IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

Premesso che:

 

 

Precisato pertanto che, ai fini della acquisizione della registrazione EMAS di un ente, occorre provvedere alla esecuzione di specifici adempimenti, tra cui in particolare:

a)     realizzazione dell’Analisi Ambientale;

b)     stesura e approvazione della Politica Ambientale;

c)     definizione della struttura di un Sistema di Gestione Ambientale e della relativa documentazione (manuale, procedure e altri documenti necessari per la corretta definizione del Sistema di Gestione Ambientale);

d)     pianificazione, esecuzione e reporting di un audit interno per la verifica della corretta applicazione del Sistema di Gestione Ambientale alle strutture della organizzazione;

e)     superamento Audit di Terza Parte;

f)       redazione del documento di Dichiarazione Ambientale e relativa convalida.

 

Rilevato che il Comune di Pinzolo, con l’assistenza del soggetto consulente, ha provveduto ed  elaborato la documentazione amministrativa preordinata alla acquisizione della propria registrazione EMAS.

 

Preso atto in particolare che, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. e) e dall’allegato VII del Regolamento UE n. 761/2001 e ss. mm., è stata elaborata la proposta di cui al sub 1), documento di Analisi Ambientale  del Comune di Pinzolo.

 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) e dall’allegato VII del Regolamento UE n. 761/2001 e ss. mm., il documento di  “analisi ambientale” consiste in una esauriente analisi iniziale dei problemi, dell’impatto e delle prestazioni connesse all’attività di una organizzazione e deve coprire cinque settori chiave, quali:

a)     prescrizioni legislative, regolamentari e di altro tipo cui l’organizzazione si conforma;

b)     identificazione di tutti gli aspetti ambientali che hanno un impatto ambientale significativo e compilazione di un registro per quelli individuati come importanti;

c)     descrizione dei criteri secondo cui valutare l’importanza dell’impatto ambientale;

d)     esame di tutte le pratiche e le procedure gestionali esistenti in materia di ambiente;

e)     valutazione dell’insegnamento tratto dall’analisi di incidenti precedenti.

 

Esaminata la proposta del documento di Analisi  Ambientale riguardante il Comune di Pinzolo, allegata alla presente deliberazione quale  parte integrante e sostanziale e ritenuta meritevole di approvazione in quanto conforme a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. e) e dall’allegato VII del Regolamento UE n. 761/2001 e ss. mm., nonchè rispondente alle finalità perseguite in merito dall’Amministrazione comunale.

 

Visto il Regolamento UE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.03.2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS).

 

Visto il D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n°2/L.

 

Visto il D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n° 3/L.

 

Tutto ciò premesso.

 

Presa visione dei pareri espressi con nota prot. n. 10269 di data    06.11.2007 ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Responsabile dell'Ufficio addetto per la regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, dando atto che non necessita l’attestazione della copertura finanziaria in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

DELIBERA

 

1.      di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il documento di Analisi Ambientale del  Comune di Pinzolo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

 

  1. di dare atto che il presente provvedimento, stante la sua natura non comporta impegno di spesa;

 

3.      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

 

  1. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall'art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

ü      ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, per i soggetti direttamente contemplati dalla presente deliberazione, dal giorno della scadenza della pubblicazione o, se successiva, dalla data della notificazione o comunicazione individuale;

ü      ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione o comunicazione individuale.

 

 

BI/bi

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