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AREA: Polizia Locale
Sede: Via della Pace n.8 – 38086 – PINZOLO (TN)
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Prot. 7689 Reg.Ord. 89 /10 Pinzolo, 20.07.2010
Da citare nella corrispondenza
IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
Richiamata la precedente Ordinanza prot. Num. 6722/65 del 25.06.2010 con la quale si provvedeva alla chiusura del tratto del sentiero dei Siori sito in Località Patascoss a Madonna di Campiglio e compreso tra cinquanta metri prima e dopo dall’intersezione con la pista Patascoss dalle ore 8.00 del 01 luglio 2010 alle ore 18.00 del 20 luglio 2010 per i lavori di realizzazione della Pista Patascoss nel sedime interessato dal sentiero.
Esaminata la richiesta della società “Funivie Madonna di Campiglio S.p.A”, prot. Num. 283/10/GA/fv, con la quale si richiede la proroga della suddetta Ordinanza per consentire il completamento dei lavori, fino al 30.07.2010;
Ritenuto al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori e a tutela dell’incolumità dei passanti di concedere quanto sopra richiesto ;
Vista la concessione edilizia n° 493601 del 10/09/2009;
Vista la delega del Sindaco prot. n. 5647 del 27.05.2010, rilasciata ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 7 D.L.vo n. 285 / 92 e ss.mm.;
O R D I N A
Per quanto esposto in premessa, proroga della chiusura al traffico pedonale del tratto del sentiero dei Siori sito in Località Patascoss a Madonna di Campiglio compreso nei cinquanta metri precedenti e successivi sulla pista da sci di Patascoss dal 20 luglio 2010 fino al 30.07.2010, per i lavori di realizzazione della Pista Patascoss.
La prescritta segnaletica e l’opportuna recinzione provvisoria dell’area interessata dal presente provvedimento, dovrà essere installata a cura dell’Esecutore dei lavori ed allo stesso è fatto carico di rispettare, qualora ricorrano, le prescrizioni dettate dal vigente regolamento di esecuzione del Codice della Strada ( artt. 30 e segg.), nonché provvedere alla posa dei dispositivi luminosi per le ore serali e notturne ed adottare tutte le cautele onde evitare incidenti, assicurando la pulizia dell’area interessata dai lavori.
Considerato che i lavori si protrarranno per un periodo superiore a 7 giorni lavorativi, è obbligatorio apporre, in prossimità della testata del cantiere, apposito pannello, su fondo giallo (fig.II-382), con le seguenti indicazioni:
a) Ente proprietario della strada;
b) Estremi della presente ordinanza;
c) Nome dell’Impresa e recapito responsabile del cantiere;
d) Inizio e termine previsto per i lavori.
“Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni , ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.”
“Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice delle strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Copia della presente sarà inviata:
- Agli agenti di cui all’art. 12 D.L.vo n. 285/92;
- All’interessato,
- Alla squadra operai di M. di Campiglio per quanto di competenza.
LL/cg IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
F.to dott. Loreto Leone
Il presente provvedimento sarà esposto all’Albo comunale
dal 20.07.2010 per 10 gg consecutivi
Il Segretario Comunale
F.to FORRER dr. Elio
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