Comune di Pinzolo, Madonna di Campiglio, S. Antonio di Mavignola

I.Mu.P. 2012

Imposta Municipale Propria.
 
Alla luce del complesso contesto normativo,

[...]

Bando di concorso per la realizzazione di un'opera al PalaDolomiti

In allegato, scaricabile in PDF, la documentazione relativa al Bando di Concorso per la realizzazione

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Disciplina raccolta funghi


ATTENZIONE il nuovo conto corrente postale per il pagamento della somma da corrispondere

[...]

PalaDolomiti Pinzolo - tariffe per l'utilizzo delle sale.

Approvate con delibera di Giunta nr. 7 dd. 18.01.2011

EMAS - Gestione Ambientale Verificata

Il Comune di Pinzolo ha ottenuto la certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

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Pinzolo e il "Marchio Family"

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle politiche

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n° e data

17

22 gen 2007

Corresponsine trattamento di fine rapporto all'ex dipendente codice n. 0023, ai sensi dell'allegato E/9 parte A del C.C.P.L. 2002-2005.

Determine,

In pubblicazione fino al 22 gen 2007

Contenuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N° 17 di data 22.01.2007

 

Oggetto: CORRESPONSIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALL’EX DIPENDENTE CODICE N. 0023, AI SENSI DELL’ALLEGATO E/9 PARTE A DEL C.C.P.L. 2002-2005.

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 

 

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 519 dd. 29.09.2006, con la quale si prendeva atto del collocamento a riposo su domanda del dipendente codice n. 0023 a decorrere dal 01.10.2006;

 

visto il CCPL del Comparto Autonomie Locali per l'Area Non Dirigenziale sottoscritto in data 20.10.2003 dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali valevole per il quadriennio 2002-2005 - comprendente anche le modifiche al Nuovo Ordinamento Professionale del 08.03.2000 - del quale questa Amministrazione ne ha preso atto con delibera di Giunta n. 244 dd. 27.11.2003;

atteso che il succitato CCPL è scaduto ma non ancora rinnovato, pertanto trova ancora applicazione;

richiamato l’art. 138 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 sottoscritto in data 20.10.2003 in base al quale il Trattamento di Fine Rapporto, le relative anticipazioni e la previdenza complementare sono disciplinate dall’allegato E/9 ed esaminata in particolare la regolamentazione del trattamento di fine rapporto contenuta nell’ allegato E/9 parte A del contratto suddetto;

 

visto l’accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 del personale del comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale” sottoscritto in via definitiva in data 09.08.2005, del quale questa Amministrazione ne ha preso atto con delibera di Giunta n. 111 dd. 13.09.2005;

 

visto il nuovo Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune di Pinzolo adeguato alle disposizioni previste dal CCPL 20.10.2003 e completato dalle allegate tabelle A e B sulla base di quanto predisposto dalla PAT Servizio Autonomie Locali in collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini, approvato e quindi recepito con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 dd. 23.03.2005;

vista la Legge 08.03.1968, n. 152 e ss.mm., riguardante le “Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti Locali”;

 

visto l’art. 33 della L.R. 05.03.1993, n 4 che, per il periodo di vigenza, rinvia gli effetti della cessazione dal servizio a principi regolamentari da fissare con D.P.G.R. e alle legislazioni delle province autonome di Trento e Bolzano;

 

visto il D.P.G.R. 28.04.1995, n.11/L, modificato e integrato con D.P.G.R. 20.02.1997, n.4/L, recante l'approvazione del regolamento per la disciplina dei criteri per la determinazione dell'indennità di fine servizio per il personale dei Comuni della Regione in attuazione dell'art. 33, secondo comma, della L.R. 05.03.1993 n. 4;

 

visto l’art. 9 della L.P. 03.02.1997, n. 2 “Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale”, con la quale la Provincia ha inteso utilizzare i principi fissati dalla legge 335/995, quale presupposto per riformare “l’indennità premio di servizio” prevista dall’art. 197 della L.P. 12/1983;

 

visto l'art. 72 dell'accordo sindacale provinciale 17.11.1997 riguardante la disciplina contrattuale del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice Civile;

 

visto il D.P.G.R. 18.02.1998, n. 1/L, con il quale è stata introdotta per i dipendenti dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento la normativa in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale secondo quanto previsto dall’art. 9 della Legge Provinciale 03.02.1997, n. 2 e dalle disposizioni dei contratti collettivi di attuazione e concernente modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dei criteri per la determinazione dell’indennità di fine servizio per il personale dei Comuni della Regione emanato con D.P.G.R. 28.04.1995 n. 11/L, modificato ed integrato con D.P.G.R. 20.02.1997 n. 4/L;

 

Esaminate le ulteriori modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina dei criteri per la determinazione dell'indennità di fine servizio per il personale dei Comuni della Regione a seguito dell'approvazione del D.P.G.R. 18.02.1998 n.1/L.

