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OGGETTO: Modifica al Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
IL RELATORE COMUNICA CHE
La conferenza dei Sindaci di data 19.06.2008 ha deciso l’attivazione del sistema di misurazione puntuale con calotte applicate sui contenitori stradali del residuo in grado di registrare il nominativo del conferente e di consentire il conferimento massimo di 15 litri di rifiuti.
L’articolo 15 del Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani “Riduzione per motivi di servizio", prevede riduzioni per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta individuato tramite le 3 (tre) planimetrie allegate al Regolamento oggettivato, a seconda della caratteristica delle utenze.
Con decorrenza dal 01.01.2011 il servizio di raccolta verrà effettuato con la modalità “puntuale” con il conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche pubbliche che saranno dotate di adeguate strumentazioni per la misurazione dei conferimenti.
Le isole sono state razionalmente distribuite nei centri abitati onde favorire l’effettuazione del servizio dove esiste la massima intensità di utenze rispetto alle zone periferiche;
La planimetria riferita alla zona della frazione di S.A. di Mavignola ricomprende aree identificate in zona Palù e Pimont che attualmente non sono fornite di isole pubbliche pur rientrando nel perimetro evidenziato in planimetria;
La citata dislocazione e distribuzione delle isole ecologiche premia le utenze centrali rispetto alle località periferiche che necessariamente devono conferire i rifiuti nelle isole che per la presenza della strumentazione tecnica necessaria alla misurazione della quantità conferita sono collocate nei centri a discapito della periferia.
Merita quindi includere nelle casistiche delle riduzioni tariffarie vigenti le utenze periferiche sopra descritte escludendole dalla planimetria di effettuazione del servizio precedentemente approvata;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 100 dd. 29.12.2006;
Condivise le considerazioni esposte dal relatore;
Premesso che l’articolo 15 del Regolamento sopra richiamato “Riduzione per motivi di servizio”” al comma 1 identifica con 3 planimetrie il perimetro dell’area di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, deve essere modificato in quanto l’area del servizio viene ridotta escludendo le zone Palù e Pimont di S.A. di Mavignola permettendo quindi l’applicazione delle riduzione tariffarie previste, a partire dal 01.01.2011 e comunque in concomitanza con il nuovo sistema di misurazione puntuale della frazione residua.
Presa visione dei pareri favorevoli espressi con nota prot. n° 13318 di data 23.12.2010 ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L, dal responsabile dell’ufficio addetto per la regolarità tecnico - amministrativa e dal responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, dando atto che non necessita della copertura finanziaria in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
Con voti favorevoli 15, contrari 0, astenuti 4 (Cereghini Michele, Bruti Tomaso, Olivieri Luigi e Gallucci Augusto) espressi per alzata di mano in ordine al contenuto del presente provvedimento;
Con voti favorevoli 15, contrari 0, astenuti 4 (Cereghini Michele, Bruti Tomaso, Olivieri Luigi e Gallucci Augusto) espressi per alzata di mano in ordine all’immediata eseguibilità del presente provvedimento
DELIBERA
- Di MODIFICARE, per le motivazioni sopra espresse, la tavola planimetrica allegata al Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, prevista all’art.15, eliminando sulla tavola 3 - S.A.Mavignola, le zone retinate in rosso escludendole di fatto dal perimetro a suo tempo stabilito per cui rientreranno nelle utenze con diritto alle riduzioni previste.
- Di SOSTITUIRE la planimetria nr. 03 – S.A. di Mavignola allegata al Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani con la nuova planimetria che individua l’effettivo perimetro di raccolta a far data dal 01.01.2011.
- Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGR 01.02.2005 n. 3/L.
- Di DARE EVIDENZA, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 – comma 3 bis – della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, per i soggetti direttamente contemplati dalla presente deliberazione, dal giorno della scadenza della pubblicazione o, se successiva, dalla data della notificazione o comunicazione individuale;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione o comunicazione individuale
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