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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
n. 459 dd. 02.09.2010
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Oggetto:
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Riparto, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel mese di agosto 2010.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visti l’art. 30, comma 2°, della legge 15 febbraio 1973, nr. 734, modificato dall’art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, nr. 55, convertito nella legge 26 luglio 1983, nr. 131 e l’art. 41, comma 4°, della legge 11 luglio 1980, nr. 312;
Atteso che dalla lettura congiunta degli artt. 2 e 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, nr. 465 si giunge alla conclusione di esplicitamente affermare la non applicazione ai Comuni della nostra Regione delle nuove disposizioni in materia di diritti di segreteria, in quanto l’art. 2 del suddetto D.P.R. nr. 465/1997 prevede che l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’albo dei Segretari Comunali non sia istituita per il Trentino – Alto Adige per cui nemmeno quanto previsto dall’art. 21 in materia di diritti di segreteria e della loro evoluzione può ritenersi applicabile nel territorio del Trentino Alto – Adige;
Convenuto che non può ritenersi fondata l’ipotesi che ritenga ancora di competenza statale la quota parte dei diritti di segreteria di cui all’art. 42 della Legge nr. 604/62 e s.m. in quanto nessuna funzione nei confronti dei segretari comunali in servizio nei Comuni della nostra Regione è di competenza statale atteso che dalla data di entrata in vigore della legge regionali 15 dicembre 1975, nr. 11, sono diventati a tutti gli effetti dipendenti comunali;
Atteso che l’art. 18, comma 121, della L.R. 23.10.1998, nr. 10 (cfr. art. 67 del D.P.G.R. 19 luglio 1999 n. 3/L) ha stabilito che a decorrere dal 1° febbraio 1998 i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della Legge 8.luglio 1962, nr. 604, riscossi dai comuni della Regione Trentino – Alto Adige sono versati nella misura del 10% dell’importo complessivo all’Amministrazione regionale al fine di alimentare un fondo destinato a finanziare la formazione e l’aggiornamento professionale dei segretari comunali;
Vista la circolare nr. 1/EL/1999 dd. 15 febbraio 1999 trasmessa dalla Regione Trentino – Alto Adige con la quale si comunica che, a seguito della suddetta disposizione, a decorrere dall’esercizio finanziario 1998, la quota dei diritti di segreteria prima di spettanza dello Stato é devoluta alla Regione secondo la medesima procedura finora seguita dai Comuni in base alle istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno con la circolare nr. 35/95 del 31 luglio 1995 mediante versamento trimestrale a favore della Regione Trentino – Alto Adige, c/c postale nr. 12780383;
Atteso che, a seguito delle norme citate, il provento dei diritti di segreteria è ripartito come segue:
- 10% al fondo di cui agli artt. 40, 41 e 42 della legge nr. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dalla Regione;
- 90% al Comune;
- 75% al Segretario Comunale della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla precitata legge nr. 604/1962, comunemente definiti “diritti di rogito”, e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;
Atteso che il Comune non si è avvalso della facoltà di sopprimere o ridurre i diritti previsti per il rilascio di certificati ed altri atti amministrativi, limitatamente alla quota destinata esclusivamente all’Ente locale, ai sensi dell’art. 2, comma quindicesimo, della legge 15 luglio 1997, n. 127;
Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel mese di agosto 2010 nel complessivo importo di € 1.907,82.= così suddiviso:
* diritti di segreteria generici € 1.907,82.=;
* diritti di rogito € 0,00.=;
Che il versamento della quota dei diritti di segreteria di spettanza della Regione dovrà essere effettuato con scadenza trimestrale solo se di importo superiore ad € 25,82 con l’obbligo negli altri casi di provvedere ad effettuare i versamenti entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima é raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio entro il 20 febbraio;
Dato atto che il rendiconto dei versamenti va effettuato in sede di compilazione e trasmissione d’apposito modello, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento;
Ritenuto di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza sopra richiamate;
Esaminato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 30.01.2001, esecutiva e ss.mm.;
Richiamato il P.E.G. approvato con delibera della Giunta comunale n. 01 dd. 11.01.2010 e dato atto che la spesa prevista trova la seguente imputazione: Programma 2 (Servizio Finanziario) – Centro di Costo C0102 (Segreteria generale, personale e organizzazione) – cap. 460 (Quota parte diritti di segreteria da versare al Fondo Regionale);
D E T E R M I N A
- di ripartire l’importo dei diritti di segreteria riscossi durante il mese di agosto 2010 come dal prospetto che segue:
- di provvedere al versamento della somma di € 190,78.= a favore della Regione Trentino – Alto Adige – Trento, sul c/c bancario presso la Banca di Trento e Bolzano sede di Trento – IBAN IT82N0324001801651100001720;
- di imputare la spesa di € 190,78.= di cui al precedente punto 2) nei termini seguenti:
Programma 2 (Servizio Finanziario) – Centro di Costo C0102 (Segreteria generale, personale e organizzazione) – cap. 460 (Quota parte diritti di segreteria da versare al Fondo Regionale) del Bilancio 2010 – Piano esecutivo di gestione;
- di dare evidenza, che ai sensi del combinato disposto dall’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione (art. 21, 1° comma L 1034/1971 come modificato dalla L. 205/00) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dai medesimi termini (art. 8 D.P.R. 1199/1971) nonché, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi, ricorso gerarchico al Segretario generale.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gallingani rag. Paolo
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Si esprime parere favorevole ex art. 29 Regolamento di Contabilità in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gallingani rag. Paolo
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In pubblicazione all’Albo Comunale dal 02.09.2010
e per 10 giorni consecutivi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gallingani rag. Paolo
pe
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