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n° e data

93

15 giu 2010

Concessione all'Associazione Pro Loco di Pinzolo dell'utilizzo esclusivo a titolo gratuito, per il preiodo dal 15 giugno al 15 settembre 2010, del palco e delle strutture annesse, installato in Piazza Carera a Pinzolo.

Delibere, GIUNTA

In pubblicazione fino al 26 giu 2010

Contenuto

LA GIUNTA

 

Considerato che la Pro Loco di Pinzolo con sede in Piazzale S. Giacomo n. 4 a Pinzolo ha proposto di organizzare eventi e spettacoli di intrattenimento per i turisti che frequentano l’abitato di Pinzolo e dintorni  ed i residenti, per la stagione estiva 2010 e precisamente per il periodo dal 15 giugno 2010 al 15 settembre 2010;

 

Ritenuto che le iniziative proposte sono di notevole interesse e importanza e che la citata Associazione Pro Loco di Pinzolo è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e struttura necessari per il raggiungimento dell’obiettivo;

 

Vista la lettera dell’Associazione Pro Loco di Pinzolo di data 31 marzo 2010, acquisita al protocollo comunale n° 3168, con la quale richiede l’utilizzo esclusivo, al fine dello svolgimento delle attività di intrattenimento e spettacoli, del palco e delle strutture annesse, sito in Piazza Carera a Pinzolo ;

 

Considerata pertanto la necessità di concedere a titolo esclusivo l’utilizzo del palco e delle strutture annesse alla succitata Pro Loco per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2010;

 

Visto lo Statuto comunale;

 

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni e soggetti privati, il quale all’articolo 14 prevede la possibilità di concedere agevolazioni per l’uso di impianti e strutture comunali per la riuscita delle manifestazioni  organizzate dagli Enti a ciò preposti, fattispecie che si realizzano con la locale Pro Loco alla quale l’Amministrazione intende concedere gratuitamente l’uso delle strutture in oggetto;

 

Visti gli artt. 36 e 37 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

 

Vista la L.P. 19.07.1990 n 23 e ss.mm. e in particolare l’art. 21, comma IV;

 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2010 - atti di competenza della Giunta comunale, punto 2), comma 4 - adottato con deliberazione della Giunta n° 01 di data 11 gennaio 2010, esecutiva;

 

Presa visione dei pareri favorevoli espressi con nota prot. n. 6236 di data 14 giugno 2010 ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile dell’Ufficio addetto per la regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile;

 

Con duplice votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, sia in ordine al contenuto della presente deliberazione che alla sua immediata eseguibilità stante l’urgenza di adottare i provvedimenti susseguenti,

 

DELIBERA

 

  1. di concedere l’utilizzo esclusivo a titolo gratuito del palco di Piazza Carera a Pinzolo nonché delle strutture annesse allo stesso palco, a favore dell’Associazione Pro Loco di Pinzolo con sede in Piazzale S. Giacomo n° 4 a Pinzolo che se ne assume le conseguenti responsabilità gestionali, per il periodo dal 15  giugno 2010 al 15 settembre 2010, con facoltà di sub concedere a terzi,  sempre a titolo gratuito;

 

  1. il Comune si riserva la facoltà di utilizzare il palco a richiesta;

 

  1. di dare atto che il presente provvedimento, stante la sua natura,  non comporta impegno di spesa;

 

  1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L;

 

  1. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

-  opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54, comma 3bis della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

-  ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, per i soggetti direttamente contemplati dalla presente deliberazione, dal giorno della scadenza della pubblicazione o, se successiva, dalla data della notificazione o comunicazione individuale;

-  ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2, lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione o comunicazione individuale.

 

FE/bd

TECNICO\REMO\delibera giunta concessione palco.doc

Allegati

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