’importo del contributo concesso;
- ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle iniziative.
2. Nel caso di pareggio senza il contributo del Comune o di avanzo con o senza il contributo del Comune nel rendiconto finanziario, il contributo assegnato sarà revocato;
Visto il comma 6 dell’art. 20 “Criteri per l’erogazione dei contributi sportivi” il quale stabilisce che l’ammontare del contributo finanziario per l’acquisto di attrezzature non può in ogni caso superare il limite del 70% della spesa ritenuta ammissibile.
Ritenuto di erogare al Tennis Club Madonna di Campiglio un contributo ordinario ammontante ad € 3.000,00.= e un contributo di € 500,00.= per l’acquisto di attrezzature;
Accertata la disponibilità di bilancio;
Visto il Piano per lo Sport, per le Associazioni e per il Volontariato 2010 facente parte integrante della Relazione Previsionale e Programmatica allegata alla deliberazione consiliare n. 111 dd. 29.12.2009 avente per oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Pinzolo esercizio finanziario 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2012 – Relazione Previsionale e Programmatica periodo triennale 2010/2012. Esame ed Approvazione”;
Richiamato il P.E.G. approvato con delibera della Giunta Comunale n. 01 dd. 11.01.2010 e ss.mm. e dato atto che la spesa prevista trova la seguente imputazione: al Programma 4° “Servizi alla persona e alle imprese” – Centro di Costo C0603 “Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo” – capitolo n. 9813 “Contributi ed interventi vari a sostegno dello sport nel territorio comunale” e al Programma n° 4 “ Servizi alla persona e alle imprese” – Centro di Costo C0101 “Altri servizi generali” – capitolo n° 585 – oggetto “Contributi per il sostegno e lo sviluppo della comunità”;
Presa visione dei pareri favorevoli espressi con nota prot. n° 4978 di data 10.05.2010 ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L, dal responsabile dell’ufficio addetto per la regolarità tecnico - amministrativa e dal responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, attestante altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 19 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n° 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n° 4/L “ T.U.LL.RR. sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;
D E L I B E R A
1. Di erogare all’Associazione Tennis Club Madonna di Campiglio un contributo ammontante ad € 3.000,00.= a sostegno dell’attività che sarà svolta dalla stessa durante l’anno 2010 e per permettere al Sodalizio di gestire la propria attività istituzionale nel miglior modo possibile, e un contributo di € 500,00.= per l’acquisto di attrezzature;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 3.500,00.= nei seguenti termini
- € 3.000,00.= al Programma n° 4 “ Servizi alla persona e alle imprese” – Centro di Costo C0603 “Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo” – capitolo n° 9813 “Contributi ed interventi vari a sostegno dello sport nel territorio comunale”;
- € 500,00.= al Programma n° 4 “ Servizi alla persona e alle imprese” – Centro di Costo C0101 “Altri servizi generali” – capitolo n° 585 “Contributi per il sostegno e lo sviluppo della comunità”;
del Bilancio di Previsione 2010 sufficientemente disponibile – Piano Esecutivo di Gestione;
3. Di dare atto che tale contributo viene concesso per il solo perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione Tennis Club Madonna di Campiglio ed essendo la stessa “Ente non commerciale”, non va applicata la ritenuta d'acconto del 4%;
4. Di dare atto che l’Associazione Tennis Club Madonna di Campiglio, ha presentato la documentazione prevista dal Regolamento comunale in materia di contributi; il consuntivo contabile, riferito al corrente anno, verrà debitamente inoltrato al Comune di Pinzolo a conclusione dell’esercizio finanziario 2010;
5. Di demandare al Servizio Finanziario la puntuale verifica e i controlli necessari per la corretta erogazione delle somme anche ai sensi dell’art. 11 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici, Associazioni e Soggetti Privati;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto disposto dall’articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
7. Di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 – comma 3 bis – della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, per i soggetti direttamente contemplati dalla presente deliberazione, dal giorno della scadenza della pubblicazione o, se successiva, dalla data della notificazione o comunicazione individuale;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione o comunicazione individuale.
GP/pe
COMUNE DI PINZOLO PROVINCIA DI TRENTO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Oggetto:
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Erogazione contributo ordinario e per acquisto attrezzature anno 2010 al Tennis Club Madonna di Campiglio.
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Prot. n. 4978
Proponente: Il Sindaco dott. William Bonomi
[ ] Deliberazione immediatamente eseguibile
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Il Sindaco
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dott. William Bonomi
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lì 10.05.2010
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UFFICIO RAGIONERIA
Visto con parere favorevole, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, per la regolarità tecnico - amministrativa.
NOTE:
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lì 10.05.2010
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Gallingani rag. Paolo
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UFFICIO RAGIONERIA
Visto con parere favorevole, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L, per la regolarità contabile, attestante altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 19 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n° 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n° 4/L “T.U.LL.RR. sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige”, al Titolo 1° Uscita, Funzione 06, Servizio 03, Intervento 05, cap. 585 e al Titolo 1° Uscita, Funzione 06, Servizio 03, Intervento 05, cap. 9813,
in conto competenza del bilancio di previsione anno 2010 sufficientemente disponibile.
residui
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lì 10.05.2010
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Gallingani rag. Paolo
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pe
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