Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Accesso civico "generalizzato" concernente documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria
Contenuto dell'obbligo
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Riferimenti normativi
Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
L'accesso generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Dove rivolgersi
La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata, mediante la compilazione dell'apposito modulo di seguito riportato, presso gli sportelli comunali (Ufficio Segreteria Generale) di Pinzolo o delle sedi periferiche, che si incaricheranno di far pervenire la richiesta all'ufficio competente per materia o inviata tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi mail:
segreteria@comune.pinzolo.tn.it
segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it
o tramite fax al numero 0465 502128
La richiesta di accesso generalizzato non necessita di motivazione e deve indicare:
• i dati identificativi del richiedente;
• i documenti ai quali si riferisce, o gli elementi necessari per la loro identificazione.
Il rilascio di copia cartacea o digitale dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e dei costi di riproduzione sostenuti e documentati dall'amministrazione.
Il procedimento di accesso generalizzato si conclude nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Il Responsabile della struttura comunale competente a detenere i documenti oggetto della richiesta si pronuncia sulla stessa con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente ed agli eventuali controinteressati.
Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all'art. 24, comma 1, della Legge n. 241/1990 (nell'ordinamento locale si applicano le corrispondenti disposizioni dell'art. 32 bis, commi 1 e 2, della Legge Provinciale n. 23/1992). Si applicano altresì i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013.
In caso di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione dei controinteressati, i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima che siano decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei controinteressati
16/05/2023
Ultimo aggiornamento:16/05/2023 01:54