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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
nr. 77 di data 22 febbraio 2007
OGGETTO: concessione alla dipendente matricola n. 55 dell’astensione facoltativa ai sensi art. 45, comma 7 del C.C.P.L. 20.10.2003 per un periodo di 05 mesi dal 01.03.2007 al 31.07.2007 compresi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il CCPL del Comparto Autonomie Locali per l'Area Non Dirigenziale sottoscritto in data 20.10.2003 dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali valevole per il quadriennio 2002-2005 - comprendente anche le modifiche al Nuovo Ordinamento Professionale del 08.03.2000 - del quale questa Amministrazione ne ha preso atto con delibera di Giunta n. 244 dd 27.11.2003.
Atteso che il suddetto CCPL è scaduto ma non ancora rinnovato pertanto trova ancora applicazione.
Visto il nuovo Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune di Pinzolo adeguato alle disposizioni previste dal sopra citato CCPL 20.10.2003 e completato dalle allegate tabelle A e B sulla base di quanto predisposto dalla PAT Servizio Autonomie Locali in collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini approvato e recepito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 dd 23.03.2005.
Vista la nota dd 11.01.2007 acquisita al protocollo di questa Amministrazione in data 16.01.2007 al n. 474 con la quale la dipendente matricola n. 55, assunta in ruolo ed attualmente inquadrata nella categoria D base, 1^ posizione “ … chiede la concessione di un periodo di astensione facoltativa di mesi 05 e precisamente dal 01 marzo 2007 al 31 luglio 2007 ai sensi dell’art. 45 comma 7 del CCPL 20.10.2003 … per la figlia … nata a Trento il 10.07.2004“.
Presa visione dell’art. 45 comma 7 del nuovo CCPL 2002/2005 secondo il quale “nei primi otto anni di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre lavoratore possono astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, per la durata massima complessiva tra gli stessi di dieci mesi. … Detto congedo … è considerata assenza retribuita per i primi 30 giorni di calendario … con la corresponsione dell’intera retribuzione … per il restante periodo di congedo spetta il 30% della retribuzione fino ai tre anni di vita del bambino, con copertura integrale degli oneri pensionistici. Dai tre agli otto anni è garantita a carico dell'Amministrazione la copertura degli oneri pensionistici nei casi in cui non sia già prevista la contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 151/2001”.
Preso atto, così come dichiarato contestualmente nella richiesta dalla stessa dipendente matricola n. 55, che il coniuge è libero professionista e che pertanto lo stesso non ha usufruito di alcun periodo di astensione facoltativa.
Verificata la situazione pregressa della dipendente in parola e preso atto dei seguenti provvedimenti inerenti la maternità della figlia nata il 10.07.2004:
ü determinazione n. 307 dd 03.06.2004: alla dipendente veniva concessa la flessibilità del congedo di maternità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 151/2001 e contemporaneamente veniva collocata in astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio per la durata di cinque mesi a decorrere dal 10.06.2004 compreso più l’eventuale periodo intercorrente tra la data presunta del parto e la successiva effettiva data di nascita del bambino;
ü la figlia nasceva il 10.07.2004;
ü la dipendete riprendeva regolarmente servizio il giorno 11.11.2004.
Rilevato pertanto da quanto sopra che la dipendente per la figlia in parola ad oggi può ancora usufruire della totalità del periodo di astensione facoltativa prevista ossia 10 mesi ai sensi dell’art. 45, comma 7 del vigente CCPL 20.10.2003.
Ritenuto quindi di dover concedere alla dipendente quanto richiesto poiché la fattispecie rientra nei diritti della stessa.
Vista la disponibilità di bilancio.
Visto il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L..
Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 2/L.
Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, nr. 4/L così come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali approvato con deliberazione consigliare nr. 3 dd 30.01.2001 e ss.mm.
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consigliare n. 4 dd 30.01.2001 e ss.mm..
Visto il Regolamento delle Determinazioni dei Dirigenti e dei Responsabili di Area approvato con deliberazione consigliare n. 67 dd 10.11.2005.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 20 dd 06.02.2001 e ss.mm. avente per oggetto "Legge Regionale 23.10.1998, nr. 10, art. 18, comma 99 - Individuazione atti di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa.
D E T E R M I N A
1. di concedere alla dipendente matricola n. 55, assunta in ruolo presso questa Amministrazione Comunale ed attualmente inquadrata nella categoria D base, 1^ posizione - l'astensione facoltativa ai sensi art. 45, comma 7 del C.C.P.L. 20.10.2003, per la figlia nata a Trento (Tn) il 10.07.2004 e quindi di età compresa dai tre agli otto anni, per un periodo complessivo di 05 mesi dal 01.03.2007 al 31.07.2007 compresi.
2. di prendere atto che:
a. il periodo di astensione facoltativa dal 01.03.2007 al 10.07.2007 compresi, è richiesto entro i tre anni del bambino e pertanto “… è considerata assenza retribuita per i prima 30 giorni di calendario … per il restante periodo … spetta il 30% della retribuzione … con copertura integrale degli oneri previdenziali.”;
b. il periodo di astensione facoltativa dal 11.07.2007 al 31.07.2007 compresi è richiesto dai tre agli otto anni del bambino e pertanto “…. è garantita a carico dell'Amministrazione la copertura degli oneri pensionistici nei casi in cui non sia già prevista la contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 151/2001”.
3. di dare atto che è prevista adeguata copertura al Titolo 1° Uscita, Funzione 05, Servizio 01, Intervento 01, Ex Capitolo 3000 del bilancio di previsione 2007, sufficientemente disponibile.
4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, nr. 13, al fatto che avverso la presente determinazione é ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, nr. 1199 entro 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale davanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b) della L. 06.12.1971, nr. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Forrer dott. Elio
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Si esprime parere favorevole ex art. 29 Regolamento di Contabilità in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gallingani rag. Paolo
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In pubblicazione all’Albo Comunale dal 22 febbraio 2007 e per 10 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Forrer dott. Elio
FE/mg
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