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n° e data

9360

07 set 2010

ORDINANZA N. 120 DD. 07.09.2010

Interdizione la traffico pedonale del tratto di marcipaiede posto in Via Genova in corrispondenz del civico 12 dal 08 sttembre 2010 al 22 ottobre 2010

Decreti e Ordinanze,

In pubblicazione fino al 17 set 2010

Contenuto

 

Prot.  9360          Reg.Ord.n   120 /10    Pinzolo,07.09.2010

 

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

 

    Esaminata la richiesta Prot. N. 9324 di data 06.09.2010,  volta ad ottenere la chiusura del tratto di marciapiede sito in via Genova all’altezza del civico 12 per lavori di ristrutturazione ;

    Considerato che al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori di cui sopra e a tutela dell’incolumità dei passanti si rende necessario interdire al traffico pedonale il tratto di marciapiede  interessato dal posizionamento dei ponteggi ,con conseguente deviazione del traffico pedonale sul marciapiede del lato opposto della strada;

    Vista l’autorizzazione Prot. N. 9340 di data 07.09.2010 rilasciata dall’Ufficio Tributi del Comune di Pinzolo ;

    Visto l’art. 7 e 21 D.L.vo n. 285/92  e ss.mm.;

    Vista la delega del Sindaco prot. n. 5647 del 27.05.2010, rilasciata ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Comunale;       ORDINA

Per quanto esposto in premessa, dalle ore 08.00 del 08 settembre 2010 fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 18.00 del giorno 22.10.2010,  di interdire al traffico pedonale il tratto di marciapiede di Via Genova in corrispondenza del civico n° 12. I pedoni dovranno avvalersi del marciapiede posto all’altro lato della carreggiata. 

La prescritta segnaletica e l’opportuna recinzione provvisoria  dell’area interessata dal presente provvedimento, dovrà essere installata a cura dell’Esecutore dei lavori ed allo stesso è fatto carico di rispettare, qualora ricorrano, le prescrizioni dettate dal vigente regolamento di esecuzione del Codice della Strada ( artt. 30 e segg.), nonché provvedere alla posa dei dispositivi luminosi per le ore serali e notturne ed adottare tutte le cautele onde evitare incidenti, assicurando la pulizia dell’area interessata dai lavori.

Considerato che i lavori si protrarranno per un periodo superiore a 7 giorni lavorativi, è obbligatorio apporre, in prossimità della testata del cantiere, apposito pannello, su fondo giallo (fig.II-382), con le seguenti indicazioni: 

a)   Ente proprietario della strada;

b)    Estremi della presente ordinanza;

c)    Nome dell’Impresa e recapito responsabile del cantiere;

d)    Inizio e termine previsto per i lavori.

 

 “Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni , ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.”

“Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice delle strada,  emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Copia della presente sarà inviata:

Agli agenti di cui all’art. 12 D.Lvo n. 285/92 e ss.mm.;

All’ Esecutore dei lavori;

 

LL/mm         

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE   F.to  dott. Loreto LEONE


Copia del presente provvedimento sarà esposto all’Albo Co.le

Dal 08.09.2010  per 10 gg. Consecutivi

    IL SEGRETARIO GENERALE

    F.to Dott. Elio FORRER

Allegati

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