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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
- Che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 262 dd. 13.06.2008 a seguito di espletamento di gara europea è stato individuato il Raggruppamento di Professionisti arch. Paolo Pettene (capogruppo), arch. Manuela Castagno, Ing. Marco Giongo, ing. Luciano Rigatti, arch. Leonardo Roperti, ing. Raffaele Sannicandro, Sollers Studio Associato di Ingegneria Ing. Giorgio Mozzo, Ing. Mario Servetto, quale aggiudicatario del servizio di attività professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione lavori e assistenza, e di svolgimento di tutte le prestazioni specifiche e/o accessorie per una corretta progettazione e per la completa realizzazione dell’opera con acquisizione del certificato di agibilità, relativamente ai lavori di “interventi di straordinaria manutenzione per la messa a norma della piscina 3/tre P.M. 118 della p.ed. 660 C.C. Pinzolo a Madonna di Campiglio”, nonché del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ivi comprese le competenze di responsabile dei lavori, di cui al Decreto legislativo n. 494/1996 e s.m.i.;
- Che l’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Tomaso Bruti con nota di data 17 luglio 2008 prot. n. 7311 ha disposto l’esercizio della facoltà di non dar corso alla stipula della convenzione d’incarico ai sensi di quanto previsto dal bando di gara prot. n. 3286 dd. 10 aprile 2007 pagina n. 18;
- Che in data 03.10.2008 al prot. n. 9940 è pervenuto a questo Comune un ricorso al T.R.G.A. di Trento, promosso dal Raggruppamento succitato rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Vecchietti con Studio Legale in Riva del Garda (TN) elettivamente domiciliato presso la Cancelleria TRGA di Trento sita in Via Calepina n. 50 contro il Comune di Pinzolo in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Pinzolo, Viale della Pace, 8, e il Responsabile dell’Area Tecnica comunale geom. Remo Maturi, avverso comunicazione del 17 luglio 2008 a firma Assessore ai lavori pubblici del Comune di Pinzolo prot. n. 7311 avente ad oggetto comunicazione aggiudicazione dell’appalto ed esercizio della facoltà di non stipulare la convenzione d’incarico, gli atti presupposti ed a quelli conseguenti, con richiesta consequenziale di danno per condotta illecita della P.A.;
- Che pertanto la Giunta comunale con propria deliberazione n. 205 dd. 14.10.2008 ha deliberato di costituirsi parte in giudizio avverso il ricorso al T.R.G.A. di Trento succitato;
- Che con determinazioni n. 519 dd. 15.10.2009 e n. 521 dd. 16.10.2009 è stato affidato all’Avv. Tullio Marchetti con studio in Tione di Trento l’incarico della difesa dell’Ente nel giudizio di cui sopra;
- Che la Giunta Comunale ha adottato deliberazione in data 26.1.2010, con il n. 10, con la quale ha disposto di non stipulare, per motivi di interesse pubblico ed anche ai sensi del disposto del punto 13) pag. 18 del bando di gara approvato con determinazione del Sindaco n. 128 dd. 10 aprile 2007 che recita testualmente: “L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di non stipulare il contratto senza che il concorrente possa pretendere nulla a titolo di indennizzo. L'inizio della prestazione non potrà avvenire prima della sottoscrizione della convenzione d’incarico”, il contratto per il servizio di attività professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione lavori e assistenza, e di svolgimento di tutte le prestazioni specifiche e/o accessorie per una corretta progettazione e per la completa realizzazione dell’opera con acquisizione del certificato di agibilità, relativamente ai lavori di “interventi di straordinaria manutenzione per la messa a norma della piscina 3/tre P.M. 118 della p.ed. 660 C.C. Pinzolo a Madonna di Campiglio”, nonché del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ivi comprese le competenze di responsabile dei lavori, di cui al Decreto legislativo n. 494/1996 e s.m.i;
- Che il Raggruppamento di professionisti più sopra specificato ha prodotto, nel marzo 2010, nuovo ricorso avverso le deliberazioni della Giunta n. 10/2010 anzicitata e del Consiglio n. 16/2008 relativa all’approvazione dello schema di Protocollo d’intesa fra i Comuni di Ragoli e Pinzolo, la Provincia Autonoma di Trento e la Patrimonio Trentino S.p.A. per la riqualificazione dell’area CONI sita in Madonna di Campiglio, località Palù, nella forma collaborativa prevista dall’art. 65 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- Che la Giunta comunale, con deliberazione n. 48 dd. 13.4.2010, ha deciso di costituirsi parte in giudizio avverso il nuovo ricorso al T.R.G.A. di Trento (2010) promosso dal Raggruppamento di Professionisti;
- Che si rende necessario individuare un legale cui conferire l’incarico della difesa dell’Ente anche in questo giudizio e impegnare la spesa presunta relativa;
Ritenuto opportuno, avvalersi della collaborazione del dott. Tullio Marchetti con studio in Tione di Trento (TN) Viale Dante n. 24, già difensore nel primo giudizio che si è dichiarato disponibile.
