Nuovi adempimenti in materia di comunicazioni alle Dogane per la vendita al dettaglio e/o la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 29 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504: implementazione del SUAP e indicazioni per la gestione transitoria delle pratiche.
Data:

23/02/2026

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Descrizione

Alla luce delle modifiche apportate al D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (“Testo Unico Accise”) dal D. Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, dal 1° gennaio 2026 sono variati gli adempimenti amministrativi previsti per la vendita al dettaglio e/o la somministrazione di bevande alcoliche.

Entrando più nello specifico, l’art. 29 del Testo Unico Accise, come novellato dal decreto legislativo sopra citato, prevede, dalla data indicata e per le fattispecie indicate, il superamento dell’obbligo di denuncia di esercizio e della conseguente licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio, per la vendita e/o somministrazione di alcolici, in favore del seguente regime, delineato dal comma 2 bis della disposizione citata: “…gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale nonché di birra presentano un'unica comunicazione di attività allo Sportello unico per le attività produttive che la trasmette, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In accordo con l’Ufficio di Trento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (UADM Trento), si sta provvedendo all’implementazione, nel SUAP telematico di tutti i Comuni trentini, del procedimento relativo alla comunicazione in oggetto, il quale risulterà attivabile dall’Impresa, in relazione a tutte le tipologie di attività presenti nello Sportello, che risultino compatibili con la possibilità di vendita e/o somministrazione dei prodotti sopra indicati, sia in concomitanza con la presentazione della SCIA per la nuova apertura, che nelle successive fasi di esercizio dell’attività.

Tale implementazione è attualmente in corso, con la collaborazione del Sistema camerale, e verrà fornita successiva comunicazione, in merito alla data del suo rilascio ed alle relative modalità di funzionamento.

Per quanto concerne, invece, il periodo transitorio precedente alla definitiva implementazione in SUAP della comunicazione di cui sopra, di concerto con l’UADM e con la CCIATA di Trento, si diramano le seguenti indicazioni:

1) Le istanze di minuta vendita alcolici pervenute all’Ufficio ADM di Trento dal 01.01.2026 alla data della presente nota saranno intese come parte integrante della comunicazione di avvio dell’attività (SCIA) manifestante la volontà di vendere e/o somministrare prodotti alcolici. Ad esse non farà pertanto seguito il rilascio della licenza fiscale, in quanto non più prevista. Sarà cura di UADM Trento effettuare, mezzo PEC, una comunicazione di recepimento della volontà espressa informandone il richiedente e il comune territorialmente competente. Questa, inoltre, dovrà essere conservata a comprova dell’adempimento dell’onere di comunicazione.

2) Dalla data della presente nota all’implementazione definitiva delle modifiche apportate alla modulistica del SUAP telematico, le imprese che intendano avviare un’attività che preveda la vendita e/o la somministrazione di prodotti alcolici dovranno regolarmente presentare la SCIA di inizio attività al comune competente e, ad integrazione della pratica, compilare il modulo di comunicazione di vendita e/o somministrazione fornito in allegato alla presente. Sarà, quindi, cura dell’istante inviare tramite PEC all’indirizzo di UADM Trento (uadm.trento@pec.adm.gov.it) la SCIA commerciale già presentata al Comune, e completa di ricevuta di avvenuta presentazione, insieme al suddetto modulo compilato.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 23/02/2026 14:46

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