 

considerato che il suddetto D.P.G.R. 18.02.1998 n. 1/L dispone che a decorrere dal 12 febbraio 1997, data di entrata in vigore della legge provinciale 03.02.1997 n. 2, per tutte le cessazioni dal servizio, compreso il passaggio anche su domanda ad altro ente per effetto di disposizioni legislative e regolamentari o dell’istituto della mobilità, è attribuito il Trattamento di Fine rapporto secondo quanto previsto dall’art. 9 della medesima Legge provinciale 03.02.1997 n.2 e dalle disposizioni dei contratti collettivi di attuazione;

 

rilevato che per effetto della suddetta normativa l’indennità premio di fine servizio di cui al previgente D.P.G.R. 28.04.1995 n. 11/L, modificato ed integrato con D.P.G.R. 20.02.1997 n. 4/l, è calcolata alla data del 1° gennaio 1996 e si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, con il trattamento di cui all’art. 2120 del codice civile;

 

atteso che in base ai commi 5 e 6 dell’art. 9 della legge provinciale 03.02.1997 n. 2 il Comune può anticipare anche quota parte del trattamento di fine rapporto comunque denominato di competenza dell’INPDAP dietro sottoscrizione e rilascio a favore del Comune, da parte del dipendente, di apposita procura speciale irrevocabile di delega a riscuotere, e accertato che la stessa è stata sottoscritta e rilasciata;

 

esaminata la nota esplicativa sull'argomento prot. n. 30 dd. 12.01.1998, elaborata dal Consorzio dei Comuni Trentini ed in particolare le tabelle ad essa allegate;

 

viste le circolari emesse dall’I.N.P.D.A.P. dal giugno 2000 al maggio 2001 ed in particolare la circolare n. 29 dd 08.06.2000 avente ad oggetto “Trattamento di Fine Rapporto ed istituzione dei fondi pensione complementare dei pubblici dipendenti”, la circolare n. 45 dd 26.10.2000 con oggetto “Istruzioni operative inerenti l’applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 20.12.1999 in tema di Trattamento di Fine Rapporto ed istituzione dei fondi pensionistici complementari dei pubblici dipendenti” e la circolare dell’INPDAP n. 11 del 12.03.2001, avente per oggetto “Trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita, indennità premio servizio) e trattamento di fine rapporto (DPCM 20/12/99);

 

atteso che il comma 3 dell’art. 5 della Legge Provinciale 31.01.2000, n. 1, regolarmente vistato dal Governo, ha previsto l’esclusione, nei confronti dei dipendenti della Provincia, dell’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di passaggio dal regime dell’indennità premio servizio a quello di Trattamento di fine rapporto ed in materia di previdenza complementare;

 

considerato che per quanto riguarda il personale dipendente dai Comuni la suddetta disposizione deve ritenersi automaticamente applicabile in forza di quanto previsto dal D.P.G.R. 18 febbraio 1998, n. 1/L;

 

vista la nota del Presidente della Giunta Provinciale dd. 05.06.2001 prot. 1567/80/C14 concordata con il Dipartimento Organizzazione e Personale e con il Dipartimento Affari Istituzionali ed inviata all’I.N.P.D.A.P., avente ad oggetto “Problematiche derivanti dall’applicazione in Provincia di Trento del D.P.C.M. 20.12.1999 e s.m. – Effetti derivanti dall’applicazione dell’art. 5, comma 3, della L.P. 1/2000 e proposte operative;

 

vista la Circolare n. 59/2001 dd. 28.06.2001 del Consorzio dei Comuni Trentini avente ad oggetto “Trattamento di fine rapporto: problematiche e proposte di soluzione”;

 

vista la Circolare n. 73/2001 dd 25.09.2001 del Consorzio dei Comuni Trentini avente ad oggetto “Trattamento di fine rapporto: problematiche e proposte di soluzione”, l’ allegata nota di risposta del 04.09.2001 prot. n. 846 che l’INPDAP Direzione centrale prestazioni previdenziali di Roma ha fornito all’interrogazione in materia presentata dalla Provincia Autonoma di Trento, la quale nella sostanza conferma come rimanga invariato per i Comuni della Provincia di Trento il regime preesistente all’entrata in vigore del DPCM 20.12.1999, confermando l’esclusione dell’applicabilità nei confronti dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti collegati della normativa nazionale in materia di passaggio dal TFS al TFR, nonché la nota esplicativa al riguardo elaborata dalla Provincia Autonoma di Trento;

 

vista le Circolari n. 79-82/2001 e 14/2002 del Consorzio dei Comuni Trentini riguardante le problematiche e la conseguente soluzione relativamente all’imposta sostitutiva dell’11% sulla rivalutazione del Fondo Trattamento di fine rapporto”;

 

accertato che per il periodo di servizio prestato dall’ex dipendente suddetto, e precisamente dal 06.11.1989 al 30.09.2006, non è stato corrisposto alcun trattamento di T.F.R. da parte di questa Amministrazione;

