Commissione Elettorale

Commissione Elettorale Comunale 

Competenze

1. La Commissione rimarrà in carica fino all’insediamento di quella che verrà eletta dal Consiglio Comunale che succederà all’attuale.
2. Essa è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri.
3. Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età
4. Deve essere rappresentata la minoranza: a tal fine qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano d’età.
5. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune.
6. Il Sindaco non prende parte alla votazione ma va conteggiato agli effetti della validità della seduta del Consiglio Comunale.
7. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.
8. La Commissione è presieduta dal Sindaco. Qualora il Sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.
9. I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza. Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Struttura

Tipo di organizzazione

Commissione
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