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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che, nel periodo compreso tra il 03 luglio 2010 al 18 luglio 2010, la Juventus F.C. sarà a Pinzolo per la preparazione al prossimo campionato di calcio e che l’evento richiamerà la presenza di numerosi tifosi e appassionati;
Ritenuto necessario, al fine di evitare ingorghi, istituire una zona a traffico limitato, lungo la via Pineta, a partire all’incirca dal civ. 70, e fino all’area antistante il campo sportivo, luogo di allenamento, e che detta limitazione del traffico si rende necessario soprattutto per motivi di ordine pubblico e ad evitare che l’afflusso veicolare possa congestionare il traffico ed i mezzi di polizia e di soccorso;
Ritenuto di consentire in via Pineta il transito esclusivamente agli autorizzati, muniti di apposita autorizzazione;
Considerato inoltre che, nei pressi del campo sportivo “Cereghini” del Comune di Giustino, sono state individuate aree da adibire alla sosta veicolare alle quali si dovrà accedere dal piazzale antistante l’INGROSS della Famiglia Cooperativa di Pinzolo e un’area sufficientemente ampia posta lateralmente alla via Pineta, ritenute capaci di contenere numerosi veicoli;
Sentito a tal proposito, il parere del Sindaco di Giustino, comproprietario con il Comune di Pinzolo della strada denominata via Pineta;
Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni;
Presa visione dei pareri espressi ai sensi dell’articolo 81 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal responsabile dell’ufficio addetto per la regolarità tecnico–amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile, dando atto che non necessita attestazione della copertura finanziaria in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano sia per la sua immediata eseguibilità che in ordine al suo contenuto;
DELIBERA
- Di istituire una Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), dal 03 luglio 2010 al 18 luglio 2010, lungo il tratto di via Pineta compreso tra il civ. 70 ed il piazzale antistante il Campo sportivo “La Pineta”.
- Di consentire il transito esclusivamente ai sottoelencati veicoli muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco di Pinzolo:
- Ai pulmini che trasportano gli atleti ed il personale della Juventus F.C. dal proprio albergo al luogo dell’allenamento;
- Ai mezzi della squadra operai del Comune di Pinzolo e del Comune di Giustino per l’esecuzione di lavori di manutenzione e pulizia dell’area di rispettiva competenza;
- Ai veicoli addetti al servizio, le cui targhe saranno fornite dalla Presidenza dell’ A. P.T., organizzatrice dell’evento.
- Ai veicoli dei residenti all’interno dell’area interessata dal presente provvedimento.
Nonché:
- Ai mezzi di polizia e soccorso;
- Ai velocipedi;
- Ai veicoli al servizio di portatori di handicap.
- Al rilascio dell’autorizzazione per il transito nella Z.T.L. istituita nella via Pineta, provvederà, secondo l’ordine tassativo di cui sopra, il Sindaco del Comune di Pinzolo, su richiesta scritta e motivata degli interessati.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005,n.3/L;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell’Ente.
- Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi di quanto disposto dall’articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L..
- Di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 – comma 3 bis – della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, per i soggetti direttamente contemplati dalla presente deliberazione, dal giorno della scadenza della pubblicazione o, se successiva, dalla data della notificazione o comunicazione individuale;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione o comunicazione individuale.
LL/ag
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