Precisato che al Professionista non verrà richiesta la presentazione del curriculum professionale, previsto dall’articolo 8, comma 2, del D.P.G.R. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm., in quanto già depositato agli atti;
Precisato che la spesa relativa all’onorario spettante all’avvocato Marchetti per la prestazione sopra precisata ammonta a presunti € 6.000,000;
Precisato che con il Professionista verrà stipulato formale contratto secondo gli usi commerciali mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento comunale per la Disciplina dell’Attività Contrattuale;
Richiamata altresì la delibera della Giunta n. 1 di data 11 gennaio 2010 avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio Finanziario 2010” nel quale si rileva che il servizio di attività professionale in parola trova nel medesimo previsione con imputazione della spesa al Programma 4 (Servizi alla persona e alle imprese) - Centro di costo C0108 “Altri servizi generali” – cap. 570 (spese per liti e per atti a difesa delle ragioni del Comune) del Bilancio 2010 – Piano esecutivo di gestione, relativamente alla presunta spesa del giudizio;
Vista la vigente normativa che regola i rapporti fra Pubblica Amministrazione e Professionisti.
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale.
Visto il D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L, in particolare l’art. 36 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.
Visto l’art. 36 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 2/L.
Verificata la competenza del Responsabile dell’Area Tecnica all’adozione della presente determinazione, come stabilito dalla deliberazione della Giunta comunale n. 94 dd. 15.06.2010, avente ad oggetto: “Delega ai funzionari individuati dal piano esecutivo di gestione della competenza delle funzioni di cui alla lett. B del comma 2 dell'art. 16 dello statuto comunale vigente”.
Tutto ciò premesso,
D E T E R M I N A
- di procedere mediante trattativa diretta alla scelta del legale cui affidare l’incarico della difesa dell’Ente presso il T.R.G.A. di Trento nel nuovo giudizio promosso dal Raggruppamento di Professionisti arch. Paolo Pettene (capogruppo), arch. Manuela Castagno, Ing. Marco Giongo, ing. Luciano Rigatti, arch. Leonardo Roperti, ing. Raffaele Sannicandro, Sollers Studio Associato di Ingegneria Ing. Giorgio Mozzo, Ing. Mario Servetto rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Vecchietti con Studio Legale in Riva del Garda (TN), relativamente al servizio di progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “interventi di straordinaria manutenzione per la messa a norma della piscina 3/tre P.M. 118 della p.ed. 660 C.C. Pinzolo a Madonna di Campiglio”;
- di individuare, per le ragioni in premessa espresse, nella persona dell’avvocato dott. Tullio Marchetti con Studio in Tione di Trento, Viale Dante, 24, il legale cui affidare l’incarico di cui ad 1.;
- di stabilire che con il Professionista verrà stipulato formale contratto secondo gli usi commerciali mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento comunale per la Disciplina dell’Attività Contrattuale.;
- di imputare la spesa complessiva omnicomprensiva presunta di € 6.000,00 relativa alla presunta spesa del giudizio, al Programma 4 (Servizi alla persona e alle imprese) - Centro di costo C0108 “Altri servizi generali” – cap. 570 (spese per liti e per atti a difesa delle ragioni del Comune) del Bilancio 2010 – Piano esecutivo di gestione;
- di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione (art. 21, 1° L 1034/71 come modificato dalla L. 205/00) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dai medesimi termini (art. 8 D.P.R. 1199/1971).
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MM/mm
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
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\Piscina 2006\RICORSO TRGA\RICORSO TRGA 2010\Determinazione individuazione avvocato.doc
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f.to Geom. Remo Maturi
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Si esprime parere favorevole ex art. 29 del Regolamento di Contabilità in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Paolo Gallingani
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In pubblicazione all’albo pretorio informatico ed all’albo comunale dal 19 luglio 2010 e per dieci giorni consecutivi.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
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f.to Geom. Remo Maturi
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