Competenze
Art. 30 (Regolamento edilizio comunale)
COMPETENZE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLA C.E.C
1. La Commissione Edilizia è organo consultivo. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte l’autorità comunale nella attività attinente all’edilizia e all’urbanistica, nonché nella tutela del decoro e dell’estetica delle costruzioni, anche in relazione al loro inserimento nell’ambiente.
2. La Commissione viene convocata tramite comunicazione inviata via posta elettronica ai componenti della Commissione stessa, in uno dei giorni compresi nella seconda quindicina di ogni mese, tenendo conto della disponibilità dei commissari. Per ragioni di urgenza (es. opere pubbliche o di interesse pubblico) e/o pratiche di particolare complessità la cui trattazione in Commissione nelle sedute ordinarie aggraverebbe i tempi procedimentali il Presidente potrà convocare ulteriori sedute della Commissione. In tali sedute potranno essere inserite all’ordine del giorno anche
ulteriori pratiche la cui istruttoria sia giunta a completamento. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta.
3. La Commissione esprime il proprio parere obbligatorio sui piani attuativi, sui piani guida, sulle richieste di lottizzazione, sulle autorizzazioni paesaggistiche di competenza sulla base delle indicazioni contenute nella Legge provinciale per il governo del territorio, sui permessi di costruire, sulle progettazioni speciali, sulle opere pubbliche per le quali il parere è prescritto, sulle deroghe urbanistiche. Non è obbligatorio il parere della Commissione per gli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività. Il parere della Commissione può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno dal funzionario Responsabile dell’Area Tecnica per la valutazione dell’intervento proposto.
4. Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale la Commissione può richiedere le prescrizioni o le modalità esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento paesaggistico dell’intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e l’estetica delle costruzioni anche in relazione all’ambiente circostante nel rispetto delle norme tipologiche eventualmente previste dal piano regolatore generale e dal Regolamento edilizio relativamente al decoro degli edifici e delle pertinenze. Per le modifiche esterne, per gli aumenti di volume e in tutti quei casi in cui viene modificato l’aspetto esterno dei fabbricati o per qualsiasi attività di trasformazione del territorio, fatto salvo per gli interventi che non alterano in modo sostanziale e significativo la costruzione, dovrà essere richiesto il parere preventivo paesaggistico nei casi che le opere non siano soggette a permesso di costruire o non siano già codificate dalle norme di attuazione del P.R.G..
5. Per la validità delle adunanze che avvengono in seduta segreta è richiesto l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto (tre).
6. I pareri della Commissione sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Il verbale delle riunioni della Commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo firma unitamente al Presidente. Il verbale deve riportare, oltre agli elementi formali, i pareri espressi dalla Commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali voti contrari al parere con la relativa motivazione.
8. E’ fatto divieto ai componenti della Commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della Commissione stessa.
9. Qualora la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente od indirettamente interessato uno dei suoi membri, ai sensi dell’art. 65 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, questi, se presente deve comunicare tale sua posizione di conflitto di interessi, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso. L'astensione comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle votazioni. Dall’osservanza di tali prescrizioni deve essere presa nota nel verbale. I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto nella trattazione dei lavori.
10. I pareri della Commissione Edilizia Comunale, quando previsti dalle norme, hanno natura di parere obbligatorio non vincolante. Sulla base di una adeguata motivazione, l’incaricato di adottare il provvedimento finale di propria competenza può assumere una decisione difforme dal parere della Commissione, dandone comunicazione scritta alla stessa.