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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 91 dd. 06.03.2007
Oggetto: Liquidazione indennità di viaggio, indennità di missione e spese forzose al dipendente matricola n. 25 - mese febbraio 2007.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n° 39 di data 30.05.2005, si procedeva all'assunzione di un Dirigente con contratto a tempo determinato ex art. 40 del T.U.LL.RR. sull’Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 2/L, dal 30.05.2005 e fino al giorno di scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, con prestazione lavorativa a tempo pieno per 36 ore settimanali;
Esaminato il contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato stipulato dall'Amministrazione comunale con il dipendente matricola n. 25;
Visto l'articolo 11 “Trasferte e missioni” del citato contratto che recita “Qualora il Dirigente per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni debba allontanarsi dalla sede comunale, allo stesso verrà riconosciuto il trattamento previsto per l'area dirigenziale. In ogni caso le trasferte dovranno essere debitamente autorizzate ai sensi dei vigenti regolamenti comunali. Nel caso di utilizzo autorizzato dell'autovettura di proprietà della matricola n. 25, l'indennità chilometrica verrà corrisposta nella misura e con le modalità previste per i dipendenti comunali. Il Comune di Pinzolo provvederà ad estendere la polizza kasko per uso dell'automezzo per ragioni di servizio attualmente in essere per il restante personale”;
Rilevato che in data 20.10.2003 è stato sottoscritto dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazione sindacali il nuovo C.C.P.L. del Personale del Comparto Autonomie Locali per l’Area Non Dirigenziale valevole per il quadriennio 2002-2005 e comprendente anche le modifiche al Nuovo Ordinamento Professionale sottoscritto in data 08.03.2000;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 244 dd. 27.11.2003, immediatamente eseguibile, di presa d’atto del C.C.P.L. di cui sopra;
Esaminato l’allegato E/8 del C.C.P.L. 20.10.2003 riguardante la “Regolamentazione dei viaggi di missione” e visti in particolare:
ü l’art. 4, comma 1, lettera b) che prevede che: “…..nel caso di utilizzo di automezzo proprio è attribuita una indennità chilometrica forfetaria nella misura di un terzo del costo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese…… decurtata di € 0,0155 al chilometro per cilindrata pari o superiore a 1000 cc e di € 0,0310 per cilindrate pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di Euro superiore…….Sono rimborsabili le spese sostenute per i pedaggi autostradali e per il parcheggio (senza limiti di spesa purché documentate) nonché le spese per il recupero dell’automezzo in caso di incidente o guasto….”;
ü l’art. 4, comma 1, lettera d) che prevede che: “sono rimborsate al dipendente le spese di vitto secondo le seguenti modalità: € 18,08 in Provincia per un pasto se la trasferta è superiore alle 8 ore; € 25,82 fuori Provincia ed € 33,57 all’estero. Per missioni di durata superiore a 12 ore i limiti di rimborso sono raddoppiati relativamente ad uno o due pasti e comma 1, lettera e) che prevede: “Qualora al dipendente, su esplicita richiesta del responsabile, venga fatto obbligo per esigenze di servizio di recarsi in missione, di modo che il dipendente si trovi nelle condizioni di dover consumare il pasto fuori della propria sede di servizio senza avere la possibilità di fruire dei servizi di mensa messi a disposizione dell’Amministrazione, spetta il rimborso del pasto di cui alla lett. d);
ü l’art. 5 che stabilisce che: “……..l’indennità di missione è determinata per ora di missione in misura eguale per tutti i dipendenti dell’Ente. L’ammontare dell’indennità oraria di missione è ridotta del 30% per missioni da compiersi sul territorio provinciale ed è aumentata del 50% per missioni da compiersi all’estero. L’indennità di missione è corrisposta per ogni ora di missione effettuata, computando per intero le frazioni di ora superiori a 30 minuti e scomputando le frazioni di ora con meno di 31 minuti……”, inoltre “….non è dovuta…. per missioni di durata inferiore a quattro ore….”;
Atteso che il sopra richiamato art. 5 non prevede importi per la liquidazione dell’indennità di missione e che non vi è alcuna regolamentazione interna a riguardo ma dato atto che in materia di indennità per quanto non disposto dal vigente C.C.P.L. 20.10.2003 continua ad avere efficacia quanto contemplato della previdente disciplina (Accordo di Settore 21.12.2001);
Visto pertanto il precedente Accordo di Settore sottoscritto in via definitiva in data 21.12.2001 relativo al Comparto Autonomie Locali – Area non dirigenziale del CCPL 1998-2002 (del quale questa Amministrazione ne ha preso atto con delibera di Giunta n. 13 dd 05.02.2002) e visto in particolare l’allegato D “Regolamentazione dei viaggi di missione del personale comunale” che all’art. 5 comma 2 fissa l’indennità di missione in € 1,30 per missioni in località della provincia di Trento;
Visto l’art. 7 dell’allegato E8 “Regolamentazione dei viaggi di missione” al CCPL 2002-2005 che stabilisce quanto segue: “L’indennità di missione, così come determinata dall’art. 5, è ridotta al 30% nel caso venga richiesto il rimborso dei pasti ai sensi delle lettere d) ed e), comma 1, dell’art. 4, ovvero qualora si fruisca gratuitamente del vitto………..”;
Rilevato che il dipendente matricola n. 25, per ragioni connesse alle proprie funzioni si è dovuto recare in missione fuori dal territorio comunale, durante lo scorso mese di febbraio;
Tenuto presente che tali viaggi e missioni preventivamente autorizzati, si sono svolte per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dell'indennità oraria di missione, rimborso indennità chilometrica se dovuta e rimborso delle spese forzose effettivamente sostenute come di seguito specificato:
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;
Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 4/L;
Esaminato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi comunali, approvato con deliberazione consiliare n° 3 dd. 30.01.2001, esecutiva e ss.mm.;
Visto il Regolamento delle determinazioni approvato con delibera consiliare n. 67 dd. 10.11.2005;
Esaminata la deliberazione della Giunta comunale n° 22 di data 06.02.2001, esecutiva, avente per oggetto “Legge Regionale 23.10.1998 n° 10, art. 18 comma 99 - Individuazione Atti di Competenza del Responsabile del Servizio Finanziario” e successive modifiche;
D E T E R M I N A
1. di liquidare al dipendente matricola n. 25, l'indennità oraria, l'indennità chilometrica ed il rimborso delle spese forzose effettivamente sostenute, riguardanti i viaggi e le missioni effettuate per conto dell'Amministrazione comunale durante il mese di febbraio 2007:
2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 90,94.=, al Titolo I° Uscita, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 03, (ex capitolo 630), in conto competenza del Bilancio di Previsione 2007;
3. "di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’articolo 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale, ovvero ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 31.07.1993 n° 13 è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199 entro 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale davanti al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2, lett. b) della L. 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale".
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gallingani rag. Paolo
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Si esprime parere favorevole ex art. 29 Regolamento di Contabilità in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gallingani rag. Paolo
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In pubblicazione all’Albo Comunale dal 06.03.2007
e per 10 giorni consecutivi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gallingani rag. Paolo
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