 

preso atto di quanto esposto nei due prospetti elaborati dalla società affidataria del servizio di gestione degli stipendi, firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario, contenenti gli importi spettanti in ordine al servizio computabile, alla retribuzione contributiva presa a base per il calcolo dell’integrazione del Trattamento di Fine Rapporto a carico del Comune e all’Indennità Premio di Fine Servizio a carico dell’INPDAP-ex Inadel, da anticipare da parte del Comune all’ex dipendente suddetto per il servizio prestato dal 06.11.1989 al 30.09.2006 e da corrispondersi ai sensi dell’ allegato E/9 parte A del C.C.P.L. 2002-2005 e secondo la vigente normativa;

 

ritenuto, pertanto, necessario corrispondere all’ex dipendente in oggetto, cessato dal servizio a seguito di collocamento a riposo su domanda, l’integrazione del Trattamento di Fine Rapporto a carico del Comune per un importo di € 3.486,94, la rivalutazione sul T.F.R. per un importo di € 3.408,61 e l’ Indennità Premio di Fine Servizio a carico dell’INPDAP da anticipare da parte del Comune per un importo di €  18.122,24, al lordo delle ritenute di legge, quale risulta dai suddetti prospetti;

 

considerato che i prospetti in parola, per motivi di privacy, non verranno allegati al presente provvedimento, ma resteranno agli atti, oltre ad essere inseriti nel fascicolo personale dell’interessato;

 

viste le norme relative alla disciplina impositiva del TFR e delle somme similari ed in particolare il DPR 29.09.1973, n. 597 e 600 e ss.mm., il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986, n. 917 e ss.mm.;

 

visto il D.Lgs. n.47/2000 di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare che ha introdotto, a decorrere dal 2001, un nuovo regime di tassazione del trattamento di fine rapporto e le successive modifiche e circolari;

 

vista la disponibilità di bilancio;

 

visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 2/L;

visto il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L;

visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, nr. 4/L così come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

visto lo Statuto del Comune di Pinzolo approvato con delibera consiliare n. 90 del 20.12.1994 e ss.mm.;

 

visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali approvato con deliberazione consiiare n. 3 dd. 30.01.2001 e ss.mm.;

 

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd 30.01.2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 159 dd 26.08.2003 avente per oggetto "Legge Regionale 23.10.1998 nr. 10, art. 18 comma 99 – parziale modifica atto amministrativo n. 22 dd 06.02.2001 e ss.mm. – ricognizione e modifica competenze del Responsabile del Servizio Finanziario” ed accertata la propria competenza ai sensi del punto n. 30) del relativo allegato n. 1;

visto il “Regolamento delle determinazioni dei dirigenti e dei responsabili di area”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 di data 10.11.2005.

 

D E T E R M I N A

 

1.    di corrispondere all’ex dipendente di ruolo contraddistinto dal cod. 0023, per il servizio prestato alle dipendenze di questa Amministrazione dal 06.11.1989 al 30.09.2006, a titolo di l'integrazione del Trattamento di Fine Rapporto a carico del Comune un importo pari a € 3.486,94, di rivalutazione sul T.F.R. un importo pari a € 3.408,61 e di Indennità Premio di Fine Servizio a carico dell’INPDAP da anticipare da parte del Comune un importo di € 18.122,24, il tutto al lordo delle ritenute di legge, e spettante ai sensi dell’allegato E/9 parte A del C.C.P.L. 2002-2005 e delle norme vigenti in materia, come risulta dai due prospetti citati in premessa;

 

2.    di dare atto che i prospetti di cui al punto n. 1, per motivi di privacy, non verranno allegati al presente provvedimento, ma resteranno agli atti, oltre ad essere inseriti nel fascicolo personale dell’interessato;

 

3.    di imputare la spesa complessiva pari a €  25.017,79, per un importo pari a €  6.895,55 al Titolo I° Uscita, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 01, Ex Capitolo 200 RR.PP.del Bilancio di Previsione 2007 e per un importo pari a €  18.122,24 al Titolo 4 Uscita, Funzione 00, Servizio 00, Intervento 05, ex Capitolo 9996 del Bilancio di Previsione 2007, sufficientemente disponibili;

 

4.    di incassare al Titolo IV°, ex cap. 2550 del Bilancio di Previsione 2007 l’Indennità Premio di Fine Servizio dovuta dall’INPDAP e anticipata dal Comune al suddetto dipendente per un importo di circa € 18.122,24, avendo il dipendente rilasciato a favore di questo Comune procura speciale irrevocabile di delega a riscuotere;

5.    di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale, ovvero ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, nr. 13 è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, nr. 1199 entro 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale davanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b) della L. 06.12.1971, nr. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

 

 

 

                    Il Responsabile del Servizio Finanziario                  Gallingani rag. Paolo

 

 

 

 

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole ex art. 29 Regolamento di Contabilità in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.

 

                Il Responsabile del Servizio Finanziario                  Gallingani rag. Paolo

 

 

 

 

 

 

 

 

In pubblicazione all’albo comunale dal 23.01.2007 e per dieci giorni consecutivi.

 

 

                Il Responsabile del Servizio Finanziario                  Gallingani rag. Paolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

db/

Allegati

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