Descrizione
Riferimenti normativi
Art. 126 bis, comma 2 del D. L.vo 285/1992 - Codice della Strada
Modello da compilare nel caso di violazioni di norme del C.d.S. che prevedono decurtazione di punti, quando il conducente non sia stato identificato, perché il verbale non è stato immediatamente contestato, ma lo stesso viene notificato a mezzo posta in un secondo momento.
Il proprietario del veicolo, deve fornire all’organo di polizia, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Da ricordare che è reato comunicare nominativi falsi. Aumentano infatti i controlli e, ad aggravare ancor di più la situazione, arriva il reato di sostituzione di persona. Un reato grave punibile con una pena fino ad un anno di reclusione.
Il proprietario del veicolo che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 126bis del C.d.S., che prevede il pagamento di una somma da Euro 286,00 a Euro 1.142,00. Si può quindi omettere la comunicazione dei dati del conducente a scapito di sanzione amministrativa pecuniaria che però salvaguarda i punti della patente. Una scappatoia “costosa” a disposizione di chi ha un saldo punti abbastanza esiguo