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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
n. 120 dd. 02.04.2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visti l’art. 30, comma 2°, della legge 15 novembre 1973, nr. 734, modificato dall’art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, nr. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, nr. 131 e l’art. 41, comma 4°, della legge 11 luglio 1980, nr. 312;
Atteso che dalla lettura congiunta degli artt. 2 e 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, nr. 465 si giunge alla conclusione di esplicitamente affermare la non applicazione ai Comuni della nostra Regione delle nuove disposizioni in materia di diritti di segreteria, in quanto l’art. 2 del suddetto D.P.R. nr. 465/1997 prevede che l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’albo dei Segretari Comunali non sia istituita per il Trentino – Alto Adige per cui nemmeno quanto previsto dall’art. 21 in materia di diritti di segreteria e della loro evoluzione può ritenersi applicabile nel territorio del Trentino Alto – Adige;
Convenuto che non può ritenersi fondata l’ipotesi che ritenga ancora di competenza statale la quota parte dei diritti di segreteria di cui all’art. 42 della Legge nr. 604/62 e s.m. in quanto nessuna funzione nei confronti dei segretari comunali in servizio nei Comuni della nostra Regione è di competenza statale atteso che dalla data di entrata in vigore della legge regionali 15 dicembre 1975, nr. 11, sono diventati a tutti gli effetti dipendenti comunali;
Atteso che l’art. 18, comma 121, della L.R. 23.10.1998, nr. 10 (cfr. art. 67 del D.P.G.R. 19 marzo 1999 n. 3/L) ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1998 i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della Legge 8.giugno 1962, nr. 604, riscossi dai comuni della Regione Trentino – Alto Adige sono versati nella misura del 10% dell’importo complessivo all’Amministrazione regionale al fine di alimentare un fondo destinato a finanziare la formazione e l’aggiornamento professionale dei segretari comunali;
Vista la circolare nr. 1/EL/1999 dd. 15 gennaio 1999 trasmessa dalla Regione Trentino – Alto Adige con la quale si comunica che, a seguito della suddetta disposizione, a decorrere dall’esercizio finanziario 1998, la quota dei diritti di segreteria prima di spettanza dello Stato é devoluta alla Regione secondo la medesima procedura finora seguita dai Comuni in base alle istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno con la circolare nr. 35/95 del 31 luglio 1995 mediante versamento trimestrale a favore della Regione Trentino – Alto Adige, c/c postale nr. 12780383;
Atteso che, a seguito delle norme citate, il provento dei diritti di segreteria è ripartito come segue:
- 10% al fondo di cui agli artt. 40, 41 e 42 della legge nr. 604/1962 e successive modificazioni, gestito dalla Regione;
- 90% al Comune;
- 75% al Segretario Comunale della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla precitata legge nr. 604/1962, comunemente definiti “diritti di rogito”, e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;
Atteso che il Comune non si è avvalso della facoltà di sopprimere o ridurre i diritti previsti per il rilascio di certificati ed altri atti amministrativi, limitatamente alla quota destinata esclusivamente all’Ente locale, ai sensi dell’art. 2, comma quindicesimo, della legge 15 maggio 1997, n. 127;.
Visto il rendiconto dei diritti riscossi nel mese di marzo 2007 nel complessivo importo di € 10.331,00.= così suddiviso:
* diritti di segreteria generici € 3.565,36.=;
* diritti di rogito € 6.765,64.=;
Che il versamento della quota dei diritti di segreteria di spettanza della Regione dovrà essere effettuato con scadenza trimestrale solo se di importo superiore ad € 25,82 con l’obbligo negli altri casi di provvedere ad effettuare i versamenti entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima é raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio entro il 20 gennaio;
Dato atto che il rendiconto dei versamenti va effettuato in sede di compilazione e trasmissione d’apposito modello, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento;
Ritenuto di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza sopra richiamate;
Esaminato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 30.01.2001, esecutiva e ss.mm.;
Visto il Regolamento delle determinazioni approvato con delibera consiliare n. 67 dd. 10.11.2005;
Esaminata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 dd. 06.02.2001, esecutiva, e s.m. avente per oggetto: "Legge Regionale 23.10.1998 n.10, art. 18 comma 99 - Individuazione Atti di Competenza del Responsabile del Servizio Finanziario e ss.mm.;
D E T E R M I N A
1. di ripartire l’importo dei diritti di segreteria riscossi durante il mese di marzo 2007 come dal prospetto che segue:
2. di provvedere al versamento della somma di € 1.033,10.= a favore della Regione Trentino – Alto Adige – Trento, sul c/c postale nr. 12780383;
3. di provvedere al versamento dei diritti di rogito spettanti al Segretario Generale ammontanti ad € 4.566,81.=, con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio;
4. di imputare la spesa di € 1.033,10.= di cui al precedente punto 2) al Titolo 1°, Uscita, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 05 (ex cap. 460) e la spesa di € 4.566,81.= di cui al precedente punto 3) al Titolo 1°, Uscita, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 01 (ex cap. 160) del bilancio preventivo 2007, sufficientemente disponibile;
5. "di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 26 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale, ovvero ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale davanti al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera b) della L. 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale".
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gallingani rag. Paolo
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Si esprime parere favorevole ex art. 29 Regolamento di Contabilità in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gallingani rag. Paolo
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In pubblicazione all’Albo Comunale dal 02.04.2007
e per 10 giorni consecutivi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gallingani rag. Paolo
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