Descrizione
Riferimenti normativi
Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15
Il Piano regolatore Generale è soggetto a varianti e revisioni periodiche, secondo le disposizioni della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.
È possibile produrre richieste di modifica della cartografia o delle norme di attuazione; tali richieste saranno catalogate e valutate nell'ambito della progettazione e redazione dalla prima variante o revisione.
L'apporto collaborativo della cittadinanza ha finalità esclusivamente conoscitive per il comune, che dunque ne prenderà visione in funzione di trarne eventuali apporti coerenti con gli obiettivi del piano senza tuttavia che possa insorgere in capo all'amministrazione stessa alcun obbligo giuridico di valutazione e conseguente motivazione rispetto all'eventuale accoglimento od esclusione delle proposte medesime; ciò comporta tra l'latro che alle note di proposta non sarà data risposta scritta (l'accoglimento o l'esclusione della richiesta sarà noto visionando la documentazione del piano non appena sarà adottata la delibera di variante o revisione del PRG).
Estratti L.P. 15/2015
Art. 37 - Adozione del PRG
1. Preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del PRG, il comune pubblica un avviso, indicando gli obiettivi che intende perseguire, su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi. Il comune può prevedere ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.
Art. 45 - Durata ed effetti degli strumenti urbanistici
4. Il Comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2