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Prot. 7693 REG. Ord.ze 91 /10 Pinzolo, 20.07.2010
IL SINDACO
CONSIDERATO che nelle vie sottoelencate i cittadini lamentano l’eccessiva velocità sostenuta dai veicoli in transito con gravi pericoli per l’incolumità dei pedoni;
RITENUTO necessario adottare opportuni provvedimenti che siano idonei a scongiurare pericoli per l’incolumità pubblica nei centri abitato di Pinzolo - Madonna di Campiglio - S. A. Mavignola e fissare in 40 km/h la velocità massima che i veicoli dovranno tenere nel percorrere le sottoindicate strade;
VISTO l’art. 179 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada ove, al comma 4, viene consentita l’adozione di dossi artificiali sulle strade ove vige un limite di velocità inferiore o uguale a 50 Km/h;
VALUTATE le proposte formulate dagli Assessori delegati;
VISTO l’art. 179, comma 9 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada stabilisce che tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada che ne determina il tipo e l’ubicazione;
VISTI gli artt. 6 e 7 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
ORDINA
per quanto esposto in premessa, di limitare la velocità a 40 Km/h, mediante l’installazione di dossi artificiali dal 1 Giugno fino al 15 Ottobre di ogni anno, con le modalità appresso indicate:
Pinzolo:
- n. 2 dossi artificiali in via Marconi in corrispondenza dei civici 15 e 48, installati su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm 5 per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h;
- n.1 dosso artificiale in via Leone Collini Borciol in corrispondenza del civico 10, installato su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm 5 per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h;
- n.1 dosso artificiale in via Al Sole , all’altezza del n. civico 25 installato su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm 5 per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h;
- n. 2 dossi artificiali in via Miliani all’altezza dei n. civici 11 e 21, installati su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h;
- n.2 dossi artificiali in via Fucine all’altezza dei n. civici 41 bis e 47, installati su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h;
- n.1 dosso artificiale in via Btg. Cavento, all’altezza del n. civico 16 (Fior d’Alpe), installato su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm 5 per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h;
- n.2 via Genova, n.1 altezza garage casa Turri per i veicoli con direzione nord e n.1 altezza passo carraio casa Salvaterra, per i veicoli diretti a sud, installato su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm 5 per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h;
Madonna di Campiglio:
- n.2 dossi artificiali in via PANORAMA, con altezza pari a cm 5 per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h;
- n. 3 dossi artificiali in Via ADAMELLO, nel tratto compreso fra il civico 34 e il civico 58 installati su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm 5 per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h;
- n. 3 dossi artificiali in Via CASTELLETTO INFERIORE, nel tratto compreso fra il numero civico 19 e il numero civico 69 installati su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm 5 per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h;
- n. 3 dossi artificiali in Via MONTE SPINALE, nel tratto compreso fra il numero civico 1 e il numero civico 10 installati su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm 5 per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h;
- n. 5 dossi artificiali in Via DOLOMITI DI BRENTA, n. 3 dossi nel tratto compreso fra il numero civico 73 e il numero civico 4, n. 1 dosso all’altezza del numero civico 142 (condominio Presanella) e n. 1 dosso all’altezza del numero civico 91 (condominio Larici), installati su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm 5 per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h;
S. Antonio di Mavignola:
- n. 3 dossi artificiali in Via PRIDELA, installati su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm 5 per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h;
- n. 2 dossi artificiali in Via Val BRENTA, in corrispondenza dei civici 11 e 27 installati su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm 5 per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h;
- n. 2 dossi artificiali in Via VEDRETTA di Lares in corrispondenza dei civici 8 e 2, installati su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm 5 per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h.
- n. 1 dosso artificiale in Via FOLGORIDA in corrispondenza del civico 23, installato su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm 5 per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h.
- n. 1 dosso artificiale in Via Nambrone in corrispondenza del civico 8, installato su tutta la larghezza della carreggiata, con altezza pari a cm 5 per limiti di velocità pari o inferiore a 40 Km/h.
I dossi artificiali sopra citati dovranno essere opportunamente segnalati secondo le prescrizioni dettate dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
- QUALSIASI PROVVEDIMENTO ADOTTATO PRECEDENTEMENTE, IN CONTRASTO CON LA PRESENTE ORDINANZA, SI INTENDE REVOCATO.
- L’Ufficio Tecnico comunale è incaricato di predisporre il piano di segnaletica e di provvedere al collocamento ed alla manutenzione dei relativi cartelli indicatori con l’osservanza delle norme allo scopo previste dal D.L.vo nr. 285/92 e dal D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dala scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi dell’ articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 103.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 37 del Nuovo Codice della Strada , approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall’articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Copia della presente sarà inviata:
- Agli Agenti di cui all’art.12 del C.d.S.;
- All’U.T.C. – S e d e.
LL/ag IL SINDACO
dott. William Bonomi
Il presente provvedimento sarà esposto all’Albo comunale
dal 21.07.2010 per 10 gg consecutivi
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Elio Forrer
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