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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
n° 30 dd. 31.01.2007
Oggetto: Liquidazione indennità chilometrica, indennità di missione e rimborso spese forzose all’Amministratore Comunale matricola n. 5046, per le missioni riferite al periodo novembre 2006.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esaminate le missioni effettuate dall’Amministratore Comunale matricola n. 5046, relative al periodo novembre 2006, con l'utilizzo dell'automezzo personale tipo Opel Astra 1800, debitamente riepilogate e sottofirmate su apposito modulo ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per i viaggi e missioni degli Amministratori Comunali;
Accertato che tali incarichi sono stati effettuati nell'interesse dell'Amministrazione comunale;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L ed in particolare l’art. 23 che testualmente recita: “Per quanto non espressivamente previsto nel presente testo unico in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, si applicano le disposizioni contenute nella parte I del titolo III capo IV del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.;
Visto inoltre l’art. 24 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L avente per oggetto: “Rimborso spese forzose”;
Visto l’art. 84 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. che testualmente recita: “Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del Presidente del Consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alla condizioni dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 3, commi 1 e 2, della L. 18.12.1973, n. 836 e ss.mm.”;
Visto il D.L. 27.12.1989 n. 413, come convertito nella legge 28.2.1990 n. 37;
Vista la deliberazione consiliare n. 140 dd. 29.9.1987 vistata dalla Giunta Provinciale di Trento in data 16.10.1987 n. 8407/1-B con la quale si approvava il Regolamento per i viaggi e le missioni degli Amministratori formato da n. 11 articoli;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 25 dd. 14.05.1996 vistata dalla Giunta Provinciale di Trento il 7.6.1996 sub. n. 5021/2-B, si modificava il Regolamento per i viaggi e le missioni degli Amministratori del Comune di Pinzolo;
Esaminato in particolare l'art. 4 del succitato Regolamento che per il trattamento di missione fa esplicito riferimento alle condizioni previste dalla Legge 18.12.1973 n. 836 e ss.mm.;
Visto l'art. 3 della legge 18.12.1973 n. 836 e ss.mm. e la tabella n. 1 allegata alla medesima legge, che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1996, in € 24,12 l’indennità di missione per ogni periodo di 24 ore di trasferta, € 1,04.= l'indennità di missione per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore, in località distante dalla sede ordinaria almeno 10 km e per assenze superiori a 4 ore;
Esaminato, altresì, l'art. 9 comma 3° del Regolamento per i viaggi e le missioni degli Amministratori, che recita “Per l'uso dell'automezzo di proprietà è dovuta l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti comunali, avuto riguardo al tipo di automobile usata per lo spostamento”;
Rilevato che in data 20.10.2003 è stato sottoscritto dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazione sindacali il nuovo C.C.P.L. del Personale del Comparto Autonomie Locali per l’Area Non Dirigenziale valevole per il quadriennio 2002-2005 e comprendente anche le modifiche al Nuovo Ordinamento Professionale sottoscritto in data 08.03.2000;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 244 dd. 27.11.2003, immediatamente eseguibile, di presa d’atto del C.C.P.L. di cui sopra;
Atteso che il succitato CCPL è scaduto ma non ancora rinnovato pertanto trova ancora applicazione;
Esaminato l’allegato E/8 del C.C.P.L. 20.10.2003 riguardante la “Regolamentazione dei viaggi di missione” e visto in particolare l’art. 4, comma 1, lettera b) che prevede che: “…..nel caso di utilizzo di automezzo proprio è attribuita una indennità chilometrica forfetaria nella misura di un terzo del costo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese…… decurtata di € 0,0155 al chilometro per cilindrata pari o superiore a 1000 cc e di € 0,0310 per cilindrate pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di Euro superiore…….Sono rimborsabili le spese sostenute per i pedaggi autostradali e per il parcheggio (senza limiti di spesa purché documentate) nonché le spese per il recupero dell’automezzo in caso di incidente o guasto….”;
Rilevato che l’Amministratore Comunale matricola n. 5046 ha presentato la documentazione riguardante le missioni effettuate, così come stabilito dal sopraccitato regolamento;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle spese sostenute per tali missioni;
Vista la disponibilità di bilancio;
Esaminato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi comunali, approvato con deliberazione consiliare n° 3 dd. 30.01.2001, esecutiva, e ss.mm.;
Esaminata la deliberazione della Giunta comunale n° 22 di data 06.02.2001, esecutiva, avente per oggetto "Legge Regionale 23.10.1998 n° 10, art. 18 comma 99 - Individuazione Atti di Competenza del Responsabile del Servizio Finanziario" e ss.mm.;
D E T E R M I N A
1. Di liquidare all’Amministratore Comunale matricola n. 5046 le spese sostenute in occasione delle missioni effettuate per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale durante il periodo novembre 2006 e precisamente:
2. Di imputare la spesa complessiva di € 110,24.= al Titolo I°, Uscita, Funzione 01, Servizio 01, Intervento 03, ex capitolo 30 in conto RR.PP. del Bilancio di Previsione 2007 sufficientemente disponibile;
3. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'articolo 26 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, al fatto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale, ovvero ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale davanti al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera b) della L. 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gallingani rag. Paolo
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Si esprime parere favorevole ex art. 29 Regolamento di Contabilità in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gallingani rag. Paolo
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In pubblicazione all’Albo Comunale 31.01.2007
e per 10 giorni consecutivi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gallingani rag. Paolo
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